L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, nel proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz'altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa [ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito] e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
Il pagamento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un obbligo primario per l'amministratore, il quale deve farvi fronte con precedenza rispetto ai debiti verso gli altri fornitori, sia perché i debiti tributari e previdenziali hanno natura privilegiata sia perché il mancato pagamento dei medesimi espone la società a sanzioni, interessi, aggi e quindi a conseguenze maggiormente dannose rispetto al mancato pagamento dei debiti verso fornitori [che, al più, espone ad interessi di mora, ma non a sanzioni]. Nello specifico, non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie agli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni, giacché cosi operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività d'impresa.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
In sede di verifica dell'adempimento da parte dell'amministratore al dovere di agire con la dovuta diligenza, comunque non possono essere sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali compiute dagli amministratori, sempre che si tratti di scelte relative alla gestione dell'impresa sociale e, pertanto, caratterizzate dall'assunzione di un rischio, quali la cessione del ramo d'azienda in quanto tale, rientrando questa nell’estrinsecazione della libertà di gestione aziendale, ma è consentito denunciarne le modalità, se pregiudizievoli [nel caso in esame è stata individuata la colpa grave degli amministratori nella loro azione sia con riferimento alle modalità di cessione sia con riferimento all’inerzia nell’incasso / recupero del prezzo].
Gli amministratori, tutti, sono chiamati a svolgere, tra le altre, una funzione di vigilanza (cfr. art. 2392, comma 2, c.c.) e rispondono dei danni derivanti alla società dall’omissione al tale dovere. La funzione di vigilanza deve essere svolta con particolare scrupolo dai membri del Consiglio di Amministrazione a cui non sono delegate attività gestorie.
Poiché la legge consente all’amministratore privo di deleghe, in attuazione della propria funzione di vigilanza, di esaminare i documenti relativi all’amministrazione, compiere atti di ispezione, chiedere agli amministratori delegati di riferire in consiglio in merito all’andamento della società, dal mancato compimento di alcuna di queste attività e dal mancato controllo dell'operato dell'amministratore con deleghe da parte degli amministratori non esecutivi, con conseguente mancata limitazione del pregiudizio al patrimonio sociale, consegue la responsabilità solidale di questi ultimi per omessa vigilanza ai sensi degli artt. 2476 e 2392, comma 2, c.c..
L'art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del curatore fallimentare anche per le S.r.l. fallite. Infatti, il riferimento all'art. 2476, comma settimo, c.c., (altro…)
L’azione di responsabilità in astratto proponibile dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci può articolarsi in una duplice tipologia di causae petendi: da una parte, la formulazione di addebiti specifici, ad esempio l’avventatezza (altro…)
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. (altro…)
Deve essere autorizzato il sequestro conservativo dell'intero patrimonio di chi, come ex amministratrice di fatto dell'originaria s.p.a. ora in fallimento e attuale amministratrice dell'azienda di famiglia e della newco successivamente (altro…)
Il curatore fallimentare, ex art. 146 l.f., è legittimato ad esercitare, anche cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità. (altro…)
Attesa la vincolatività della scelta di agire ai sensi dell'art. 146 l.fall. a favore della società ex artt. 2392 e 2393 c.c., ovvero a favore dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., operata dal curatore fallimentare, il quale altresì soggiace agli eventuali aspetti sfavorevoli dell'azione individuata, è compito del giudice, previa (altro…)
Integra atto di mala gestio la concessione in sublocazione di attrezzature (pur autorizzata dal locatore) a un canone insufficiente a coprire le rate del contratto principale, posto che, in tal modo, gli amministratori della società sublocatrice provocano alla stessa uno sbilancio finanziario destinato a maturare mese per mese. (altro…)
L'amministratore unico dimissionario che compia atti gestori oppure operazioni sul conto corrente della società assume la qualità di amministratore di fatto, a maggior ragione ove la nomina del nuovo amministratore non sia stata iscritta nel registro delle imprese. (altro…)
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.
In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Non è affetta da nullità (per indeterminatezza del petitum) la domanda di citazione in giudizio degli amministratori di s.r.l. per responsabilità avanzata ai sensi dell’art. 146 l.f. qualora il curatore non abbia precisato se la responsabilità sia verso la società o verso i creditori sociali. L’azione ex art. 146 l.f. proposta dal curatore, infatti, cumula in sé quella sociale e quella proposta dai creditori (altro…)