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Sentenze con tag: amministratori di s.r.l.

Corte d'appello di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 820/2024
Prova del danno da sviamento della clientela nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l.
Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo...

Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo sviamento della clientela verso altra società da essi costituita e amministrata, occorre provare che la società avrebbe potuto, con la propria struttura organizzativa, occupare le quote di mercato coperte dall’altra società e svolgere un’attività ampliata conseguendo risultati utili significativi, e che l’avvio della nuova iniziativa sia stato causa del suo insuccesso o le abbia arrecato un sostanziale pregiudizio.

L’incapacità della società di conseguire utili già prima della costituzione dell’altra società è significativa, ai fini della valutazione prognostica degli sviluppi economici che sarebbero derivati dal mantenimento della clientela, perché indica la sua inidoneità a evolvere e a esprimere potenzialità di sviluppo anche a prescindere dalla nuova iniziativa; il fatturato realizzato dall’altra società con la clientela transitata è pertanto insufficiente a far prospettare una prosecuzione proficua dell’attività d’impresa o una sua plausibile espansione.

L’acquisizione della clientela di una società da parte di altra società costituita dai medesimi soci e amministratori costituisce concorrenza sleale solo se riconducibile ad attività illecita, e resta lecita quando sia frutto dell’operatività sul libero mercato e della scelta dei clienti di rivolgersi a un’impresa più strutturata, dotata di organizzazione più complessa, delle necessarie abilitazioni e di servizi più completi. La parziale identità dell’oggetto sociale e la ricorrenza delle medesime prestazioni nelle fatture sono insufficienti a dimostrare un rapporto di concorrenza tra imprese il cui profilo dimensionale, organizzativo e operativo sia del tutto diverso.

È generica la domanda del socio di risarcimento del danno da lesione del rapporto sociale fondata sull’asserito dirottamento verso altra iniziativa imprenditoriale delle opportunità economiche della società, quando non sia specificato quali possibilità sarebbero state sottratte alla società e avrebbero potuto determinarne lo sviluppo.

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23/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 820/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro : RG – 367 –  2020
Corte d'appello di Brescia, 23 Ottobre 2026
L’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori da parte di una s.r.l. in liquidazione non richiede la preventiva delibera assembleare
L’art. 2467 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata in caso di...

L’art. 2467 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata in caso di mala gestio, a differenza di quanto dispone l’art. 2393 c.c. per le società per azioni, non prevede che l’azione di responsabilità possa essere promossa solo previa delibera assembleare anche in caso di società in liquidazione, richiedendo, al quinto comma, l’autorizzazione della maggioranza dei soci nel solo caso in cui la società voglia rinunciare o transigere l’azione. La circostanza che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a responsabilità limitata sia specificatamente disciplinata dall’art. 2476 c.c.
impedisce l’applicazione analogica della normativa relativa alla società per azioni e, nello specifico, del disposto dell’art. 2393, primo comma, c.c. che, come visto, prevede che l’azione di responsabilità sia deliberata dall’assemblea. Il legislatore ha dettato una specifica disciplina per l’azione di responsabilità degli amministratori di una S.r.l., del tutto diversa da quella prevista per le S.p.a., per cui se avesse ritenuto necessaria la previa delibera assembleare per promuovere l’azione sociale, lo avrebbe espressamente previsto nell’art.2476 c.c. così come ha fatto per le S.p.A. nell’art. 2393 cc e per le stesse S.r.l. nel caso di rinuncia e transazione dell’azione. Ne discende, secondo l’antico brocardo per cui ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, la mancanza di una tale previsione nella specifica norma dettata per la disciplina delle S.r.l. conforta l’interpretazione secondo cui per iniziare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. la società, e per essa il liquidatore, non ha bisogno di alcuna previa delibera.

