Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: azienda

Tribunale di Venezia, 7 Ottobre 2025
Cessione di azienda occulta
Per “cessione di azienda”, ai sensi dell’art. 2555 c.c., si deve intendere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro...

Per "cessione di azienda", ai sensi dell'art. 2555 c.c., si deve intendere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa. Più in particolare, ci si riferisce al trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, sia pure con la successiva integrazione del cessionario. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza, in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Nel caso di specie, i beni strumentali ceduti (arredi, strumentazioni e lavoratori) appaiono indubbiamente idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di un'attività d'impresa (nella specie, ristorativa).

Un trasferimento senza corrispettivo dell'azienda, l'esercizio senza corrispettivo dell'attività imprenditoriale e l'incameramento del prezzo della vendita dell'azienda a terzi sostanziano indici presuntivi di una cessione di azienda occulta, conseguendone la responsabilità in solido con gli amministratori della società ceduta, in caso di compimento di atti distrattivi.

Leggi tutto
24/02/2026
Data sentenza: 07/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 11513 –  2025
Tribunale di Roma, 15 Marzo 2026, n. 5034/2023
Risoluzione del contratto di cessione di azienda per mancato pagamento del prezzo
In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del...

In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve limitarsi a provare la fonte -negoziale o legale - del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo semplicemente allegare l’inadempimento della controparte. Incombe invece sul debitore convenuto l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Ai fini del riconoscimento del danno da inadempimento, il creditore è tuttavia tenuto ad allegare e provare l’esistenza di una lesione, ossia la diminuzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede ristoro, nonché il nesso causale tra tale lesione e la condotta del debitore. Il danno risarcibile integra infatti un quid pluris rispetto alla semplice condotta inadempiente o illecita, con la conseguenza che, in difetto della sua puntuale allegazione e prova, la domanda di risarcimento risulta priva di oggetto.

Leggi tutto
17/11/2025
Data sentenza: 15/03/2026
Numero: 5034/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Enrica Ciocca
Registro : RG – 58792 –  2020
Tribunale di Roma, 11 Settembre 2023
Evidenza
Nullità della cessione d’azienda che modifica sostanzialmente l’oggetto sociale della s.r.l. decisa dagli amministratori
La cessione d’azienda è un’operazione straordinaria, avente ad oggetto il trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo...

La cessione d’azienda è un’operazione straordinaria, avente ad oggetto il trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura. Ai sensi dell’art. 2112, co. 5, c.c., si considera trasferimento d’azienda una qualsiasi operazione, posta in essere in seguito a cessione contrattuale o fusione, che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. Per la cessione di azienda è necessaria la forma ad probationem e non ad substantiam, salvo che la forma scritta non sia resa necessaria per la natura dei beni trasferiti o per il tipo di contratto attraverso il quale avviene il trasferimento. Inoltre, se le imprese cedute sono soggette a registrazione presso il registro delle imprese, gli atti di cessione devono essere iscritti presso il registro delle imprese e redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo il deposito della stessa iscrizione, da parte del notaio, entro trenta giorni.

La cessione d’azienda che trasformi l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria rientra tra gli atti che modificano l’oggetto sociale stabilito nell’atto costitutivo, nonché i diritti dei soci. Il difetto del potere rappresentativo degli amministratori in relazione a tale operazione rende invalido l’atto di cessione stipulato dagli stessi in assenza di delibera assembleare ed è opponibile ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo. Ai sensi dell’art. 1418 c.c., infatti, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, tra cui quella dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., che riserva ai soci il diritto di decidere se compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

La cessione di azienda o del ramo di azienda non integra un mero atto ultra vires realizzato dagli amministratori ed occasionalmente estraneo all’oggetto sociale, ma realizza un vero e proprio mutamento del settore di attività della società e del grado di rischio di investimento dei soci. Inoltre, nella categoria generale degli atti ultra vires, si distinguono quelli che, sebbene estranei all’oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli estranei in quanto modificativi dell’oggetto sociale. I primi, da individuarsi negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento dello specifico programma economico della società, sono opponibili solo alle condizioni di cui all’art. 2475 bis, co. 2, c.c., mentre i secondi sono sempre opponibili, in quanto posti in essere in violazione di una limitazione legale. Soltanto in relazione a tale ultima categoria di operazioni, quali, appunto, la cessione dell’azienda con modifica di fatto dell’oggetto sociale, il legislatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci e, dall’altro, l’opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori. Muovendo da tali premesse, si può affermare che l’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori, la cui violazione – a differenza del superamento dei limiti convenzionali – è sempre opponibile ai terzi. Si esclude, pertanto, che l’atto possa rientrare nella sfera di competenza degli amministratori in forza del carattere generale del loro potere di rappresentanza, sancito dall’art. 2475 bis c.c.

L’assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori, sicché non può essere invocata l’inopponibilità dell’invalidità dell’atto di cessione. Pertanto, se l’atto di disposizione d’azienda o di un suo ramo eccede i poteri che per legge spettano agli amministratori e implica una violazione del riparto legale delle competenze tra assemblea e amministratori, la sanzione va individuata non già nell’annullabilità del contratto, ma nella sua nullità. Non rileva in contrario che l’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. non prevede il rimedio della nullità quale conseguenza della sua violazione, poiché, in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, essendo applicabile l’art. 1418, co. 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.

Il complesso di beni costituito in azienda è una universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c., per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 c.c., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 c.c. La cessione di azienda da parte di chi non è divenuto titolare integra un’ipotesi di acquisto a non domino (e, pertanto, deve qualificarsi come vendita di cosa altrui), anche se l'acquirente non fosse a conoscenza dell’inesistenza di un valido titolo di proprietà dell’azienda in capo al venditore. Nei confronti del proprietario del bene, la cessione a non domino è inefficace, potendo, quindi, egli pretenderne la restituzione da colui che l’ha acquistato da soggetto non legittimato alla vendita.

