L'art. 2556, co. 1, c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite e può essere data anche con testimonianze e presunzioni. La cessione di azienda, dunque, non necessariamente viene realizzata mediante un unico atto negoziale assoggettato a forma scritta. Può infatti accadere che le parti interessate, al fine di danneggiare i creditori, impedendo loro di potersi soddisfare sul patrimonio oggetto di cessione, e, in particolare, al fine di eludere le norme che regolano gli effetti della cessione di azienda, quali l’art. 2560 c.c., in tema di responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti dell’azienda anteriori al trasferimento, attuino la progressiva cessione di un’azienda attraverso singole operazioni le quali, pur formalmente distinte, siano tra loro collegate e preordinate alla graduale dismissione, da un soggetto ad un altro, dell’azienda tutta ovvero di uno o più rami dell’azienda stessa.
L’applicazione dell’art. 2560, cp. 2, c.c. postula in ogni caso una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario. Il difetto di dualità soggettiva nella cessione d'azienda sussiste in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale. In queste ipotesi non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, co. 2, c.c., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.
Qualora tra cedente e cessionario dell’azienda vi sia sostanziale coincidenza [cessione di fatto dell’azienda da una s.r.l. all’impresa individuale della sua amministratrice e liquidatrice], il cessionario risponde in solido ex art. 2560 c.c. dei debiti anteriori al trasferimento anche in mancanza di formalizzazione del contratto di cessione, perché non può ignorare l’esistenza del credito e l’operazione sottrae ai creditori della cedente la garanzia patrimoniale su cui facevano affidamento ai sensi dell’art. 2740 c.c.
Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato alla loro risultanza dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove si riscontrino, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore. L’art. 2560, co. 2, c.c. va infatti interpretato secondo la sua funzione primaria, che è la tutela dei creditori che hanno fatto riferimento al compendio aziendale poi ceduto, perché il cessionario è già protetto dal limite della conoscenza dell’esistenza del debito.
Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1, c.c. alle modalità con cui può essere provata una cessione d’azienda, ossia esclusivamente mediante prova scritta, riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario e non trovano applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a provare il negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.
La cessione di fatto dell’azienda può essere desunta da plurime e convergenti circostanze, quali la costituzione dell’impresa cessionaria con denominazione pressoché identica a ridosso della messa in liquidazione della cedente, l’identità di legale rappresentante, sede, oggetto, indirizzo di posta elettronica e sito web, e la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività già esercitata dalla cedente.
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio risponde dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2495, co. 3, c.c. solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; se il bilancio finale chiude con un patrimonio netto negativo, senza alcun riparto in favore del socio, la domanda del creditore sociale nei suoi confronti va rigettata.
È tardiva, e va disattesa, l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto costituitosi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c.
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all'art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell'iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente (altro…)