L’impugnazione della delibera assembleare che rigetta la revoca dell’amministratore è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministratore sia stato comunque sostituito e venga meno l’interesse attuale alla pronuncia.
In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere regolate con il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce il “naturale corollario” della pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore di cui all'art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione al momento della decisione sull’istanza; b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.
La cessazione dalla carica di amministratore comporta quindi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta cautelare di revoca, dovendosi ritenere superato il rischio che le condotte poste in essere dall'amministratore cessato possano anche solo potenzialmente arrecare danno alla compagine sociale, come invece richiesto dal co. 3 dell’art 2476.
La cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio, costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli, ivi compresa quella del sequestro di quote societarie, mentre la cancellazione della procedura esecutiva rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso
In tema di impugnazione di delibere assembleari di società di capitali, l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, ex art. 2377, 8° co., c.c., se la deliberazione invalida sia stata sostituita con una deliberazione successiva e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla conclusione del giudizio, qualora l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, emettendo una nuova deliberazione che risulti avere lo stesso oggetto della prima e che contenga, quanto meno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida; la delibera successivamente emessa si pone, invero, quale atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed è idonea a produrre gli effetti di una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.
Va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione d’impugnazione di delibera assembleare negativa avanzata dal socio di una s.r.l. volta ad ottenere, in via giudiziale e con efficacia retroattiva, la costituzione degli effetti della delibera che l’assemblea dei soci avrebbe potuto a suo tempo adottare in luogo della delibera negativa, quest’ultima contenente, tra l’altro, l’esito negativo rispetto alla deliberazione di nomina dell’amministratore. La natura costitutiva della pronunzia giudiziale richiesta e l’efficacia ex nunc della stessa, appartenente, invero, ad ogni sentenza produttiva di effetti costitutivi, preclude la possibilità di ottenere in via giudiziale la costituzione (con efficacia retroattiva) degli effetti delle deliberazioni che sono già state oggetto di delibera negativa, considerata altresì l’impossibilità di sostituire, peraltro con effetti ex tunc, la volontà e la determinazione dell’autorità giudiziaria a quella manifestata ed esercitata dalla società attraverso gli organi sociali.
[Ritenendo di non poter escludere in astratto la possibilità di impugnare anche le delibere assembleari negative, il Tribunale, rilevata l’impossibilità per l’istante di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda d’impugnazione della delibera negativa di nomina dell’amministratore proposta dal socio di una S.R.L., essendo la suddetta nomina intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio d’impugnazione. Infatti, sebbene il soggetto che propone l’impugnativa possa aver interesse ad ottenere una sentenza di mero accertamento che accerti, appunto, l’invalidità della delibera negativa, nel caso di specie lo scopo concreto perseguito dall’attore era già stato raggiunto per effetto dell’intervenuto atto di nomina dell’amministratore e, pertanto, non avendo l’attore richiesto ulteriori utilità, non residuava nessun concreto interesse di quest’ultimo ad ottenere una pronuncia sulla sola invalidità della delibera a contenuto negativo.]
L’art. 2377, co. 8 c.c., applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. in virtù del richiamo ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 4, c.c., dispone che “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”. Ne deriva che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.
In tema di impugnazione di delibere assembleari (anche in via cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c.), la sostituzione della delibera oggetto di impugnazione cagiona il venir meno della utilità dell’impugnazione medesima, in quanto la delibera è stata già privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Conseguentemente, viene meno l’oggetto del contendere.
La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale. In caso di cessione del credito (anche in blocco, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione) l’azione deve perciò indirizzarsi verso il soggetto cedente e non verso il cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto.
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.
La clausola che stabilisce l’obbligo del garante di pagare “anche in caso di opposizione del debitore”, specie se combinata con la previsione dell’immediatezza del pagamento a fronte di una semplice richiesta scritta da parte del garantito, va intesa in senso analogo all’espressione “senza eccezioni” e deve perciò reputarsi sintomatica della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, poiché il garante rinuncia in tal modo ad avvalersi della possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto sottostante.
(nella specie il Tribunale ha respinto la domanda di nullità di fideiussioni omnibus stipulate nel 2012)
L’assunzione, da parte della società, di delibera sostitutiva, ai sensi dell’art. 2377, co. 8 c.c., provoca la cessazione della materia del contendere nell’instaurato giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera poi sostituita.
La valutazione della fondatezza del ricorso cautelare con cui il socio che non partecipa all’amministrazione della s.r.l. domanda di avere accesso alla consultazione della documentazione inerente alla gestione della società tiene conto, sul piano del fumus, della previsione contenuta all’articolo l’art. 2476 co. 2 c.c., la quale stabilisce che i soci che non partecipano all’amministrazione della s.r.l. hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Sul piano del periculum, tale valutazione può essere fondata sulla documentata mancanza di risposta alla richiesta formale di informazioni avanzata dal ricorrente e sul rifiuto della banca di fornire direttamente la documentazione in mancanza di autorizzazione della società.
Sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, la fondatezza della domanda cautelare comporta che le spese vengano poste a carico della parte convenuta, che ha reso necessario provvedere ad instaurare il rimedio cautelare.
Ha legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare per irregolare convocazione il socio che, benché al momento dell’introduzione del giudizio risultasse aver perso la qualifica di socio, sia stato nelle more reintegrato nella compagine sociale in forza di provvedimenti cautelari di sospensione delle precedenti delibere di esclusione.
L’avvenuta sostituzione, in pendenza di giudizio, della delibera impugnata con altra delibera adottata in conformità della legge comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 2377 co. 8 c.c., a sua volta richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in tema di società a responsabilità limitata. A tal riguardo, non assume rilevanza il fatto che l’invalidità dedotta dal ricorrente sia riconducibile alla fattispecie della nullità. Invero, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale la sanatoria dei vizi, contemplata dall’art. 2377 c.c., opera anche in caso di nullità della delibera; specie ove la nullità dipenda da vizi che, seppur radicali, afferiscono a profili di natura formale, quali quelli inerenti alla convocazione dei soci. Né può parlarsi di assoluta inesistenza della delibera impugnata, trattandosi di atto collegiale che, seppur affetto dal vizio di convocazione dell’attore, è in ogni caso univocamente riferibile all’assemblea dei soci della convenuta ed al contempo espressivo della volontà collegiale manifestata dai partecipanti mediante l’esercizio dei rispettivi diritti di voto.
Tuttavia, il vizio di convocazione del socio attore rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite, poiché dimostra l’originaria fondatezza della domanda attorea. Tale vizio non può ritenersi sanato dal fatto che il voto del socio irregolarmente convocato sarebbe stato comunque ininfluente ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo. Al riguardo va osservato che in tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla poiché l’omessa convocazione comporta la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare che determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima.