Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo sviamento della clientela verso altra società da essi costituita e amministrata, occorre provare che la società avrebbe potuto, con la propria struttura organizzativa, occupare le quote di mercato coperte dall’altra società e svolgere un’attività ampliata conseguendo risultati utili significativi, e che l’avvio della nuova iniziativa sia stato causa del suo insuccesso o le abbia arrecato un sostanziale pregiudizio.
L’incapacità della società di conseguire utili già prima della costituzione dell’altra società è significativa, ai fini della valutazione prognostica degli sviluppi economici che sarebbero derivati dal mantenimento della clientela, perché indica la sua inidoneità a evolvere e a esprimere potenzialità di sviluppo anche a prescindere dalla nuova iniziativa; il fatturato realizzato dall’altra società con la clientela transitata è pertanto insufficiente a far prospettare una prosecuzione proficua dell’attività d’impresa o una sua plausibile espansione.
L’acquisizione della clientela di una società da parte di altra società costituita dai medesimi soci e amministratori costituisce concorrenza sleale solo se riconducibile ad attività illecita, e resta lecita quando sia frutto dell’operatività sul libero mercato e della scelta dei clienti di rivolgersi a un’impresa più strutturata, dotata di organizzazione più complessa, delle necessarie abilitazioni e di servizi più completi. La parziale identità dell’oggetto sociale e la ricorrenza delle medesime prestazioni nelle fatture sono insufficienti a dimostrare un rapporto di concorrenza tra imprese il cui profilo dimensionale, organizzativo e operativo sia del tutto diverso.
È generica la domanda del socio di risarcimento del danno da lesione del rapporto sociale fondata sull’asserito dirottamento verso altra iniziativa imprenditoriale delle opportunità economiche della società, quando non sia specificato quali possibilità sarebbero state sottratte alla società e avrebbero potuto determinarne lo sviluppo.
L’art. 2467 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata in caso di mala gestio, a differenza di quanto dispone l’art. 2393 c.c. per le società per azioni, non prevede che l’azione di responsabilità possa essere promossa solo previa delibera assembleare anche in caso di società in liquidazione, richiedendo, al quinto comma, l’autorizzazione della maggioranza dei soci nel solo caso in cui la società voglia rinunciare o transigere l’azione. La circostanza che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a responsabilità limitata sia specificatamente disciplinata dall’art. 2476 c.c.
impedisce l’applicazione analogica della normativa relativa alla società per azioni e, nello specifico, del disposto dell’art. 2393, primo comma, c.c. che, come visto, prevede che l’azione di responsabilità sia deliberata dall’assemblea. Il legislatore ha dettato una specifica disciplina per l’azione di responsabilità degli amministratori di una S.r.l., del tutto diversa da quella prevista per le S.p.a., per cui se avesse ritenuto necessaria la previa delibera assembleare per promuovere l’azione sociale, lo avrebbe espressamente previsto nell’art.2476 c.c. così come ha fatto per le S.p.A. nell’art. 2393 cc e per le stesse S.r.l. nel caso di rinuncia e transazione dell’azione. Ne discende, secondo l’antico brocardo per cui ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, la mancanza di una tale previsione nella specifica norma dettata per la disciplina delle S.r.l. conforta l’interpretazione secondo cui per iniziare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. la società, e per essa il liquidatore, non ha bisogno di alcuna previa delibera.
All'art. 2476 c.c. va ricondotto, fra le condotte illecite imputabili a chi gestisce una società, l'agire in conflitto di interessi, per conto proprio o per conto altrui, dell'amministratore di diritto o di fatto. La facoltà per la società di agire, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., per l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, ove il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, non esclude, invero, che la medesima condotta sia posta a fondamento non di un'azione caducatoria - qual è quella prevista nella norma menzionata - ma dell'azione di risarcimento del danno patito dalla società.
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.
Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.
Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.
Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta di informazioni di cui non abbia effettivamente bisogno, rendendo così più gravosa l’attività sociale e legittimando in tal modo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.
