La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.
La rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale del marchio ha un immediato riflesso sulla domanda volta ad ottenere la convalidazione del medesimo marchio. Infatti, l’istituto della convalidazione ex art 28 c.p.i non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità.
L’articolo 28 c.p.i deve essere interpretato in modo ristretto, stante il suo carattere eccezionale e non può essere applicato in via analogica. Dunque, il possibile effetto della convalidazione può essere invocato soltanto per il marchio posteriore registrato e non anche per altri titoli di proprietà industriale, come ad esempio nomi a dominio
Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell'applicazione analogica, vale a dire, l'esistenza di una effettiva lacuna e, inoltre, la compatibilità con i caratteri della società a responsabilità limitata delle soluzioni normative dettate per la società per azioni.
Nella società a responsabilità limitata, l'esercizio dei poteri di informazione e controllo sull'attività gestoria comportano che il socio può in qualsiasi momento valutare la gestione della società e non solo (almeno ordinariamente) in occasione della deliberazione sul bilancio. E ciò conduce a ritenere che non sussista, in via generale, compatibilità tra la disciplina del secondo comma dell'art. 2393 c.c. e l'organizzazione delle società a responsabilità limitata
Ai fini dell'impugnazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società occorre che la decisione rechi un danno effettivo alla società e non solo potenziale, ricavandosi tale conclusione dal confronto letterale dei disposti dell'art. 2475-ter e art. 2479-ter. (altro…)