La responsabilità civile del notaio ha natura contrattuale, ex art. 1218 c.c., rispondendo egli quale professionista incaricato dal suo cliente, in forza di un rapporto riconducibile al contratto di mandato. La prestazione alla quale è tenuto il notaio, quale professionista, non è di risultato, ma di mezzi. Tuttavia, ciò non vuol dire che egli possa limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a dirigere la redazione dell'atto notarile. Il notaio deve compiere le attività preliminari e conseguenti all'atto che si rendano necessarie per garantire che lo stesso sia certo e idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo tipico e del risultato pratico perseguiti dalle parti.

Leggi tutto
02/04/2024
Data sentenza: 11/09/2023
Registro : RG – 58218 –  2019
Tribunale di Milano, 9 Luglio 2020
Cessione di azienda e mancanza delle qualità promesse
In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini...

In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 c.c., la mancanza di un elemento necessario per il lecito esercizio dell’attività commerciale oggetto di cessione.

L’assenza di un secondo servizio igienico nell’immobile adibito ad attività di bar (richiesto dalla normativa comunale) non costituisce elemento di identificazione del bene ceduto ai fini della sussistenza della fattispecie della consegna di cosa totalmente difforme da quella dovuta, ma bensì è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1494 c.c., disposizione applicabile anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.

Leggi tutto
17/02/2024
Data sentenza: 09/07/2020
Registro : RG – 47407 –  2018
Tribunale di Roma, 17 Gennaio 2017
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del trasferimento a titolo oneroso di un’azienda la cui redditività si sia rivelata inferiore alle attese
Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d’azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta...

Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d'azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., richiede (altro…)

Leggi tutto
11/01/2022
Data sentenza: 17/01/2017
Registro : RG – 75575 –  2014
Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2018
Spetta alla parte che invochi la natura simulata di un contratto con riferimento all’ammontare del prezzo formulare apposita domanda di accertamento
La parte venditrice che deduca l’inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha...

La parte venditrice che deduca l'inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha l'onere, a fronte della dimostrazione del pagamento di somme pari al prezzo di compravendita da parte acquirente, di precisare la natura ed entità di eventuali diversi titoli in relazione ai quali i pagamenti sono stati effettuati, nonché di formulare apposita domanda di accertamento della natura simulata del contratto intercorso fra le parti quanto all’ammontare del prezzo. (altro…)

Leggi tutto
17/01/2020
Data sentenza: 19/12/2018
Registro : RG – 53278 –  2018
Tribunale di Milano, 26 Giugno 2019
Evidenza
Cessione d’azienda bancaria ed individuazione del suo perimetro (la cessione di Veneto Banca a Intesa San Paolo)
Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l’impresa bancaria...

Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l'impresa bancaria e i rapporti ad essa strettamente inerenti e non ciò che non é stato espressamente ricompreso tra le Attività Incluse o “che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”; tale  non è un contratto di acquisto di partecipazioni collegato a un contratto di distribuzione commerciale. (altro…)

Leggi tutto
03/12/2019
Data sentenza: 26/06/2019
Registro : RG – 67619 –  2015
Tribunale di Milano, 11 Maggio 2018
Cessione d’azienda e responsabilità solidale per debiti pregressi
In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda...

In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.

In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.

 

 

 

Leggi tutto
31/01/2019
Data sentenza: 11/05/2018
Registro : RG – 29805 –  2016
Tribunale di Milano, 21 Giugno 2018
Evidenza
Impignorabilità e insequestrabilità (a fini conservativi) dell’azienda
Non può costituire oggetto di sequestro conservativo l’azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa ex...

Non può costituire oggetto di sequestro conservativo l’azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa ex art. 2555 c.c., atteso che: da un lato, all’art. 671 c.p.c. manca una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 670 c.p.c. in cui la sequestrabilità del bene azienda è espressamente riconosciuta; dall’altro lato, possono essere  assoggettati (altro…)

Leggi tutto
15/01/2019
Data sentenza: 21/06/2018
Registro : RG – 22920 –  2018
Corte d'appello di Brescia, 24 Febbraio 2017
Cessione d’azienda; revoca e responsabilità dell’amministratore infedele di s.n.c.
Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la...

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la natura aziendale ai sensi dell'art. 2555 c.c., è sufficiente che in esso rilevi anche un mero residuo di organizzazione, dal quale sia comunque possibile desumere la potenzialità produttiva del tutto. (altro…)

Leggi tutto
23/08/2018
Data sentenza: 24/02/2017
Registro : RG – 909 –  2012
Tribunale di Milano, 15 Maggio 2017
La cessione d’azienda: nozione e obblighi delle parti
La cessione dell’azienda, a norma dell’art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti...

La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati all’interno dei locali di esercizio dell'azienda ceduta essendo la stessa compiutamente identificata. Ciascuna (altro…)

Leggi tutto
23/10/2017
Data sentenza: 15/05/2017
Registro : RG – 6635 –  2015
Tribunale di Milano, 12 Giugno 2017
Principio di sussidiarità nella tutela cautelare ex 700 c.p.c. e sequestro conservativo
Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento...

Gli effetti conseguibili con il sequestro giudiziario dell’azienda ex art. 670 c.p.c. non sono corrispondenti a quelli di un godimento pieno ed immediato che si possono ottenere con il provvedimento di rilascio dell’azienda al titolare ex art. 700 c.p.c.. Il sequestro giudiziario, lungi dall’essere funzionale ad assicurare che l’azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa e non è (altro…)

Leggi tutto
24/07/2017
Data sentenza: 12/06/2017
Registro : RG – 15529 –  2017
logo