Nell’appalto pubblico di servizi, l’appaltatore tenuto per contratto a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale non assolve l’onere di provare l’esatto adempimento producendo fatture di acquisto di materiale che non dimostra di aver destinato all’appalto; in tal caso il committente che ha supplito all’inadempimento ha diritto al risarcimento del danno, opponibile in compensazione al credito per il corrispettivo. [Nella specie, durante la pandemia da Covid-19 una casa di riposo aveva fornito guanti, camici e mascherine anche al personale dell’appaltatrice dei servizi socio-assistenziali, contestando l’inadempimento già in corso di esecuzione del contratto; il capitolato poneva a carico dell’appaltatrice la dotazione dei DPI e consentiva al committente di rivalersi mediante ritenuta sui corrispettivi].
L’eccezionalità dei maggiori costi conseguenti all’emergenza sanitaria non esonera l’appaltatore dalle obbligazioni assunte, se egli non ha attivato alcuno dei rimedi previsti dal codice civile o dal d.lgs. 163/2006 per l’eccessiva onerosità del contratto. Non vi è violazione della buona fede né affidamento tutelabile dell’appaltatore quando il committente ha sollevato la questione già durante l’esecuzione del rapporto, e lo svincolo della garanzia fideiussoria a fine appalto non assume il significato di rinuncia al credito risarcitorio.
Nella liquidazione del danno è ragionevole il criterio che ripartisce i costi sostenuti dal committente in proporzione al numero di addetti impiegati da ciascuna parte, perché si fonda su dati obiettivi; spetta all’appaltatore che lo contesti provare la quantità di dispositivi effettivamente forniti al proprio personale e proporre un conteggio alternativo attendibile. Non è invece accoglibile la richiesta di tener conto di ulteriori voci di danno, quali i costi del personale impiegato per l’approvvigionamento, se non viene offerto alcun criterio per una liquidazione dotata di fondamento. [Nella specie, il committente aveva imputato pro quota a tutte le spese anche il rimborso pubblico ricevuto, riducendo proporzionalmente la somma richiesta].
Quando il committente, in un appalto durato sette anni, non ha mai contestato nel corso del rapporto l’adeguatezza delle forniture e chiede solo al termine il rimborso dei costi sostenuti, senza specificare quando, in che misura e per quali prodotti si siano verificate le mancanze, egli non assolve l’onere di specifica allegazione delle circostanze dell’inadempimento; a fronte di ciò l’appaltatore assolve l’onere della prova dell’esatto adempimento con la semplice produzione delle fatture di acquisto dei prodotti destinati all’appalto. [Nella specie, prodotti per l’igiene degli ospiti e per la pulizia dei locali].
Il credito risarcitorio di pronta liquidazione, determinabile sulla base di semplici calcoli matematici, può essere compensato giudizialmente con il credito dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1243, co. 2, c.c. Se i crediti dell’appaltatore sono entrambi chirografari, scaduti e ugualmente onerosi, la compensazione si imputa al più antico a norma degli artt. 1249 e 1193 c.c.
Anche nel contratto di appalto gli oneri di contestazione dell’inadempimento e di prova dell’adempimento si conformano alle regole generali in materia contrattuale: il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare le circostanze dell’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’esatto adempimento. Pertanto l’appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal committente, deve provare di aver eseguito la prestazione conformemente al contratto.