La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori - tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra - non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.
Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso [nella specie, il professionista che aveva redatto i bilanci], la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore, pur senza pronunciarsi espressamente, abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, con la conseguenza che l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso causale con la condotta illecita: l’irregolare tenuta delle scritture contabili e l’inesatta rappresentazione in bilancio della situazione economico-patrimoniale integrano violazioni dei doveri degli amministratori potenzialmente idonee a fondare la responsabilità, ma non sono necessariamente produttive di danno, poiché la violazione delle regole di redazione del bilancio non determina di per sé un pregiudizio al patrimonio sociale. Tali irregolarità possono piuttosto rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. e consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria dopo la perdita del capitale; in tal caso il danno risarcibile non è la misura del falso, ma l’effetto patrimoniale delle condotte che grazie al falso sono state occultate o consentite [nella specie, iscrizione per più esercizi di un avviamento macroscopicamente fittizio che ha celato l’integrale perdita del capitale, con prosecuzione dell’attività per un quinquennio e aggravamento del dissesto].
La transazione stipulata dal fallimento con alcuni dei coobbligati solidali comporta la riduzione del debito residuo dei condebitori rimasti in causa in misura pari alla quota ideale di responsabilità dei transigenti; la riduzione resta tuttavia assorbita quando la pretesa azionata sia stata limitata a un importo inferiore alla stessa quota ideale imputabile ai convenuti non transigenti.
La sentenza che condanna amministratori e sindaci al risarcimento del danno da aggravamento del dissesto, cagionato dalla consapevole prosecuzione dell’attività a capitale integralmente perso e resa possibile dall’iscrizione in bilancio di un avviamento fittizio, va registrata a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.p.r. n. 131/1986, poiché i fatti posti a fondamento della domanda sono astrattamente sussumibili nel reato di bancarotta semplice di cui all’art. 224, n. 2, l. fall., senza che occorra la pendenza o l’esito di un procedimento penale.
Nella valutazione dell'azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi anche il valore di avviamento dell’azienda che costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società. L'avviamento sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell’azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore e figlio) non è determinato dall’assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato.
In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro. Ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale.
Laddove l'attività aziendale sia ferma da tempo, nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale per cui nell'ipotesi di una futura ripresa dell’attività con rinnovata capacità reddituale dell’azienda che necessita di investimenti non va valutata nella quota di recesso del socio che necessariamente non apporta il proprio contributo
In materia di criteri di valutazione delle voci di bilancio, l’art 2426, co. 1, n. 6, c.c. prevede che l’avviamento possa esser esposto in tale documento contabile se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, e non già nei limiti del prezzo di acquisto dell’azienda in cui è incluso.
Qualora parte attrice si dolga esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale, la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, (altro…)
Il minor valore dell'avviamento di un ramo d'azienda oggetto di cessione non può essere ricondotto ad un vizio della cosa di cui all'art. 1490 c.c. per il quale può essere esercitata l'azione di riduzione del prezzo. Pertanto, (altro…)
Il c.d. storno di dipendenti rappresenta, in sé, una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale (altro…)
Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’ attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ ipotesi della concorrenza sleale è necessario che (altro…)