La domanda relativa alla restituzione di un finanziamento soci e, dunque, alla definizione di un rapporto tra soci e società, rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, ex art. 3, D.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall’art. 2, I comma, lett. d) del D.l. n. 1/2012, in considerazione della disciplina, diversa rispetto a quella dei comuni finanziamenti, dei prestiti effettuati dai soci che sono assoggettati alle regole di cui all’art. 2467 c.c.
La qualificazione dell’erogazione di somme da parte dei soci alla società da loro partecipata a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio sociale dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.
La disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 è applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento sia successivo alla sua entrata in vigore, poiché si tratta di norme di natura inequivocabilmente sostanziale e non processuale e mancanti di disciplina transitoria. Le nuove norme, infatti, incidono direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, regolando il diritto dei finanziatori al rimborso, che in tale negozio ha la sua causa e la sua origine: il regime dei rimborsi condiziona la formazione della volontà negoziale dei soci finanziatori, i quali nel determinarsi a concedere il prestito valutano le condizioni del rimborso, e potrebbero rifiutarlo se consapevoli della successiva postergazione.
In materia di finanziamenti dei soci alla società da loro partecipata, la disciplina relativa alla postergazione si applica anche se il socio esce dalla compagine sociale, perché il credito non si trasforma, per ciò solo, in un credito verso terzi, essendo rilevante esclusivamente la circostanza che nel momento in cui ha avuto luogo l’erogazione vi fosse la qualità di socio in capo al finanziatore: il diritto al rimborso sorge già postergato e permane con tale caratteristica pure ove il socio esca dalla società.
La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. relativa alla postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti dei soci (come individuati ai sensi del secondo comma della stessa disposizione) è volta a tutelare le aspettative dei creditori terzi e della società a fronte di richieste di rimborso relative a crediti non ancora esigibili; l’obiettivo perseguito con l’introduzione della disposizione è quello di ristabilire un equilibrio finanziario tra il capitale sociale e l’attività svolta, in modo che il rischio d’impresa sia correttamente distribuito tra i soci e non sui creditori esterni.
La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della predetta norma. La società, pertanto, è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della summenzionata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento e a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, l’onere della prova riguardante la sussistenza della condizione di inesigibilità del credito al momento in cui è avvenuto il prestito (dies storico statico) ovvero al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia grava sulla società debitrice.