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Sentenze con tag: azione inibitoria

Tribunale di Napoli, 15 Gennaio 2026
Carattere accessorio dell’astreinte e forme di opposizione all’esecuzione del debitore
Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II,...

Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II, del C.P.I., si osserva che dopo il passaggio in giudicato (per le sentenze) o l’acquisizione del carattere della definitività (per i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi aventi ad oggetto prestazioni non pecuniarie), il debitore, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, non può più dedurre la manifesta iniquità dell’astreinte, né può contestare i criteri con i quali essa sia stata determinata “a monte” dal giudice della cognizione, né può denunciare che sia sproporzionata rispetto alla entità dell’inadempimento o al ritardo nell’adempimento, né può, ancora, dedurre che sia divenuta eccessivamente onerosa; in coerenza con il carattere accessorio dell’astreinte rispetto alla prestazione principale oggetto della condanna, egli può solo dedurne l’inefficacia in quanto l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento della prestazione principale non pecuniaria si sia verificato per cause a lui non imputabili, e può anche chiederne (sempre nelle forme dell’opposizione all’esecuzione) la riduzione nel caso in cui, a fronte della comminatoria dell’astreinte in caso di totale inadempimento, vi sia stato comunque un adempimento parziale che abbia soddisfatto, almeno in parte, un apprezzabile interesse del creditore.

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19/12/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Caterina di Martino
Relatore: Francesca Reale
Registro : RG – 14261 –  2022
Tribunale di Milano, 5 Dicembre 2024, n. 10521/2024
Maggiori compensi ai collaboratori strategici e business judgement rule
Il sindacato del giudice in merito al corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’organo amministrativo nell’attività negoziale presuppone l’allegazione dell’assoluta...

Il sindacato del giudice in merito al corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’organo amministrativo nell'attività negoziale presuppone l’allegazione dell’assoluta irrazionalità della scelta gestoria (nel caso di specie rispetto alla conclusione di un contratto di locazione e di contratti di collaborazione con altre imprese a condizioni ritenute anomale e sfavorevoli).

La decisione dell’organo amministrativo di riconoscere compensi aggiuntivi o aumenti di stipendio a collaboratori o dipendenti può integrare mala gestio ove sia dedotta e provata l’irragionevolezza dei riconoscimenti avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società e alla posizione nell’organigramma dell’impresa dei beneficiati, non essendo altrimenti sindacabile la scelta di incentivare taluni collaboratori considerati strategici per l’impresa.

Il compimento da parte dell’amministratore di condotte concorrenziali a danno della società, in violazione dell’art. 2390 c.c., va valutato in termini di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione delle specifiche obbligazioni assunte con il mandato gestorio e, pertanto, esclude la configurabilità della fattispecie dell’illecito extracontrattuale di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

È inammissibile l’istanza inibitoria ex art. 2599 c.c. di condotte vietate da un patto di non concorrenza che ha esaurito ogni effetto.

La tardività dell’inserimento nel fascicolo telematico delle buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio può rilevare solo ove effettivamente lesiva del diritto di difesa delle controparti ma non quando il superamento del termine perentorio nell’inserimento delle ultime buste di pochi secondi non abbia arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento del contraddittorio sul contenuto della produzione documentale [nella specie era stata eccepita la tardività del deposito per essersi perfezionato con le buste successive alla prima in un momento di pochi istanti successivo allo spirare del termine di legge].

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04/05/2025
Data sentenza: 05/12/2024
Numero: 10521/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 45359 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 2 Luglio 2024
Segni identici: la tutela conferita dal marchio e dalle norme sulla concorrenza sleale
Una medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni...

Una medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi ma solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

La protezione riconosciuta ai marchi che godono di notorietà consiste nel consentire ai titolari di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio senza giusto motivo un segno identico o simile – tanto per prodotti o servizi simili, quanto per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali tali marchi sono registrati – che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detti marchi o arrechi pregiudizio agli stessi. La tutela accordata al marchio rinomato comporta, dunque, che la stessa si estende anche al caso di prodotti o servizi non affini e prescinde dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo.

Esistono vari livelli di rinomanza, che vanno dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela. Il diverso livello di rinomanza incide sull’onere della prova, ben potendo, in caso di segni notori, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l’entità della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non può esserci concorrenza tra imprese che operano in contesti territoriali tra loro molto distanti.

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09/10/2024
Data sentenza: 02/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 1274 –  2024
Tribunale di Palermo, 28 Giugno 2022
Attuazione di provvedimento cautelare in relazione a nuovo marchio diverso da quello oggetto di inibitoria
In tema di concorrenza sleale, la funzione dell’azione inibitoria di cui all’art. 2599 C.C. inerisce ad una pronuncia che può...

In tema di concorrenza sleale, la funzione dell’azione inibitoria di cui all’art. 2599 C.C. inerisce ad una pronuncia che può costituire oggetto di giudicato, consentendo di acquisire ad un eventuale secondo giudizio di cognizione l’accertamento – compiuto nel primo giudizio – dell’illiceità dell’atto ex art. 2598 c.c. I limiti oggettivi di tale giudicato sono rispettati se fra i due comportamenti (quello considerato della prima inibitoria e quello realizzato successivamente) sussista un’indentità di genere e specie, all’interno della quale le eventuali variazioni meramente estrinseche e non caratterizzanti non possono far escludere l’operatività della pronuncia medesima.