Il socio, al pari del comunista, ha diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori e di ulteriori documenti, purché relativi all’amministrazione, da intendersi come quei documenti da cui è possibile desumere specifici fatti gestionali, non potendo quindi estendersi indiscriminatamente a documentazione indistinta. Esula dunque dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.
Il regime di responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., è inquadrabile nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento in quanto il rapporto di amministrazione è riconducibile allo schema del mandato, data la relazione fiduciaria che caratterizza la gestione degli interessi altrui. In analogia con l’art. 2392 c.c., anche per le s.r.l. il parametro di riferimento per la valutazione dell’adempimento agli obblighi di legge e di statuto è la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale (art. 1176 co. 2 cc).
Il modello di condotta dell’art. 1176, comma 2, c.c. presuppone l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, dovendosi avere riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di complessità della prestazione. La difficoltà dell’intervento e la diligenza professionale vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a disposizione. Conseguentemente, la responsabilità del professionista non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione o dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma consegue alla prestazione non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.
Sul piano probatorio, la società ha il mero onere di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, e di provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri e la rispondenza del proprio operato alla diligenza professionale. [nel caso di specie il Tribunale ha respinto l'addebito dell'attore che contestava all'amministratore di avere determinato un pregiudizio al patrimonio sociale per avere perso l'assegnazione di un appalto pubblico, per mancata dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta di avere subito una condanna penale per un reato estinto].
In difetto di specifiche disposizioni normative o statutarie di segno contrario, la disciplina dettata in materia dall’art. 2383 c.c. con riferimento alle s.p.a. - che consente la revoca c.d. ad nutum dell’amministratore, al quale spetta soltanto il diritto al risarcimento del danno nel caso di sua destituzione senza una giusta causa - è applicabile in via analogica, stante l’eadem ratio, anche agli amministratori di società a responsabilità limitata.
La revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall’assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l’amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall’art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.
E’ onere per la società di indicare già nella delibera, in modo specifico, i fatti ed i motivi integranti, a suo dire, la giusta causa di revoca. Deve, in generale, trattarsi di fatti integranti un grave inadempimento degli obblighi gestori o che, in ogni caso, hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra società e suo amministratore. Sarà pure onere per la società di provare l’esistenza e l’incidenza/gravità dei fatti addebitati in delibera a fronte delle contestazioni svolte dall’amministratore che si reputi revocato senza giusta causa e che, per tale ragione, chiede il dovuto ristoro.
La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum ficuciae", elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell’amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza.
Nell’ambito di un contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. da eseguirsi mediante preventiva scissione parziale della società obiettivo (target) e successiva fusione ex art. 2501 bis c.c. della s.r.l. promissaria acquirente di nuova costituzione (newco) in target, spetta ex art. 2504 bis c.c. all’incorporante target la legittimazione attiva sostanziale e processuale ad agire nei confronti dei promittenti venditori per ottenere la rifusione dei costi professionali relativi alle operazioni di scissione e fusione previste dalla struttura dell’operazione di cessione delle partecipazioni e la condanna al risarcimento dei danni in applicazione delle garanzie previste nel contratto preliminare (l’incorporante target non è invece legittimata attiva ex art. 81 c.p.c. alla domanda di condanna dei promittenti venditori convenuti al pagamento della penale a favore dei promissari acquirenti diversi dalla società incorporante – nel caso di specie, i nuovi soci amministratori dell’incorporante e attrice target).
Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali ed evitare l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora (altro…)
In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, (altro…)
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. - come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 - , prevede (altro…)
Va rigettata la domanda proposta dal fallimento di una s.r.l. avverso gli stessi amministratori per sentire dichiarare la responsabilità contrattuale e extracontrattuale di questi in ragione del mancato o ritardato pagamento degli oneri tributari e previdenziali (altro…)
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. richiesta dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. non è strumentale all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno per mala gestio, attesa l’ontologica e irriducibile diversità dell’oggetto (altro…)