All'art. 2476 c.c. va ricondotto, fra le condotte illecite imputabili a chi gestisce una società, l'agire in conflitto di interessi, per conto proprio o per conto altrui, dell'amministratore di diritto o di fatto. La facoltà per la società di agire, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., per l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, ove il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, non esclude, invero, che la medesima condotta sia posta a fondamento non di un'azione caducatoria - qual è quella prevista nella norma menzionata - ma dell'azione di risarcimento del danno patito dalla società.

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20/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Annamaria Laneri
Registro : RG – 992 –  2019
Tribunale di Brescia, 7 Settembre 2025, n. 3004/2025
Giusta causa di revoca dell’amministratore di S.r.l., indennizzo e quantificazione del danno: presupposti
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo...

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.

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08/03/2026
Data sentenza: 07/09/2025
Numero: 3004/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 3926 –  2019
Tribunale di Ancona, 4 Settembre 2025
Il diritto d’ispezione del socio è limitato ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione
Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta...

Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta di informazioni di cui non abbia effettivamente bisogno, rendendo così più gravosa l’attività sociale e legittimando in tal modo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Il socio, al pari del comunista, ha diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori e di ulteriori documenti, purché relativi all’amministrazione, da intendersi come quei documenti da cui è possibile desumere specifici fatti gestionali, non potendo quindi estendersi indiscriminatamente a documentazione indistinta. Esula dunque dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.

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08/03/2026
Data sentenza: 04/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 4378 –  2024
Tribunale di Cagliari, 2 Luglio 2024, n. 455/2024
Responsabilità degli amministratori di S.r.l.: diligenza e onere probatorio
Il regime di responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., è inquadrabile nell’alveo della responsabilità contrattuale da...

Il regime di responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., è inquadrabile nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento in quanto il rapporto di amministrazione è riconducibile allo schema del mandato, data la relazione fiduciaria che caratterizza la gestione degli interessi altrui. In analogia con l’art. 2392 c.c., anche per le s.r.l. il parametro di riferimento per la valutazione dell’adempimento agli obblighi di legge e di statuto è la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale (art. 1176 co. 2 cc).

Il modello di condotta dell’art. 1176, comma 2, c.c. presuppone l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, dovendosi avere riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di complessità della prestazione. La difficoltà dell’intervento e la diligenza professionale vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a disposizione. Conseguentemente, la responsabilità del professionista non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione o dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma consegue alla prestazione non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.

Sul piano probatorio, la società ha il mero onere di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, e di provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri e la rispondenza del proprio operato alla diligenza professionale. [nel caso di specie il Tribunale ha respinto l'addebito dell'attore che contestava all'amministratore di avere determinato un pregiudizio al patrimonio sociale per avere perso l'assegnazione di un appalto pubblico, per mancata dichiarazione  in sede di presentazione dell'offerta di avere subito una condanna penale per un reato estinto].

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01/11/2025
Data sentenza: 02/07/2024
Numero: 455/2024
Carica: Presidente
Giudice: Ignazio Tamponi
Relatore: Nicola Caschili
Registro : RG – 12652 –  2016
Tribunale di Bologna, 11 Luglio 2023
Sulla revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata
In difetto di specifiche disposizioni normative o statutarie di segno contrario, la disciplina dettata in materia dall’art. 2383 c.c. con...

In difetto di specifiche disposizioni normative o statutarie di segno contrario, la disciplina dettata in materia dall’art. 2383 c.c. con riferimento alle s.p.a. - che consente la revoca c.d. ad nutum dell’amministratore, al quale spetta soltanto il diritto al risarcimento del danno nel caso di sua destituzione senza una giusta causa - è applicabile in via analogica, stante l’eadem ratio, anche agli amministratori di società a responsabilità limitata.

La revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall’assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l’amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall’art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.

