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Sentenze con tag: Bilancio di liquidazione

Tribunale di Venezia, 14 Novembre 2024, n. 4100/2024
Sopravvenienze attive e passive di società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

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06/05/2025
Data sentenza: 14/11/2024
Numero: 4100/2024
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Campagner
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8371 –  2023
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2023
I limiti alla responsabilità patrimoniale dei soci dopo l’estinzione della società (fallita)
Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con...

Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. In tale evenienza: le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta; non si trasferiscono ai soci le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Nel caso di liquidazione volontaria, ricevendo i soci una eventuale somma di denaro in sede di bilancio finale di liquidazione, ed essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza, non si pone alcun problema di separazione patrimoniale e i creditori possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti verso la società estinta nei limiti delle somme effettivamente ricevute dai soci. Di contro, nel caso in cui manchi un bilancio finale di liquidazione e i soci, in conseguenza della cancellazione della società, diventino proprietari di beni specifici, i creditori potranno aggredire esclusivamente tali beni ai fini del soddisfacimento del proprio credito.

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13/10/2023
Data sentenza: 25/05/2023
Registro : RG – 17962 –  2020
Tribunale di Roma, 30 Gennaio 2019
Responsabilità dei liquidatori per mancato pagamento dei debiti sociali. Presupposti e regime probatorio.
Per quanto riguarda i debiti sociali, la responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti: uno oggettivo, relativo...

Per quanto riguarda i debiti sociali, la responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti: uno oggettivo, relativo al mancato pagamento del debito; uno soggettivo, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari. Resta fermo che la responsabilità del liquidatore - che ha natura di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo - deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento.

In ordine al regime probatorio, ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.

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19/01/2022
Data sentenza: 30/01/2019
Registro : RG – 67552 –  2016
Tribunale di Milano, 23 Aprile 2021
Il mancato aggiornamento delle visure camerali è indice di inerzia del liquidatore e ne fonda la revoca
La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si...

La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).

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05/12/2021
Data sentenza: 23/04/2021
Registro : RG – 24091 –  2019
Tribunale di Milano, 27 Maggio 2019
Onere del liquidatore che redige il bilancio intermedio di liquidazione di indicare le ragioni della diminuzione di crediti esistenti nel precedente bilancio d’esercizio
Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti...

Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti dal precedente bilancio di esercizio della società sia stata nell’intertempo incassata dal liquidatore (già amministratore unico della stessa) nel caso in cui tale soggetto non alleghi nel bilancio intermedio le specifiche ragioni di detta diminuzione dei crediti, necessari per estinguere integralmente i debiti gravanti sulla società (nel caso di specie aventi rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.). In presenza di tale omissione, il liquidatore sarà responsabile nei confronti del creditore sociale non soddisfatto ai sensi dell’art. 2495, c. 2, c.c. se l’importo dei suddetti crediti, che si presume abbia incassato, sarebbe stato sufficiente per pagare anche gli altri crediti aventi rango uguale o poziore.

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15/10/2020
Data sentenza: 27/05/2019
Registro : RG – 40464 –  2016
Tribunale di Milano, 16 Ottobre 2019
Data sentenza: 16/10/2019
Tribunale di Bologna, 16 Novembre 2018
Nullità del bilancio finale di liquidazione formato in difetto della necessaria attività liquidatoria
L’attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale...

L'attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale ma raccoglie ed evidenzia gli esiti della attività di realizzo degli attivi e soddisfazione dei creditori; al contrario, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che permangono dopo la liquidazione, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

 

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25/10/2019
Data sentenza: 16/11/2018
Registro : RG – 1487 –  2016
Tribunale di Milano, 3 Luglio 2017
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione: presupposti e conseguenze
E’ scorretto il bilancio di società in liquidazione ispirato al criterio della continuazione dell’attività, essendo tale continuazione di per sé incompatibile...

E' scorretto il bilancio di società in liquidazione ispirato al criterio della continuazione dell'attività, essendo tale continuazione di per sé incompatibile con la fase liquidatoria, preposta al realizzo delle attività e al pagamento delle passività dell'ente. (altro…)

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20/08/2017
Data sentenza: 03/07/2017
Registro : RG – 62806 –  2015
Tribunale di Milano, 12 Giugno 2015
Cancellazione della srl e reclamo del bilancio finale di liquidazione
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è da considerarsi illegittima nel caso in cui il...

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è da considerarsi illegittima nel caso in cui il bilancio finale di liquidazione sia stato tempestivamente reclamato da parte di uno dei soci e il relativo procedimento sia ancora pendente.

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07/04/2016
Data sentenza: 12/06/2015
Registro : RG – 3548 –  2015
Tribunale di Milano, 18 Settembre 2015
Evidenza
Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese
Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c.,...

Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell'art.2492 c.c.,  solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far (altro…)

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26/01/2016
Data sentenza: 18/09/2015
Registro : RG – 77640 –  2013
Tribunale di Milano, 15 Giugno 2015
Parità di trattamento dei creditori sociali e doveri del liquidatore
In fase di liquidazione della società, sussiste un “dovere” del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di...

In fase di liquidazione della società, sussiste un "dovere" del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l'ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell'intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie.

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20/10/2015
Data sentenza: 15/06/2015
Registro : RG – 7342 –  2015
Tribunale di Bologna, 1 Aprile 2014
Evidenza
Revoca dei liquidatori su istanza dei sindaci
Sussiste la giusta causa di revoca dei liquidatori da parte del tribunale, su istanza dei sindaci, ex art. 2487, ult. co.,...

Sussiste la giusta causa di revoca dei liquidatori da parte del tribunale, su istanza dei sindaci, ex art. 2487, ult. co., c.c. qualora i liquidatori non adempiano agli obblighi connessi alla carica (nella specie, la giusta causa di revoca viene ritenuta sussistente in ragione della condotta omissiva dei liquidatori: (altro…)

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30/06/2014
Data sentenza: 01/04/2014
Registro : RG – 1881 –  2013
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