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Tribunale di Torino, 31 Gennaio 2025, n. 506/2025

Eccezione arbitrale tardiva nell’opposizione a decreto ingiuntivo e danno da prezzo sopravvalutato delle quote

Tribunale di Torino, 31 Gennaio 2025, n. 506/2025
Eccezione arbitrale tardiva nell’opposizione a decreto ingiuntivo e danno da prezzo sopravvalutato delle quote

L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, essa deve essere sollevata nel primo atto difensivo, ossia nell’atto di opposizione; se dedotta successivamente è tardiva. [Nella specie, la cessionaria di una quota di s.r.l., ingiunta del pagamento del prezzo, aveva dedotto la presenza di una clausola compromissoria nel contratto di cessione soltanto alla prima udienza, a fronte delle difese del cedente opposto].

La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza per materia e per valore della sezione specializzata in materia di impresa è attratta per connessione alla domanda principale, a norma degli artt. 35 e 36 c.p.c. In ogni caso, quando la sezione ordinaria e la sezione specializzata fanno parte del medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari interni all’ufficio; perciò l’eccezione con cui si contesta soltanto la competenza della sezione specializzata, senza eccepire ritualmente l’incompetenza territoriale derogabile con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, non potrebbe comunque comportare lo spostamento della causa ad altro ufficio. [Nella specie, il cedente opposto aveva eccepito l’incompetenza funzionale della sezione specializzata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla cessionaria opponente].

Non sussiste difetto di legittimazione attiva quando la parte agisce in proprio per il risarcimento di un danno che prospetta come arrecato a sé personalmente; l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito della causa. [Nella specie, il convenuto sosteneva che i danni lamentati fossero stati subiti dalle società partecipate; l’attrice aveva però rilasciato la procura in proprio, l’atto era intestato soltanto a lei e le conclusioni riguardavano esclusivamente il danno personale derivante dall’acquisto delle quote a un prezzo asseritamente sopravvalutato].

L’azione di risarcimento del danno spettante all’acquirente per l’inadempimento del venditore è autonoma, perché è proponibile indipendentemente dall’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, ma richiede pur sempre che ricorrano i presupposti dell’inadempimento. Nella cessione di quote, ai fini della corretta formazione della volontà delle parti sul prezzo, rilevano soltanto le condotte del cedente qualificabili come inadempimento degli obblighi gravanti sul venditore; le condotte successive ai contratti di cessione, o comunque estranee al perimetro degli obblighi assunti con essi, non possono aver inciso sul prezzo e al più possono aver determinato un danno alla società, non al cessionario. [Nella specie, uso per scopi personali della carta di credito aziendale, proroga di garanzie e sostituzione di macchinari concesse a clienti, conferimento di incarichi a tecnici esterni e attività in concorrenza, tutti posteriori alla prima cessione e noti all’atto della seconda, o posteriori a entrambe].

Non costituisce inadempimento del cedente ai doveri di corretta informazione la successiva liquidazione delle attività finanziarie esposte nella situazione contabile della società per far fronte all’indebitamento, anch’esso rappresentato nella medesima situazione contabile, perché tale operazione non produce una perdita di patrimonio netto e non incide sulla corretta valorizzazione delle quote, come invece potrebbe avvenire se il cedente avesse prospettato attività inesistenti o celato passività. Neppure incide sul valore delle quote la rivendicazione di un credito da parte di un dipendente, quando non risulta che la società abbia mai corrisposto alcuna somma. [Nella specie, fondi di investimento per € 132.429 iscritti nella situazione contabile al 31.12.2020, liquidati nel maggio 2021 dopo la prima cessione; i dati contabili erano conosciuti dall’acquirente, o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza].

La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla carenza di allegazioni, ed è esplorativa quando è diretta ad accertare circostanze nuove rispetto a quelle tempestivamente allegate. Sono tardive, perché formulate oltre lo spirare delle preclusioni assertive, le allegazioni introdotte per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [Nella specie, la cessionaria non aveva allegato quale sarebbe stato il valore reale delle quote e aveva dedotto solo con la seconda memoria la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali, rimanenze, macchinari e crediti].

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta in assenza di elementi per ravvisare dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.

Data Sentenza: 31/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 21239 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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