Lo sviluppo di una ulteriore attività di ricerca - in via autonoma - da parte di uno dei contitolari di un brevetto, anche ove dovesse condurre a risolvere lo stesso problema tecnico del precedente brevetto ma in modo originale ed ingegnoso rispetto allo “stato dell’arte” preesistente (che comprende anche il brevetto in contitolarità), non potrebbe incorrere – se non in caso di una espressa previsione pattizia che specificatamente la vietasse - in alcun divieto da parte del contitolare del brevetto preesistente: il brevetto comune risulterebbe difatti superato da un trovato tecnicamente nuovo ed economicamente utile, ma che non costituisce attuazione del brevetto preesistente in contitolarità.
Al fine di qualificare l’invenzione del dipendente quale “invenzione di servizio” (ai sensi dell’art. 64, primo co., c.p.i.) oppure quale “invenzione d'azienda” (ai sensi dell’art. 64, secondo co., c.p.i.) è necessario accertare quali (altro…)