L’art. 83, comma 3, t.u.b. presuppone una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nell’iniziativa processuale contro la banca in liquidazione coatta amministrativa, e non si applica quindi alle azioni di accertamento negativo, nelle quali si discute in prevenzione di diritti della banca di cui l’attore chiede di accertare l’inesistenza. La norma, che tutela la par condicio creditorum, si riferisce alle azioni destinate a incidere sullo stato passivo, perché estenderla indistintamente a ogni azione determinerebbe un’immunità assoluta della liquidazione in contrasto con l’art. 24 Cost., privando chi chiede di essere liberato da un debito fondato su un’obbligazione invalida di qualunque rimedio; il divieto resta invece applicabile quando la domanda di accertamento è strettamente legata e funzionale a domande di condanna o di restituzione.
La domanda di nullità per violazione dell’art. 2358 c.c. dell’acquisto di azioni finanziato dalla banca [cosiddetta operazione «baciata»] e di accertamento negativo del relativo debito rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 168/2003, e non del tribunale della procedura concorsuale, quando non è formulata alcuna domanda, neppure implicita, di restituzione del prezzo delle azioni [versato con un finanziamento della stessa banca]. In presenza di reciproche obbligazioni derivanti da un’unica operazione si applica infatti la compensazione impropria, che si risolve in un accertamento contabile delle reciproche partite di dare e avere compiuto dal giudice anche d’ufficio, senza necessità di eccezione di parte; in mancanza dell’accertamento positivo di un credito incidente sullo stato passivo non sussiste la competenza del tribunale fallimentare.
Il divieto di assistenza finanziaria dell’art. 2358 c.c. si applica anche all’acquisto finanziato di obbligazioni convertibili della banca, perché l’espressione «indirettamente» non può essere riferita alla sola modalità del finanziamento ma comprende anche l’obbligazione che può trasformarsi in azione per effetto della conversione, alla quale, ai sensi dell’art. 12 t.u.b. e dell’art. 2420 bis c.c., si applicano le norme a tutela dell’integrità del patrimonio sociale e dell’effettività del conferimento [nella specie, i titoli erano destinati fin dall’origine a essere convertiti in azioni, come poi avvenuto]. Ne consegue la nullità dell’operazione anche ai sensi dell’art. 1344 c.c., il cui rilievo non richiede la previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto.
Il collegamento funzionale tra il finanziamento e l’acquisto di azioni della banca, che comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento ma anche dell’acquisto, può essere dimostrato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, da valutare nel loro insieme, senza necessità di un mutuo di scopo o di un collegamento esplicitamente dichiarato, essendo sufficiente che i due negozi siano di fatto intenzionalmente legati dalle parti e lesivi, anche solo in potenza, dell’integrità del patrimonio sociale; la mancata indicazione di un vincolo di utilizzo nel contratto di finanziamento non è decisiva. Le prove testimoniali sulle circostanze in cui è maturata la decisione di acquisto non sono inammissibili ai sensi dell’art. 2722 c.c., perché attengono alla fase precontrattuale e non a patti aggiunti o contrari ai contratti.
Il divieto di assistenza finanziaria dell’art. 2358 c.c. si applica alle società cooperative e alle banche popolari in forza del richiamo dell’art. 2519 c.c., perché la disciplina a tutela del capitale sociale non è incompatibile con la loro struttura e l’art. 150 bis t.u.b., dettato per le banche cooperative, non lo include tra le norme non applicabili; né l’incompatibilità può desumersi dalla necessità della delibera assembleare di autorizzazione, che non è preclusa dalla struttura aperta della cooperativa.
Dichiarata la nullità dell’operazione, non può essere disposta la restituzione delle azioni alla banca in mancanza di una sua domanda in tal senso.
Non è provata la qualità di amministratore di fatto di chi [collaboratore della società, con mansioni di responsabile commerciale e di produzione] risulta in costante dialettica con la proprietà e con l’amministratore di diritto per riassumere il controllo della società e ha compiuto illeciti in suo danno all’insaputa degli organi sociali, perché si tratta di comportamenti occulti, non continuativi e circoscritti a una determinata fase, diretti a sottrarre risorse alla società, e non dell’esercizio sistematico e continuativo di poteri decisionali autonomi propri dell’organo amministrativo. Non sono sufficienti a tal fine né il fatto che delle distrazioni abbia beneficiato una società riconducibile ai presunti amministratori di fatto, né la causale «compenso amministratore» di alcuni pagamenti cronologicamente circoscritti, in mancanza di accertamenti sull’attività concretamente svolta, mentre le dichiarazioni rese al curatore dai soggetti interessati [creditore poi attore e amministratori di diritto] vanno vagliate con estrema cautela.
