Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. n. 7545/2016). (altro…)
La circostanza che il promittente acquirente si sia attivato per chiedere l'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. solo ad otto anni di distanza dalla stipulazione del preliminare non è sufficiente a dimostrare fra le parti - in assenza di ulteriori prove, e fermo che l'azione non sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato - la simulazione relativa del contratto preliminare medesimo. (altro…)
Non è vietato - almeno astrattamente - alla società di dar luogo alla vendita del proprio capitale laddove la fattispecie concreta rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1478 c.c., cioè di vendita di cosa altrui. (altro…)
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria e anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell'atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi stipulati (e da provarsi) ai sensi dell'art. 2722 c.c.- che le garanzie inizialmente pattuite siano state superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi, sicchè è precluso a entrambe le parti il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare.
In tema di compravendita di partecipazioni societarie la domanda risarcitoria per inadempimento agli obblighi di garanzia contrattualmente assunti dall'alienante (diversa dalle domande inerenti alla esecuzione della cessione delle quote e alla risoluzione del contratto) non è devoluta alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d'impresa ex art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 e deve pertanto esser decisa dal Tribunale in composizione monocratica (nella specie l'attore, non proponendo richiesta di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote della società acquistata, lamentava di avere subito danni, perché la società ceduta aveva dovuto far fronte a ingenti pagamenti in relazione alla propria attività d'impresa, che non era stata in grado di onorare, finendo per essere dichiarata fallita).