Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: accordo quadro

Tribunale di L'Aquila, 25 Ottobre 2026, n. 722/2025
Sospensione unilaterale del servizio di accoglienza e clausola risolutiva espressa nell’appalto pubblico di servizi
Quando il contratto di appalto pubblico di servizi di accoglienza attribuisce alla sola stazione appaltante la facoltà di chiedere la...

Quando il contratto di appalto pubblico di servizi di accoglienza attribuisce alla sola stazione appaltante la facoltà di chiedere la sospensione dell’esecuzione in caso di prolungata riduzione delle presenze, l’appaltatore che comunica la sospensione del servizio esercita un potere non previsto dal contratto, sicché la stazione appaltante non è tenuta a riscontrare la comunicazione, l’appaltatore non può fare affidamento sul suo silenzio per dismettere la struttura e il successivo rifiuto di accogliere gli ospiti assegnati integra l’inadempimento, consistente nella sospensione del servizio senza giustificato motivo, che legittima l’attivazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. [convenzione tra una prefettura e una s.r.l. per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale in un centro di 50 posti; sospensione comunicata dall’appaltatore per calo delle presenze e ritardi nei pagamenti, con distacco delle utenze e risoluzione della locazione della struttura; risoluzione dichiarata a pochi giorni dalla scadenza e incameramento della cauzione definitiva ritenuti legittimi].

Appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003, la controversia relativa a un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria di cui sia parte una società a responsabilità limitata, senza che rilevino le dimensioni dell’impresa, perché la norma non prevede alcuna soglia dimensionale, e la rilevanza comunitaria di un appalto di servizi sociali si verifica confrontando con la soglia dell’art. 35, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’accordo quadro sulla cui base è stata stipulata la convenzione.

La facoltà, prevista dall’accordo quadro per servizi di accoglienza, di proporre in casi eccezionali la sostituzione delle strutture aggiudicate non consente all’aggiudicatario di offrire strutture già individuate in sede di gara da un altro aggiudicatario, perché l’obbligazione contrattualmente assunta non può essere adempiuta da un terzo per conto dell’appaltatore e una diversa interpretazione renderebbe inutile la disciplina convenzionale del subappalto.

Ai fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa, l’appaltatore che propone in sostituzione strutture rivelatesi inidonee non può invocare l’assenza di colpa adducendo di non conoscerne l’inadeguatezza, perché è tenuto a verificarne l’idoneità prima di proporle alla stazione appaltante.

Non esclude l’inadempimento dell’appaltatore che ha reso indisponibile la struttura oggetto della convenzione la circostanza che gli ospiti siano stati accolti in altra struttura da lui gestita, convenzionata con una diversa prefettura, a seguito di riassegnazione disposta dalla prefettura del capoluogo di regione proprio a causa di quella indisponibilità.

L’appaltatore non può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. il ritardo nel pagamento dei corrispettivi per paralizzare la clausola risolutiva espressa quando la comunicazione di sospensione del servizio non indicava il mancato pagamento come giustificazione, non vi sono state precedenti diffide e il ritardo non è imputabile alla stazione appaltante perché l’appaltatore non ha trasmesso la rendicontazione periodica prevista dal contratto, che consentiva di sospendere il pagamento in caso di documentazione incompleta, senza che rilevi l’aggravio degli adempimenti documentali derivante da una normativa già in vigore al momento della stipulazione.

La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che il giudice possa valutare la gravità dell’inadempimento nei casi già previsti dalle parti.

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto al verificarsi dell’inadempimento previsto, perché occorre accertarne l’imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa ai sensi dell’art. 1218 c.c. e valutarne la condotta alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, sicché l’inadempimento è escluso se il debitore, pur realizzando il fatto materiale previsto dalla clausola, ha tenuto una condotta conforme a buona fede.

Leggi tutto
24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 722/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giovanni Spagnoli
Registro : RG – 2050 –  2021
Tribunale di Palermo, 25 Ottobre 2026, n. 4813/2025
Appalto pubblico full risk di dispositivi medici, aggiornamento tecnologico e ampliamento della gamma
Nell’appalto pubblico di servizio full risk di dispositivi medici, il discrimine tra l’aggiornamento tecnologico del prodotto, che il fornitore è...

Nell’appalto pubblico di servizio full risk di dispositivi medici, il discrimine tra l’aggiornamento tecnologico del prodotto, che il fornitore è obbligato a consegnare alle medesime condizioni economiche pattuite, e l’ampliamento della gamma, che il fornitore ha la mera facoltà di offrire alle stesse condizioni, va individuato nelle differenziazioni strutturali e funzionali del prodotto, ricorrendo la prima ipotesi quando le modifiche consentono di configurare il prodotto come lo stesso per funzione e caratteristiche e la seconda quando le modifiche sono tali da renderlo sostanzialmente diverso da quello precedentemente commercializzato [accordo quadro, poi prorogato, per il servizio full risk di microinfusori di insulina e del relativo materiale di consumo in favore di aziende sanitarie provinciali; modelli successivi di uguale forma, dimensione e peso, con analoghe caratteristiche meccaniche e prestazioni crescenti di controllo automatico dell’erogazione dell’insulina, qualificati innovazioni incrementali del modello aggiudicato; domande del fornitore di accertamento e di pagamento di un maggior prezzo rigettate].

Nell’interpretazione del contratto di appalto pubblico di servizio full risk di dispositivi medici, remunerato con un canone mensile comprensivo della fornitura e delle prestazioni di assistenza e manutenzione, la finalità assistenziale del servizio e la durata del rapporto, nel corso della quale il prodotto fornito è necessariamente destinato a essere oggetto di innovazioni tecnologiche, inducono a ritenere che le parti abbiano inteso assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni economiche anche per i prodotti che costituiscono innovazione tecnologica di quelli forniti al momento della conclusione del contratto.

La qualificazione di un nuovo prodotto come ampliamento della gamma ai sensi del capitolato di un appalto pubblico di fornitura non può fondarsi sulla sola data di messa in produzione e su una nozione di gamma intesa come insieme dei prodotti offerti dall’impresa, perché un simile criterio si risolve in una mera classificazione dei beni in produzione presso il fornitore, che prescinde sia dalle caratteristiche proprie di ciascun prodotto sia dalla volontà negoziale espressa nella clausola contrattuale.

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003, la controversia sull’esecuzione di un accordo quadro per la fornitura di beni e servizi ad aziende sanitarie pubbliche di cui sia parte una società di capitali, quando il valore dell’appalto, determinato in via presuntiva negli atti di gara, ne attesti la rilevanza comunitaria, anche se il contratto si configura come somministrazione eventuale a domanda delle singole amministrazioni.

Leggi tutto
24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4813/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Claudia Spiga
Registro : RG – 15459 –  2021
Tribunale di Milano, 18 Luglio 2016
Data sentenza: 18/07/2016
Registro : RG – 70090 –  2010
logo