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, né inverte l’onere della prova; dopo la modifica dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ad opera della l. n. 150/2022 essa non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio civile e, anche a ritenere inapplicabile la nuova disciplina, è preferibile escludere che assuma un valore significativo ai fini della prova delle condotte contestate, perché non implica alcuna ammissione di colpevolezza.
Quando i fatti contestati agli amministratori integrano reati di bancarotta prefallimentare, l’azione di responsabilità dei creditori sociali è soggetta ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. al termine di prescrizione del reato, che decorre dalla dichiarazione di fallimento, perché questa costituisce condizione obiettiva di punibilità; è invece prescritta l’azione per l’aggravamento del dissesto contestato come bancarotta semplice, se è decorso sia il termine quinquennale dall’apertura del fallimento, sia il termine massimo di prescrizione di quel reato.
La mancata tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a fondare la condanna dell’amministratore al risarcimento in favore dei creditori sociali, perché il danno non può desumersi in re ipsa e spetta all’attore provare il nesso causale tra la condotta e il danno [nella specie, l’insolvenza era già manifesta quando l’amministratore convenuto aveva assunto l’incarico e non era provato che la mancata tenuta delle scritture avesse aggravato il dissesto]; solo una volta raggiunta tale prova possono applicarsi i criteri di liquidazione presuntiva del danno.
L’azione del creditore sociale per il danno indiretto derivante dal depauperamento del patrimonio sociale di una s.r.l. va qualificata ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. (corrispondente all’art. 2394 c.c.), e non ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. (corrispondente all’art. 2395 c.c.), riferito ai danni direttamente cagionati dagli amministratori. La responsabilità ha natura contrattuale, sicché il creditore deve allegare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e provare il danno e il nesso causale; il danno risarcibile non coincide automaticamente con il credito insoddisfatto, ma con la quota di esso che avrebbe trovato capienza nel patrimonio sociale in caso di diligente adempimento degli amministratori. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui è percepibile l’insufficienza del patrimonio sociale, che di regola coincide con l’apertura della procedura concorsuale, e non è sospeso né interrotto dalla dichiarazione di fallimento.
Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003 le azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo da chiunque promosse, e quindi anche quelle esercitate dai creditori sociali.
Il cedente che abbia ceduto pro solvendo i crediti a un factor, a sua volta subentrato nella posizione di cessionario a favore di un terzo, resta privo della titolarità attiva del credito e non acquista il potere rappresentativo, anche di natura sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio in forza della clausola dell’atto di cessione con cui si è obbligato a compiere ogni azione, iniziativa e atto giudiziario finalizzato alla riscossione dei crediti scaduti, perché tale impegno [privo di riferimento espresso e specifico al rapporto di credito azionato in sede monitoria] non comporta il conferimento di una procura ad agire in giudizio. La prova del potere rappresentativo non può essere tratta neppure dalla produzione dello stralcio di una proposta di accordo non sottoscritta dalle parti, in mancanza di prova della sua accettazione.
Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario, ma non gli attribuisce la facoltà di agire nei confronti del debitore ceduto per il recupero delle somme. Il cedente [impresa appaltatrice che aveva ceduto al factor i crediti per le fatture insolute, poi ceduti a una società di gestione del risparmio con atto notarile ricognitivo, e aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’autorità d’ambito subentrata al committente] è quindi privo della titolarità attiva del credito, salvo che alleghi e provi di aver agito in nome e per conto del cessionario, quale suo procuratore o mandatario.
Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in mancanza della sua adesione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923 con rinvio all’art. 9 dell’all. E alla l. n. 2248/1865, si applica soltanto ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, e resta operante finché la prestazione non sia completamente eseguita, perché la deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) risponde all’esigenza di evitare che, durante l’esecuzione del rapporto, vengano meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione. Una volta concluso il rapporto [contratto di appalto del 2006 per la conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie stipulato con l’ente d’ambito, scaduto dopo la proroga semestrale, senza che la cedente avesse neppure allegato che le cessioni riguardassero rapporti ancora in corso], si riespande la regola dell’art. 1264 c.c., per cui l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede soltanto la notificazione.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma rientra nella ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; ne consegue che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di un giudice non appartenente alla sezione specializzata [eccezione sollevata dall’opponente nella seconda memoria istruttoria, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’art. 3, co. 2, lett. f), d.lgs. 168/2003] non ne comporta la nullità.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può chiamare direttamente in causa un terzo mediante la notificazione dell’atto di citazione in opposizione, perché deve chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione e a pena di decadenza, l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; sono pertanto inammissibili la chiamata diretta [del Comune ingiunto in solido con l’opponente, rimasto contumace] e le domande proposte nei suoi confronti.
Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario, ma non gli attribuisce la facoltà di agire nei confronti del debitore ceduto per il recupero delle somme. Il cedente [impresa appaltatrice che aveva ceduto al factor i crediti per le fatture insolute e aveva poi ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’autorità d’ambito subentrata al committente] è quindi privo della titolarità attiva del credito, salvo che alleghi e provi di aver agito in nome e per conto del cessionario, quale suo procuratore o mandatario.
Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in mancanza della sua adesione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923 con rinvio all’art. 9 dell’all. E alla l. n. 2248/1865, si applica soltanto ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, e resta operante finché la prestazione non sia completamente eseguita, perché la deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) risponde all’esigenza di evitare che, durante l’esecuzione del rapporto, vengano meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione. Una volta concluso il rapporto [contratto di appalto del 2006 per la conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie stipulato con l’ente d’ambito, scaduto dopo la proroga semestrale, senza che la cedente avesse neppure allegato che le cessioni riguardassero rapporti ancora in corso], si riespande la regola dell’art. 1264 c.c., per cui l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede soltanto la notificazione.
Chi invochi una successiva cessione del credito e la procura all’incasso conferitagli dal nuovo cessionario deve provare che il credito azionato sia stato effettivamente oggetto di tale cessione; la prova non è fornita dalla produzione di uno stralcio del contratto di cessione dal quale non emerga l’oggetto della cessione, né dall’impegno alla riscossione assunto dalla cedente nell’atto di cessione, se privo di riferimento espresso e specifico al rapporto di credito azionato in sede monitoria.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma rientra nella ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; ne consegue che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di un giudice non appartenente alla sezione specializzata [eccezione sollevata dall’opponente e dal Comune chiamato, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’art. 3, co. 2, lett. f), d.lgs. 168/2003] non ne comporta la nullità.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può chiamare direttamente in causa un terzo mediante la notificazione dell’atto di citazione in opposizione, perché deve chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione e a pena di decadenza, l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; sono pertanto inammissibili la chiamata diretta [del Comune ingiunto in solido con l’opponente] e le domande proposte nei suoi confronti.
L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, essa deve essere sollevata nel primo atto difensivo, ossia nell’atto di opposizione; se dedotta successivamente è tardiva. [Nella specie, la cessionaria di una quota di s.r.l., ingiunta del pagamento del prezzo, aveva dedotto la presenza di una clausola compromissoria nel contratto di cessione soltanto alla prima udienza, a fronte delle difese del cedente opposto].
La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza per materia e per valore della sezione specializzata in materia di impresa è attratta per connessione alla domanda principale, a norma degli artt. 35 e 36 c.p.c. In ogni caso, quando la sezione ordinaria e la sezione specializzata fanno parte del medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari interni all’ufficio; perciò l’eccezione con cui si contesta soltanto la competenza della sezione specializzata, senza eccepire ritualmente l’incompetenza territoriale derogabile con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, non potrebbe comunque comportare lo spostamento della causa ad altro ufficio. [Nella specie, il cedente opposto aveva eccepito l’incompetenza funzionale della sezione specializzata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla cessionaria opponente].
Non sussiste difetto di legittimazione attiva quando la parte agisce in proprio per il risarcimento di un danno che prospetta come arrecato a sé personalmente; l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito della causa. [Nella specie, il convenuto sosteneva che i danni lamentati fossero stati subiti dalle società partecipate; l’attrice aveva però rilasciato la procura in proprio, l’atto era intestato soltanto a lei e le conclusioni riguardavano esclusivamente il danno personale derivante dall’acquisto delle quote a un prezzo asseritamente sopravvalutato].
