Il diritto del socio non amministratore contemplato dall’art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l’obbligo della società di fornire le informazioni richieste e di consentire e subire l’ispezione da parte del socio o di un suo incaricato. Tale diritto è strumentale rispetto non solo ai diritti del socio di partecipazione sociale, ma anche al suo potere di controllo sull’operato degli amministratori. Ai sensi dell’art. 2476 c.c. in capo al socio sorge un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari. Tale diritto può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione ordinario, purché con riferimento a quei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando rivestiva tale qualità. La società può rifiutarsi solo quando si tratti di richiesta abusiva, come nel caso di atti emulativi da parte del socio oppure qualora la finalità perseguita sia illecita.
Il diritto dei soci di consultare e di estrarre copia della documentazione sociale, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., deve coordinarsi con l’obbligo per l’imprenditore, di cui all’art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Pertanto, tale diritto dei soci non può estendersi ai documenti eccedenti il termine decennale di conservazione previsto dall’art. 2220 c.c.