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Sentenze con tag: azione di adempimento contrattuale

Tribunale di Campobasso, 23 Ottobre 2026, n. 645/2025
Cessione di quote sociali e azione di adempimento per il pagamento del prezzo
In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore [nel caso di specie, mancato pagamento del prezzo di una cessione di quote sociali] spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito [ossia, nel caso di specie, la scrittura privata di cessione quote] mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

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03/07/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 645/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Claudia Carissimi
Registro : RG – 459 –  2024
Tribunale di Bologna, 6 Ottobre 2023
Non vi sono oneri di forma per il trasferimento delle quote di s.r.l.
Non vi sono oneri di forma per il trasferimento della partecipazione di s.r.l., che può, dunque, avvenire, sia ad substantiam...

Non vi sono oneri di forma per il trasferimento della partecipazione di s.r.l., che può, dunque, avvenire, sia ad substantiam sia ad probationem, in forma libera. La forma, che pure continua ad essere richiesta, è solo ad regularitatem, nel senso che essa serve ai fini della iscrizione nel libro soci (se previsto nello statuto) e nel registro imprese. Si ha, cioè, una asimmetria fra forma per la validità (ad substantiam), che è libera, e forma per la pubblicità (ad regularitatem), che è la autentica notarile.

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01/03/2024
Data sentenza: 06/10/2023
Registro : RG – 15346 –  2020
Tribunale di Genova, 18 Febbraio 2022
Conferimento di licenza d’uso del marchio: definizione del thema decidendum e litispendenza
In tema di contratto di licenza di marchio di impresa e della sua risoluzione, in presenza di un giudizio pendente...

In tema di contratto di licenza di marchio di impresa e della sua risoluzione, in presenza di un giudizio pendente volto all’accertamento dell’inadempimento contrattuale, dell’illegittima risoluzione dello stesso contratto, con contestuale condanna al risarcimento dei danni da tali condotte derivanti nonché da violazione dei doveri di buona fede in fase precontrattuale e rottura delle trattative, il successivo giudizio instaurato volto all’accertamento dell’inadempimento contrattuale e dell’illegittimità della risoluzione con conseguente risarcimento dei danni da perdita di valore subita dalla compromissione della propria reputazione commerciale a causa dell’inadempimento contrattuale e dell’illegittima risoluzione, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del primo giudizio in quanto integrante un’ipotesi di litispendenza ai sensi dell’art. 39 comma 1, c.p.c..[Secondo il Collegio giudicante, infatti, in entrambi i giudizi l’azione avanzata da parte attrice è da qualificarsi come azione di adempimento contrattuale con la conseguenza che il thema decidendum di entrambi i giudizi, così come l’identità delle parti, sia coincidente, e sia pertanto cristallizzata la sussistenza dei requisiti per la declaratoria di litispendenza della prima domanda instaurata da parte attrice.]

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20/05/2023
Data sentenza: 18/02/2022
Registro : RG – 14432 –  2019
Tribunale di Torino, 28 Aprile 2022
Onere probatorio del creditore nell’azione di adempimento e calcolo degli interessi legali
Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è...

Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.

Rispetto al debito di valuta sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento. Si precisa che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.

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14/05/2023
Data sentenza: 28/04/2022
Registro : RG – 24321 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Marzo 2022
Contestuale proposizione della domanda di risoluzione e di adempimento del contratto di cessione quote
La domanda di risoluzione del contratto di cessione quote e quella di adempimento sono due domande tra loro incompatibili, in...

La domanda di risoluzione del contratto di cessione quote e quella di adempimento sono due domande tra loro incompatibili, in quanto legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza negativa, in conseguenza del quale l’accoglimento dell’una preclude l’accoglimento dell’altra. Rispetto ad esse, dunque, non è in alcun modo configurabile un nesso di accessorietà. Di conseguenza, qualora il creditore proponga contestualmente alla domanda di risoluzione, quella di adempimento (del medesimo contratto), formulando tale ultima domanda in via accessoria rispetto alla prima, le domande devono essere rigettate in quanto inammissibili (non potendo peraltro il giudice effettuare una scelta che ex lege compete esclusivamente al creditore).

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16/03/2023
Data sentenza: 07/03/2022
Registro : RG – 3009 –  2018
Tribunale di Milano, 21 Giugno 2021
In presenza di un contratto di cessione di quote sociali, solo la promissaria acquirente può agire contro il socio inadempiente
L’assunzione da parte di un gruppo di soci dell’obbligazione di vendere alla società Alfa “ciascuno per la propria quota di...

L'assunzione da parte di un gruppo di soci dell'obbligazione di vendere alla società Alfa "ciascuno per la propria quota di partecipazione e comunque tutti congiuntamente e solidalmente per l'intero" capitale sociale della società Beta comporta una responsabilità congiunta e solidale dei soci verso la promissaria acquirente nell'ipotesi di inadempimento anche di uno solo all'obbligo di cessione della propria quota. Da una tale clausola non rileva però alcun impegno reciproco fra i soci a vendere la propria partecipazione: i soci che hanno effettivamente ceduto la propria quota non possono agire nei confronti del socio che non ha dato seguito alla clausola. Infatti solo la promissaria acquirente ( società Alfa ) può, sulla base di una tale clausola, lamentare la mancata cessione e far valere l'inadempimento ai fini della risoluzione di diritto del contratto. In mancanza di azione, nulla possono lamentare gli altri soci che abbiano regolarmente eseguito la propria prestazione.

Non può essere indice di collusione tra il socio che non ha ceduto la partecipazione e la società ( Alfa ) che non ha agito nei suoi confronti, la cessione a quest'ultima di un bene immobile a prezzo ribassato rispetto a una precedente proposta, atteso che in presenza di altri offerenti in concorso con proposte pressochè identiche, la conclusione dell'affare con la società non è affatto certa e che bisogna verificare in concreto le ragioni che giustificano un ribasso del prezzo concordato.

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02/10/2021
Data sentenza: 21/06/2021
Registro : RG – 61648 –  2017
Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2015
Data sentenza: 25/02/2015
Registro : RG – 10965 –  2012
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