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Sentenze con tag: comproprietà di partecipazioni

Tribunale di Ancona, 12 Gennaio 2026
Il rappresentante comune in caso di comproprietà di una partecipazione sociale
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ., va inquadrato nella figura del mandatario ovvero di colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altro soggetto, con la conseguenza che le ipotesi di mancato diligente espletamento dell’incarico da parte del rappresentante comune (ad es. per il voto non conforme alle istruzioni ricevute dai compartecipanti alla comunione della quota o per eventuali inadempimenti rispetto alle indicazioni ricevute dai contitolari della quota) troveranno sanzione in un giudizio di responsabilità ex mandato.

La circostanza che, eventualmente, uno dei comunisti sia anche socio, in titolarità individuale, di altra partecipazione sociale, non esclude che la partecipazione oggetto di comproprietà costituisca un autonomo centro di imputazione distinto rispetto alle partecipazioni in titolarità individuale, con conseguente necessità di nominare il rappresentante comune. Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione.

La nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l’acquisto mortis causa della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 1105 e 1106 cod. civ., richiamati dall’art. 2468 cod. civ.

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21/11/2025
Data sentenza: 12/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 1676 –  2024
Tribunale di Catania, 12 Gennaio 2026
Rappresentante comune e comproprietà della quota di s.r.l.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.

Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.

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17/11/2025
Data sentenza: 12/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RVG – 8780 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 6 Agosto 2024
Comproprietà di una partecipazione sociale e curatore speciale
In tema di comproprietà di una partecipazione sociale, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dei singoli comproprietari a far...

In tema di comproprietà di una partecipazione sociale, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dei singoli comproprietari a far valere, uti singuli, i diritti derivanti dalla partecipazione nonché l’esercizio delle azioni giudiziali dirette alla tutela della partecipazione medesima, atteso che l'art. 2347, comma 1, c.c., nel considerare la ipotesi di azione in comproprietà, ha previsto che l'esercizio dei diritti dei contitolari sia compiuto da un rappresentante comune.  Al fine di evitare che la mancata nomina elettiva, per contrasti all'interno della comproprietà, possa impedire quell'esercizio, la norma da ultimo citata ha stabilito che la nomina possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria, così coprendo un vuoto normativo sul punto e ad un tempo confermando la obbligatorietà dell'esercizio unitario dei diritti attraverso la rappresentanza comune.

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e altre azioni giudiziarie, competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale. In questa prospettiva deve essere letto, inoltre, l’art. 2468, comma 5, c.c., il quale contempla una ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l’incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione non compete al giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale, poiché non trova applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità.

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23/11/2024
Data sentenza: 06/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 5158 –  2018
Tribunale di Catanzaro, 6 Febbraio 2024
Esercizio dei diritti sociali afferenti a quota di s.r.l. in comproprietà
In tema di esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio di una società di capitali, nel caso di quota...

In tema di esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio di una società di capitali, nel caso di quota indivisa in comproprietà tra più soggetti, l'art. 2468, co. 5, c.c. prevede che i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune. Tale disposizione detta un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario, questo, del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., norma che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità delle deliberazioni assunte, correttamente approvate.

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05/04/2024
Data sentenza: 06/02/2024
Registro : RG – 2000 –  2023
Tribunale di Napoli, 31 Ottobre 2023
In caso di comproprietà di partecipazioni, solo il rappresentante comune ha diritto a impugnare una delibera
La disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla un’ipotesi di rappresentanza  necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al...

La disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla un’ipotesi di rappresentanza  necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario - questo - del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all’art. 2347 c.c., norma che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell’esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l’amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall’altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale.

La controversia relativa all’impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata per abuso del diritto di voto da parte della maggioranza consiste nella denunzia di una causa di annullabilità della delibera e non di nullità. Ne consegue che il terzo non è legittimato a proporre l’impugnazione per vizio di annullabilità della delibera.

Nell’azione di nullità di delibera assembleare, a differenza che nell’azione di annullamento ove la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse, il terzo deve allegare e dimostrare un interesse concreto ed attuale alla declaratoria di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare, ai fini della proponibilità dell’impugnazione ex art. 2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Ciò significa che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purché titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.

L’art. 2469 c.c. stabilisce che le partecipazioni sociali nelle s.r.l. possono essere liberamente trasferite, nei limiti delle previsioni dell’atto costitutivo, ma tale trasferimento ha effetto nei confronti della società solo dal momento del deposito presso il registro delle imprese dell’atto notarile che attesta la cessione della quota, ai sensi dell’art. 2470 c.c. La qualifica di socio non interviene con il mero deposito della domanda pubblicitaria, ma dal momento dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese. Quindi, l’iscrizione nel registro delle imprese fa sì che l’acquirente diventi socio della società e permette a quest’ultimo di opporre il proprio acquisto e la propria qualifica ai terzi.

L’operatività dell’art. 2500 bis c.c. è circoscritta alla sola delibera di trasformazione e a quelle a essa strettamente funzionali e non anche a delibere meramente contestuali o accessorie. L’invalidità della deliberazione contenente modifiche non consentite non è sanata dall’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., tutelando detta norma la stabilità dell’organizzazione del nuovo tipo societario, rispetto alla quale restano ininfluenti le deliberazioni solo occasionate dalla trasformazione.

