In caso di recesso del socio cooperatore può essere rimborsato ovvero restituito solo l’importo che è stato già pagato e non quello ancora da pagare. La cooperativa deve restituire al socio receduto, a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione, il valore del capitale sociale effettivamente versato, al netto delle perdite di bilancio registrate nell’anno nel quale abbia avuto effetto il recesso.
La cooperativa non può richiedere al socio receduto il pagamento della parte del conferimento che tale socio si era impegnato a versare al momento dell’ammissione in cooperativa.