La tutela d’urgenza apprestata in relazione a un marchio non può automaticamente estendersi a un nuovo marchio, registrato dopo l’ordinanza cautelare; tuttavia è compito del Giudice procedere all’accertamento della lamentata lesività della nuova condotta ai fini della configurabilità dell’illecito confusorio, qualora venga denunciata la presenza nel nuovo marchio di elementi di analogia con quello oggetto della precedente inibitoria (specialmente laddove il prodotto contrassegnato dal marchio sia di largo consumo, destinato al grande pubblico ed ampiamente pubblicizzato).

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04/11/2023
Data sentenza: 28/06/2022
Registro : RG – 4921 –  2022
Tribunale di Roma, 5 Novembre 2019
Divieto di comunicazioni commerciali a fini promozionali di sigarette elettroniche
Su ogni sito internet deve ritenersi vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, a meno che...

Su ogni sito internet deve ritenersi vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, a meno che non si tratti di comunicazioni commerciali, bensì di vere e proprie informazioni, descrizioni e istruzioni sull’utilizzo dei prodotti. Difatti, la Direttiva n. 2014/40/UE e il Decreto n. 6/2016 vietano la promozione, diretta o indiretta, delle sigarette elettroniche, ma non impediscono ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, indipendentemente da una richiesta del consumatore. Tuttavia, le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti (istruzioni per l'uso, ingredienti, gusto, contenuto di nicotina, descrizione dei componenti del prodotto compreso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica) devono essere fornite in modo corretto e non con finalità promozionale. A tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine del siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti.

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11/03/2023
Data sentenza: 05/11/2019
Registro : RI – 57714 –  2019
Tribunale di Milano, 19 Maggio 2020
La trasmissione in live streaming è lesiva dell’immagine dell’emittente televisiva e risarcibile ex art. 158 l.d.a. anche in via equitativa
La trasmissione abusiva delle partite in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei...

La trasmissione abusiva delle partite in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma dell’emittente televisiva costituisce una macroscopica lesione della immagine commerciale della stessa e introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti con evidenti ricadute sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari. Il risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica trova regolazione nell’art. 158 l.d.a., liquidabile anche facendo applicazione del parametro equitativo, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, c.c., cui fa rinvio il citato articolo 158 [Fattispecie relativa a trasmissioni in modalità live streaming di prodotti audiovisivi di un’emittente televisiva, mediante le quali venivano messe a disposizione del pubblico su internet incontri calcistici esclusivamente in diretta, senza che le stesse venissero né registrate né mantenute disponibili in differita per il pubblico].

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16/09/2021
Data sentenza: 19/05/2020
Registro : RG – 66662 –  2016
Tribunale di Roma, 15 Luglio 2016
Evidenza
Il fornitore di servizi di hosting che compie attività di organizzazione e promozione dei contenuti caricati dagli utenti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell’ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento...

Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.

Il gestore della piattaforma (altro…)

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21/09/2018
Data sentenza: 15/07/2016
Registro : RG – 6515 –  2011
Tribunale di Roma, 5 Ottobre 2016
Evidenza
L’uso a fini commerciali di opere audiovisive di terzi esclude l’applicabilità delle eccezioni ai diritti autorali previste dagli articoli 65 e 70 legge diritto d’autore ed è qualificabile come atto di concorrenza sleale
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le...

Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)

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14/09/2018
Data sentenza: 05/10/2016
Registro : RG – 15310 –  2012
Tribunale di Roma, 27 Aprile 2016
Evidenza
Il fornitore di servizi di hosting che svolge un ruolo attivo nell’ottimizzazione dei contenuti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della...

Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della società dell’informazione che anziché limitarsi alla fornitura di servizi di hosting passivo consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati non causalmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie. Un sistema così avanzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting e rappresenta invece un sofisticato content-provider, una sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete.

L’effettiva conoscenza della natura illecita dei dati memorizzati e trasmessi, farà sorgere in capo all’ISP una responsabilità civile e risarcitoria. Con “effettiva conoscenza” si intende la conoscenza in qualunque modo, anche autonomamente, acquisita pure in assenza di un intervento delle autorità competenti o di una specifica diffida proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti illecitamente diffusi.

Il danno da abusiva riproduzione di estratti di opere televisive va quantificato secondo il criterio di stima del c.d. “prezzo del consenso”, da intendersi come il prezzo che il titolare dei diritti lesi avrebbe richiesto nel caso specifico per l’uso delle proprie opere.

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13/09/2018
Data sentenza: 27/04/2016
Registro : RG – 24716 –  2012
Tribunale di Milano, 8 Maggio 2017
Misura cautelare in materia di responsabilità dell’Internet Service Provider
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider...

Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le quali (altro…)

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06/06/2017
Data sentenza: 08/05/2017
Tribunale di Milano, 8 Luglio 2016
La prosecuzione dell’uso del marchio da parte del concorrente convenuto evita il c.d. disuso
L’utilizzo del marchio da parte della parte convenuta può costituire un potenziale vantaggio piuttosto che un potenziale danno per l’attrice,...

L'utilizzo del marchio da parte della parte convenuta può costituire un potenziale vantaggio piuttosto che un potenziale danno per l’attrice, nella prospettiva di una sentenza favorevole a quest’ultima, dal momento che (altro…)

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06/03/2017
Data sentenza: 08/07/2016
Registro : RG – 33512 –  2015
Tribunale di Torino, 25 Luglio 2016
Concorrenza sleale mediante atti confusori e di vanteria
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del...

La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l'attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale  (altro…)

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02/03/2017
Data sentenza: 25/07/2016
Registro : RG – 8396 –  2014
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