E’ onere per la società di indicare già nella delibera, in modo specifico, i fatti ed i motivi integranti, a suo dire, la giusta causa di revoca. Deve, in generale, trattarsi di fatti integranti un grave inadempimento degli obblighi gestori o che, in ogni caso, hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra società e suo amministratore. Sarà pure onere per la società di provare l’esistenza e l’incidenza/gravità dei fatti addebitati in delibera a fronte delle contestazioni svolte dall’amministratore che si reputi revocato senza giusta causa e che, per tale ragione, chiede il dovuto ristoro.

La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum ficuciae", elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell’amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza.

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06/03/2024
Data sentenza: 11/07/2023
Registro : RG – 16162 –  2020
Tribunale di Milano, 31 Maggio 2022
Legittimazione della società incorporante ad agire nei confronti dei promittenti venditori della società incorporata in forza del contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. da quest’ultima sottoscritto
Nell’ambito di un contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. da eseguirsi mediante preventiva scissione parziale della società obiettivo...

Nell’ambito di un contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. da eseguirsi mediante preventiva scissione parziale della società obiettivo (target) e successiva fusione ex art. 2501 bis c.c. della s.r.l. promissaria acquirente di nuova costituzione (newco) in target, spetta ex art. 2504 bis c.c. all’incorporante target la legittimazione attiva sostanziale e processuale ad agire nei confronti dei promittenti venditori per ottenere la rifusione dei costi professionali relativi alle operazioni di scissione e fusione previste dalla struttura dell’operazione di cessione delle partecipazioni e la condanna al risarcimento dei danni in applicazione delle garanzie previste nel contratto preliminare (l’incorporante target non è invece legittimata attiva ex art. 81 c.p.c. alla domanda di condanna dei promittenti venditori convenuti al pagamento della penale a favore dei promissari acquirenti diversi dalla società incorporante – nel caso di specie, i nuovi soci amministratori dell’incorporante e attrice target).

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11/06/2023
Data sentenza: 31/05/2022
Registro : RG – 24731 –  2019
Tribunale di Milano, 12 Luglio 2017
Responsabilità degli amministratori di S.r.l. per mancato pagamento delle imposte. Prescrizione dell’azione sociale di responsabilità
Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse...

Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali ed evitare l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora (altro…)

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05/01/2022
Data sentenza: 12/07/2017
Registro : RG – 9053 –  2014
Tribunale di Bologna, 18 Luglio 2019
Il curatore fallimentare di s.r.l. è legittimato all’esercizio sia dell’azione sociale di responsabilità, che dell’azione prevista a favore dei creditori sociali
In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul...

In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, (altro…)

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17/07/2021
Data sentenza: 18/07/2019
Registro : RG – 8098 –  2017
Tribunale di Catania, 12 Ottobre 2017
Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per...

Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. - come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 - , prevede (altro…)

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03/06/2018
Data sentenza: 12/10/2017
Registro : RG – 16356 –  2013
Tribunale di Milano, 12 Luglio 2017
Sulla responsabilità degli amministratori di s.r.l. in fallimento per mancato pagamento degli oneri tributari e previdenziali
Va rigettata la domanda proposta dal fallimento di una s.r.l. avverso gli stessi amministratori per sentire dichiarare la responsabilità contrattuale...

Va rigettata la domanda proposta dal fallimento di una s.r.l. avverso gli stessi amministratori per sentire dichiarare la responsabilità contrattuale e extracontrattuale di questi in ragione del mancato o ritardato pagamento degli oneri tributari e previdenziali (altro…)

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16/11/2017
Data sentenza: 12/07/2017
Registro : RG – 9053 –  2014
Tribunale di Milano, 17 Maggio 2017
Evidenza
Alcune questioni in materia di domanda cautelare di revoca di amministratore di s.r.l.
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. richiesta dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. non è...

La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. richiesta dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. non è strumentale all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno per mala gestio, attesa l’ontologica e irriducibile diversità dell’oggetto (altro…)

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08/08/2017
Data sentenza: 17/05/2017
Registro : RG – 10062 –  2017
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