Tribunale di Bari, 12 Maggio 2025, n. 1799/2025
Il look-alike privo di carattere distintivo esclude la concorrenza sleale in difetto di rischio confusorio, mentre il danno da contraffazione non è in re ipsa e richiede specifica prova
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione degli elementi del prodotto sia idonea a generare un concreto rischio di confusione nel consumatore medio, da valutarsi in base all’impressione complessiva, dovendosi invece escludere l’illecito qualora gli elementi riprodotti siano privi di carattere distintivo e largamente diffusi nel settore, non risultando la somiglianza eccedente quella fisiologica tra prodotti concorrenti; inoltre, in materia di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il danno non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell’illecito né la violazione dell’inibitoria o l’uso illecito del segno distintivo, anche mediante nome a dominio, mentre la liquidazione equitativa attiene al quantum e presuppone comunque la prova dell’an debeatur.
MARIAMAZZITELLI
Sono avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e socio fondatore dello Studio legale Associato Bacchini Mazzitelli - BMLEX, che da oltre 20 anni si occupa prevalentemente di diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale, marchi, brevetti, design, nomi di dominio, copyright, know-how, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, nuove varietà vegetali, specialità tradizionali garantite, procedura di monitoraggio e sorveglianza doganale, riassegnazione nomi a dominio, compliance IP, contrattualistica nazionale e internazionale, due diligence, contenzioso, operazioni societarie, M&A e IP, concorrenza sleale, diritto pubblicitario e comunicazione digitale, compliance campagne pubblicitarie e comunicazioni commerciali, diritto delle biotecnologie e affari regolatori.
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