La convocazione dell’assemblea non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve comunque essere ricevuta prima dell’assemblea, di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo. Nulla impedisce ai soci di convenire, all’atto della stipulazione del contratto di società, una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione anziché dalla sua spedizione. Occorre, però, sottolineare che la disciplina ha pur sempre per presupposto che il socio sia convocato: e ciò può dirsi avvenuto solo a condizione che l’avviso di convocazione abbia in qualche modo raggiunto il proprio scopo di far sapere al socio che si terrà un’adunanza in un certo luogo, in una certa data e con un certo ordine del giorno (anche se lo spazio di tempo a sua disposizione per prepararsi ad intervenire può in concreto risultare variabile).

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22/01/2024
Data sentenza: 31/10/2023
Registro : RG – 27114 –  2020
Tribunale di Bologna, 27 Giugno 2022
Legittimazione all’impugnativa di delibera assembleare in caso di contitolarità di una quota del capitale sociale
Va esclusa la legittimazione all’impugnativa di una delibera assembleare in capo al singolo socio in fattispecie di contitolarità, pro-indiviso, di...

Va esclusa la legittimazione all’impugnativa di una delibera assembleare in capo al singolo socio in fattispecie di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale, in quanto la disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla un’ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario – questo – del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all’art. 2347 c.c., norma che, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell’esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l’amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall’altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea e il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo socio la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale.

Appartenendo la legitimatio ad causam alla generale categoria delle condizioni dell’azione, ovvero operando quale indefettibile presupposto affinché possa rendersi una decisione sul merito, essa deve essere valutata al momento della decisione. Occorre distinguere i presupposti processuali – ossia i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione del rapporto processuale –, che devono esistere sin dal momento della domanda, e le condizioni dell’azione – ossia i requisiti della domanda che condizionano la decidibilità della controversia nel merito –, che devono esistere al momento della decisione. L’intervenuta divisione, in corso di causa, della quota di capitale sociale originariamente in comunione può essere considerato evento idoneo a conferire la legittimazione ad agire (c.d. legitimatio superveniens) al socio attore che ne era inizialmente carente.

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13/04/2023
Data sentenza: 27/06/2022
Registro : RG – 4296 –  2020
Tribunale di Milano, 28 Maggio 2021
Approvazione del bilancio finale di liquidazione e legittimazione a proporre reclamo in caso di comproprietà di una partecipazione in srl
Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato – secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. – all’impugnazione...

Qualunque socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, è legittimato - secondo quanto stabilito nell’art. 2492 co. 3 c.c. - all’impugnazione del bilancio finale di liquidazione nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito. La mancata proposizione del reclamo, decorsi novanta giorni dalla data dell’iscrizione, vale quale approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, al di là della procedura legale tipica di approvazione del bilancio finale di liquidazione contenuta nell’art. 2493 co. 1 c.c., è data ai soci la possibilità di approvare lo stesso espressamente prima del decorso del termine. Ove intervenga l’approvazione espressa, a maggioranza dei soci, del bilancio finale di liquidazione e l’autorizzazione all’immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, il diritto del singolo di reclamare il bilancio finale è neutralizzato. Una volta avvenuta [come nella specie] la cancellazione della società alle condizioni di legge, questa non può più esser revocata e la persona giuridica è definitivamente estinta, in quanto, il sistema delineato dagli artt. 2492 / 2495 c.c. è speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1421 c.c.

Nel caso di contitolarità di una quota di partecipazione indivisa, ai sensi dell’art. 2468 ult.co. c.c. il diritto a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è del rappresentante comune risultante dalla pubblicità commerciale, in quanto, l’efficacia nei confronti della società a responsabilità limitata delle vicende circolatorie - e quindi degli assetti proprietari - delle quote, dipende, per espresso disposto di legge, dalle iscrizioni nel registro delle imprese. Non può essere riconosciuta un’autonoma legittimazione al singolo contitolare, diverso dal rappresentante comune, ad impugnare il bilancio finale di liquidazione;  tantomeno, contro la volontà approvativa espressa dal rappresentante comune della quota. Eventuali abusi o inadempimenti del rappresentante comune alle indicazioni eventualmente ricevute dai contitolari rappresentati, possono trovare sanzione azionando in giudizio la sua responsabilità ex mandato.

 

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31/10/2021
Data sentenza: 28/05/2021
Registro : RG – 16396 –  2019
Tribunale di Roma, 18 Febbraio 2015
Comproprietà della partecipazione sociale: disciplina applicabile e diritti esercitabili dal rappresentante comune.
In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota...

In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, si deve procedere alla nomina di un rappresentante comune dei comproprietari (ex artt. 2347, primo comma c.c. e 2468, u.c., c.c.) al fine di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti e di individuare un unico interlocutore con la società.  (altro…)

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04/07/2015
Data sentenza: 18/02/2015
Registro : RG – 68183 –  2013
Tribunale di Roma, 18 Febbraio 2015
Evidenza
Comproprietà della partecipazione sociale e nomina di un rappresentante comune
La comproprietà della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria e la speciale regola dettata dall’ultimo comma...

La comproprietà della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria e la speciale regola dettata dall’ultimo comma dell’art. 2468 c.c. costituisce una deroga espressa a tale disciplina; pertanto, la nomina del rappresentante comune è obbligatoria ex lege e la sua ratio viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia essa una spa (art. 2347, 1° comma, c.c.) ovvero una srl (art. 2468, u.c., c.c.). (altro…)

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11/04/2015
Data sentenza: 18/02/2015
Registro : RG – 68183 –  2014
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