Il procedimento ai sensi dell’art.2409 c.c., nel prevedere un intenso controllo del Tribunale nei confronti della società, trova la sua giustificazione nel “fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società” e dunque prevede un controllo giudiziale incentrato sul rispetto della regolarità e legalità della gestione. L’istituto in esame, prevedendo la possibilità di sospendere il procedimento ove la società sostituisca gli amministratori e questi si attivino per eliminare le violazioni riscontrate, esprime favore per l’iniziativa sociale rispetto all’intervento giudiziale e pare escludere l’intervento giudiziale volto semplicemente a monitorare il funzionamento della società. Nel caso in cui le violazioni riscontrate vengano rimosse il procedimento deve essere archiviato, non sussistendo i presupposti per procedere ad ulteriori interventi previsti dall’art.2409 c.c.; nè è ipotizzabile una sospensione del procedimento che si tradurrebbe in un semplice monitoraggio dell’andamento della società, di durata indefinita, non rispondente agli specifici scopi previsti dalla norma.