L’azione di risarcimento del danno spettante all’acquirente per l’inadempimento del venditore è autonoma, perché è proponibile indipendentemente dall’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, ma richiede pur sempre che ricorrano i presupposti dell’inadempimento. Nella cessione di quote, ai fini della corretta formazione della volontà delle parti sul prezzo, rilevano soltanto le condotte del cedente qualificabili come inadempimento degli obblighi gravanti sul venditore; le condotte successive ai contratti di cessione, o comunque estranee al perimetro degli obblighi assunti con essi, non possono aver inciso sul prezzo e al più possono aver determinato un danno alla società, non al cessionario. [Nella specie, uso per scopi personali della carta di credito aziendale, proroga di garanzie e sostituzione di macchinari concesse a clienti, conferimento di incarichi a tecnici esterni e attività in concorrenza, tutti posteriori alla prima cessione e noti all’atto della seconda, o posteriori a entrambe].
Non costituisce inadempimento del cedente ai doveri di corretta informazione la successiva liquidazione delle attività finanziarie esposte nella situazione contabile della società per far fronte all’indebitamento, anch’esso rappresentato nella medesima situazione contabile, perché tale operazione non produce una perdita di patrimonio netto e non incide sulla corretta valorizzazione delle quote, come invece potrebbe avvenire se il cedente avesse prospettato attività inesistenti o celato passività. Neppure incide sul valore delle quote la rivendicazione di un credito da parte di un dipendente, quando non risulta che la società abbia mai corrisposto alcuna somma. [Nella specie, fondi di investimento per € 132.429 iscritti nella situazione contabile al 31.12.2020, liquidati nel maggio 2021 dopo la prima cessione; i dati contabili erano conosciuti dall’acquirente, o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza].
La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla carenza di allegazioni, ed è esplorativa quando è diretta ad accertare circostanze nuove rispetto a quelle tempestivamente allegate. Sono tardive, perché formulate oltre lo spirare delle preclusioni assertive, le allegazioni introdotte per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [Nella specie, la cessionaria non aveva allegato quale sarebbe stato il valore reale delle quote e aveva dedotto solo con la seconda memoria la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali, rimanenze, macchinari e crediti].
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta in assenza di elementi per ravvisare dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.
Qualora si proponga una domanda avente ad oggetto l'accertamento della violazione ex artt. 98 e 99 c.p.i. dei diritti sul know how asseritamente vantati dall'attore, la competenza è della sezione specializzata in materia di impresa, indipendentemente dalla questione circa la prova di tali diritti in capo all'attore, che è questione relativa al merito della controversia.
Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della violazione del know how, è necessario che l'attore dia prova della titolarità di tali diritti indicando che nel caso di specie ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i. relativamente alla segretezza, al valore economico e all'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.
Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della concorrenza sleale connessa all'appropriazione di know how, è necessario che l'attore dimostri la propria qualità di imprenditore e i diritti sul procedimento del quale rivendica la paternità.
Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata idoneità del soggetto a ricoprire detta carica; di conseguenza, la quantificazione del compenso all’amministratore è (ovviamente) rimessa alla determinazione degli organi sociali sulla base delle previsioni statutarie. Ebbene, ove non vi sia alcuna previsione in relazione al riconoscimento di una indennità di risultato in favore degli amministratori, i quali, dal canto loro, hanno accettato il loro incarico ben consapevoli di tale evenienza, nessuna indennità di risultato può spettare per le prestazioni svolte.
Il diritto al compenso vantato dall’amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato; la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all’art. 36 Cost.
L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; la conseguenza è che anche le controversie relative al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese.
La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Nell’interpretazione della richiamata norma contenuta nell’art. 3 succitato si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo. Ai fini della competenza per materia, si deve allora avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi. Va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Ciò posto, tuttavia, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari.
Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell’assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 cc sia richiamata semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l’applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario.
Qualora un credito preteso unitariamente dal socio nei confronti della società sia in realtà composto da più crediti, sorti in tempi diversi, dai quali solo alcuni attinenti al rapporto sociale e gli altri derivanti da rapporti di scambio tra socio e società partecipata, sussiste la competenza della sezione specializzata solo per i primi crediti. Né può dar luogo a una connessione tale da determinare l’attrazione alla competenza specializzata l’identità soggettiva. Infatti, a nessuno dei criteri di cui agli artt. 31/36 c.p.c. basta la mera identità del soggetto passivo. Inoltre, la competenza specializzata, che implica l’impegno di un giudice specializzato e collegiale, si giustifica solo in ragione delle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio.