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Sentenze con tag: azione di arricchimento

Corte d'appello di Bologna, 25 Giugno 2026, n. 1289/2024
Invenzione dell’amministratore unico: in mancanza di un rapporto di subordinazione è da escludersi il diritto all’equo premio
La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro,...

La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.

I contratti di co.co. co.  e  co.co. pro. stipulati con l’amministratore unico della società, trattandosi di meri strumenti per assicurare a quest'ultimo un compenso fisso, non sono idonei a configurare un rapporto di subordinazione o parasubordinazione dello stesso rispetto alla società, senza comportare, di conseguenza, l'applicabilità dell’art. 64 c.p.i. Quest'ultimo presuppone, infatti, l’esistenza di due autonomi e contrapposti centri di interesse, circostanza che manca quando l’attività inventiva è svolta dall’amministratore unico della società.

Qualora rientri tra le mansioni attribuite al prestatore quella di svolgere attività inventiva, le invenzioni realizzate in costanza di tale rapporto di lavoro vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 64 n. 1 c.p.i.

L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.

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15/03/2026
Data sentenza: 25/06/2026
Numero: 1289/2024
Carica: Presidente
Giudice: Manuela Velotti
Relatore: Antonella Romano
Registro : RG – 454 –  2020
Tribunale di Milano, 4 Aprile 2022
Illegittimi prelevamenti dal conto corrente della società compiuti dall’amministratore e azione di ripetizione ex artt. 2033 c.c.
La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto per inesistenza di un...

La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto per inesistenza di un rapporto obbligatorio, il che si verifica o quando il solvens erroneamente ritiene l’esistenza di un’obbligazione cui è vincolato od in ipotesi di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del negozio (qualunque esso sia) che fu elemento genetico del rapporto obbligatorio. La ripetizione di indebito ex art. 2036 c.c. presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto dal solvens, essendo altro il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in realtà esistente.

Se il pagamento effettuato va direttamente collegato sotto il profilo eziologico ad un atto illecito dell’accipiens (come deduce parte attrice che chiede accertarsi la illegittimità dei prelevamenti dal conto corrente della società operati dall'ex amministratore), è l’atto illecito in sé che si pone quale unica genesi dell’esborso sostenuto dal solvens, esborso che, quale ingiusta diminuzione patrimoniale è da qualificare come danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale a seconda della configurazione che la parte danneggiata voglia dare della responsabilità in base alla fonte delle obbligazioni (contratto di amministrazione o neminem laedere). Invero, se un diritto può eventualmente vantare la società è solo a titolo di risarcimento danni per responsabilità sociale da azionare verso il suo ex amministratore, che "in occasione” della sua carica ha prelevato somme destinate a sue personali.

L’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura residuale e non è esperibile quando sussiste nel sistema un rimedio tipico, nel caso di specie l’azione di responsabilità sociale ex art. 2476, comma 3, c.c.. L’eventuale intervenuta prescrizione della azione tipica ex art. 2476, comma, 3 c.c. non consente di considerare ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. posto che “l'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta” (Cass. 30614/2018).

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03/06/2023
Data sentenza: 04/04/2022
Registro : RG – 23541 –  2021
Tribunale di Roma, 18 Ottobre 2017
Sottrazione indebita di utili da parte dell’amministratore e rimedi esperibili da parte del socio di s.r.l.
Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma,...

Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma, a tutto concedere, solo una mera aspettativa, l’eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, con la conseguenza che fino a detta deliberazione sarà esperibile solo l’azione sociale di responsabilità, (altro…)

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26/07/2018
Data sentenza: 18/10/2017
Registro : RG – 19595 –  2015
Tribunale di Milano, 11 Novembre 2014
Data sentenza: 11/11/2014
Registro : RG – 66953 –  2011
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