Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.
Sussiste in capo al curatore delle S.r.l. fallite il diritto di esercitare nei confronti degli organi sociali, indistintamente e cumulativamente, sia l'azione di responsabilità che l'azione spettante ai creditori della società, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f.
Nell'adempimento delle proprie obbligazioni, agli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.A., è ora richiesta (altro…)
La costituzione di parte civile nel giudizio penale per reati di bancarotta contestati agli amministratori di società è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del termine quinquennale per proporre l’azione sociale di responsabilità se la domanda risarcitoria sia svolta in relazione agli stessi fatt (altro…)
Il requisito del fondato timore di perdere la garanza del credito, posto dall’art. 671 c.p.c., impone al creditore che agisce per il sequestro conservativo dei beni del proprio debitore l’onere di provare adeguatamente i concreti elementi oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, con riguardo a tutte le circostanze del caso, (altro…)