Lo sviluppo di una ulteriore attività di ricerca – in via autonoma – da parte di uno dei contitolari di un brevetto, anche ove dovesse condurre a risolvere lo stesso problema tecnico del precedente brevetto ma in modo originale ed ingegnoso rispetto allo “stato dell’arte” preesistente (che comprende anche il brevetto in contitolarità), non potrebbe incorrere – se non in caso di una espressa previsione pattizia che specificatamente la vietasse – in alcun divieto da parte del contitolare del brevetto preesistente: il brevetto comune risulterebbe difatti superato da un trovato tecnicamente nuovo ed economicamente utile, ma che non costituisce attuazione del brevetto preesistente in contitolarità.