L'iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria: il suo contenuto non forma, né, tantomeno, condizione, né, ancora, esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino. Invero, solo ex art. 2470, comma 3, c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l'iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre ove fatta in buona fede.
Nella prospettiva della rivendica, il soggetto rivendicante è onerato dal comprovare, in modo completo, la provenienza del proprio diritto, non essendo bastevole affermare di aver acquistato dopo la data alla quale era stata accertatala proprietà di un soggetto diverso dal proprio dante causa; in particolare, è necessario provare una provenienza non viziata, ex art. 1154 c.c.
È da ritenersi procedibile di fronte alla Sezione specializzata in materia di Impresa la domanda di nullità del marchio in titolarità di una società medio tempore fallita, proposta con un’azione dichiarativa della nullità del marchio, a cui non consegue alcun obbligo restitutorio, ma soltanto l'inibitoria relativa all’uso del medesimo, poiché non è ravvisabile alcun rapporto di strumentalità necessaria con richieste restitutorie o di condanna al pagamento di somme che potrebbero comportare un depauperamento del patrimonio fallimentare. Ugualmente è procedibile, anche in caso di fallimento, la domanda di accertamento della contraffazione e degli illeciti concorrenziali cui consegue l’emanazione di provvedimenti inibitori.
Non sono procedibili l’azione di rivendica ex art. 118 c.p.i. e la domanda di trasferimento delle registrazioni e dei domain names, in quanto la regola dell'assoggettamento al concorso formale di ogni credito, dettata dall'art.52 L.F., con nesso di strumentalità e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, ex art.51 L.F., non consente la proposizione in sede ordinaria di azione di condanna o anche di accertamento, prodromica ad azione di condanna, perché nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso.
La registrazione del segno ha in sé la potenzialità del suo utilizzo a prescindere dalle motivazioni personali o riserve mentali di chi ha ottenuto la registrazione; pertanto la mancata utilizzazione dello stesso è del tutto irrilevante ai fini di causa (nel caso di specie il Tribunale non ha accolto la difesa del convenuto che, tra le altre cose, aveva affermato di non avere intenzione di fare uso del marchio asseritamente contraffacente).
Deve ritenersi la notorietà non puramente locale del marchio di fatto allorché esso, sia pure con dati di vendita più o meno significativi, al momento della domanda di registrazione del marchio in contestazione fosse distribuito in una pluralità di Regioni.
L'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all'attore.
La privativa brevettuale deve possedere - tra l'altro - il requisito della sufficiente descrizione, per poter (altro…)
La titolarità di un brevetto comporta la sussistenza della legittimazione attiva e passiva di una parte, non assumendo un rilievo decisivo, ai sensi dell’art. 118 Cpi, il contributo apportato personalmente alle invenzioni dagli (altro…)