Nel sequestro conservativo, il credito, ancorché non debba possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, deve essere determinato o quantomeno determinabile nel quantum in termini probabilistici, sia pure approssimativamente. Ne consegue il rigetto per difetto di fumus boni iuris del sequestro chiesto dal cedente di quote di s.r.l. a garanzia del prezzo quando questo, per contratto, debba essere determinato in base al patrimonio netto risultante da una situazione contabile riferita alla data della cessione, entro una forbice tra un importo massimo e zero, e né il cessionario abbia predisposto la situazione contabile né il cedente, già socio e amministratore unico fino alla cessione, abbia prodotto documenti contabili che consentano di ricostruire il patrimonio netto.
Ai fini della misura cautelare devono concorrere i requisiti tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, poiché la mancanza di uno solo di essi impedisce la concessione della cautela; accertato il difetto del fumus, resta assorbita la trattazione del periculum.
Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un danno, relativamente al quale sussiste un onere di allegazione di chi invoca la misura, che riguarda non solo il titolo e i fatti illeciti, ma anche i fatti fondanti le singole pretese risarcitorie e le prove a ciascuna pertinenti
L’esistenza di fumus boni iuris va valutata in concreto per ciascuna posta di credito, sia nell’an che nel quantum e la impossibilità di determinare in sede cautelare ambedue gli elementi di ciascun credito senza ausilio di consulenza tecnica, e, si aggiunge, di non celere istruzione orale, si riflette necessariamente sulla possibilità di ravvisare il fumus, dato che l’esperimento di consulenza tecnica e altra istruzione chiaramente assai onerosa, come mostra la quantità di addebiti, la mole dei documenti e l’entità delle contestazioni, è incompatibile con le caratteristiche proprie del procedimento cautelare.
Si ha conflitto di interessi quando l’amministratore, che rivesta in altra società ruoli o interessi propri, agisce in modo che, nelle decisioni in cui è in gioco l’interesse confliggente delle due società, sia quella amministrata e di interesse a subire la scelta deteriore; si tratta di fattispecie rilevante quando produttiva di danno, per il quale l’amministratore in conflitto risponde; resta pur sempre fermo che anche a prescindere dal conflitto le scelte gestorie operate in violazione delle regole di buona gestione e che cagionino danno cadono a responsabilità dell’amministratore.
La configurabilità di un soggetto come amministratore di fatto di una società richiede che lo stesso si ingerisca propriamente nella sua gestione con caratteri di sistematicità e completezza non bastando che egli la favorisca né che, come gestore di una società avente rapporti commerciali privilegiati, riesca ad ottenere dati circa la sua operatività.
Al fine di permettere la concessione di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. occorre vagliare la sussistenza del fumus boni iuris. L’istituto disciplinato dalla norma sopracitata ha una funzione deflattiva e di istruzione preventiva. Infatti, per accordare tale misura, si può prescindere dal requisito del periculum, ma non dal fumus. La necessaria sussistenza di quest’ultimo è utile al fine di escludere che la misura richiesta sia irrilevante; la ratio è, quindi, quella di scongiurare accertamenti tecnici preventivi meramente esplorativi.
In caso di istanza di accertamenti tecnici preventivi domandati per valutare la corretta determinazione del prezzo delle azioni cedute, il requisito del fumus non sussiste nel caso in cui il prezzo medesimo sia stato liberamente pattuito dalle parti.
La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata e dalla sua sospensione. (altro…)
Il diritto del socio di srl non amministratore di consultare “i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione” previsto dall'art. 2476 co. 2 c.c. non si estende alla documentazione relativa alle risultanze fiscali e reddituali delle società controllate (altro…)