Nella valutazione dell’azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi anche il valore di avviamento dell’azienda che costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società. L’avviamento sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell’azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore e figlio) non è determinato dall’assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato.
In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro. Ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell’oggetto sociale.
Laddove l’attività aziendale sia ferma da tempo, nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale per cui nell’ipotesi di una futura ripresa dell’attività con rinnovata capacità reddituale dell’azienda che necessita di investimenti non va valutata nella quota di recesso del socio che necessariamente non apporta il proprio contributo