In tema di s.r.l., la disciplina dell’impugnativa di delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie della nullità/annullabilità e costruisce regimi differenti in ragione della gravità del vizio, ricomprendendo nella "assenza assoluta di informazione" anche l’ipotesi di assenza di convocazione.
Lo strumento della sospensione cautelare opera con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione ed alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell’organizzazione sociale, richiedendo la valutazione comparativa del pregiudizio ex art. 2378, comma 4, c.c.. Sebbene agli amministratori spetti il diritto soggettivo perfetto a un compenso, la cui determinazione in difetto di previsione statutaria spetta all’assemblea, sussiste il vizio di conflitto di interessi ex art. 2479 ter c.c. ove la delibera sia idonea a ledere l’interesse della società anche in via di mera potenzialità lesiva. Il compenso reca un danno alla società se è fissato in misura irragionevole — valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione — costituendo la manifesta irragionevolezza il discrimine che consente il vaglio giudiziale; il conflitto dannoso sussiste, in particolare, nella misura in cui la quantificazione abbia natura retroattiva oltre il periodo della prescrizione quinquennale, allorché è senz’altro interesse della società far valere l’effetto estintivo del diritto insito nella prescrizione. [Nella specie, il Tribunale ha sospeso l’efficacia della delibera assembleare che aveva attribuito all’amministratore un compenso e un’indennità di fine rapporto sproporzionati e retroattivi per sedici annualità dalla costituzione della società, oltre il periodo di prescrizione, generando un debito insostenibile].
Ove l'avviso di convocazione dell'assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto in seconda convocazione, il rispetto del termine statutario di preavviso va verificato con riguardo alla data di effettiva celebrazione dell'assemblea; è dunque regolare la convocazione quando tra l'invio dell'avviso e la data della seconda convocazione sia comunque rispettato il termine statutario e, in conformità allo statuto, l'assemblea deliberi in prima e in seconda convocazione con le stesse maggioranze.
La società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. non è tenuta a fornire tutte le informazioni previste dall'art. 2427 c.c. per il bilancio ordinario; qualora, tuttavia, gli amministratori inseriscano volontariamente informazioni non obbligatorie, queste devono comunque rispondere ai requisiti di chiarezza, correttezza e prudenza ex art. 2423 c.c. L'obbligo informativo sulla continuità aziendale ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. è assolto ove la nota integrativa dichiari che l'azienda opera in continuità e che nessuna deroga consentita dalla normativa emergenziale pandemica è stata applicata. Le valutazioni prospettiche su andamento dell'attività, concorrenza, rischi di mercato e investimenti rientrano nella discrezionalità degli amministratori e, pur potendo non essere condivise, non integrano di per sé violazioni di legge o di principi contabili.
Integra violazione dei principi di chiarezza e correttezza del bilancio l'omessa indicazione in nota integrativa delle quote di ammortamento ordinarie e ridotte e della sospensione degli ammortamenti consentita dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, D.L. "Agosto"), ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. e del principio contabile OIC 16; tale violazione è tanto più rilevante ove, senza la riduzione degli ammortamenti, il bilancio avrebbe chiuso in perdita anziché in utile. Parimenti, l'art. 2425, comma 1, c.c. prevede che alla voce A4) del conto economico siano iscritti "gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" senza distinguere tra realizzazione di nuovi beni e lavori su beni preesistenti, sicché le manutenzioni straordinarie eseguite con risorse aziendali su un cespite preesistente vanno evidenziate in tale voce; non è conforme ai principi legali e contabili la capitalizzazione diretta a cespite senza transito dal conto economico, anche qualora il bene sia stato ceduto nel medesimo esercizio.
Le materie consequenziali e accessorie a quelle indicate nell'ordine del giorno che possono essere trattate dall'assemblea pur senza specifica indicazione sono quelle collegate da consequenzialità necessaria alle materie espressamente indicate. Pertanto, ove lo statuto preveda che l'assemblea "possa" assegnare l'indennità, senza imporne l'attribuzione né la contestualità rispetto alla nomina, la delibera di nomina e quella di assegnazione dell'indennità sono legate da un mero rapporto di consequenzialità logica ma non da un rapporto di accessorietà o consequenzialità necessaria. La delibera di quantificazione del compenso all'amministratore, inoltre, non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore-socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all'interesse sociale - pregiudizio che deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente una prospettazione meramente ipotetica e generica.
Non consegue all'accoglimento dell'impugnativa di bilancio la cancellazione dal registro delle imprese della sua pubblicazione; la pubblicità della decisione sulla impugnazione del bilancio è, infatti, garantita dal disposto dell'art. 2378, ultimo comma, c.c., che onera gli amministratori della richiesta di iscrizione, nel registro delle imprese, del dispositivo della decisione.
L’amministratore che, trovandosi in una situazione in cui abbia un concreto interesse nell’operazione, deve necessariamente seguire la procedura prevista dall’art. 2391 c.c. Laddove ciò non accada, e questi non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di tale interesse, risponde dei danni che la società ha subito per effetto di tale comportamento omissivo. Tuttavia, trattandosi di risarcimento del danno, alla società attrice è richiesto di provare che l’operazione compiuta sia del tutto irragionevole, fuori mercato o comunque che le abbia effettivamente cagionato un danno ingiusto. Contrariamente, qualora dal giudizio emerga che l’operazione abbia portato vantaggi alla società attrice, deve escludersi che possa sussistere un danno risarcibile.
Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, può subire limitazioni in presenza di un concreto conflitto di interessi con la società, specie ove l’accesso sia strumentale a controversie estranee alla gestione sociale; in ogni caso, va escluso il fumus boni iuris qualora non risulti provata l’esistenza del documento richiesto.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].
Il curatore speciale nominato nel corso di un processo - ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. - alla società il cui rappresentante sostanziale e processuale versi in conflitto di interessi, agisce in veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quale ausiliario del giudice. Pertanto, spetta alla società, nell’interesse della quale il curatore speciale ha agito, liquidare il compenso di questi e non al Tribunale.
Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. Qualora dovesse sorgere tra due o più parti costituite a mezzo dello stesso procuratore un conflitto di interessi, siffatta situazione, ove eccepita e non immediatamente sanata, comporta la nullità solo di quei motivi che contengono censure il cui accoglimento procurerebbe un vantaggio per una delle parti medesime a danno dell'altra, e non già dell’intero atto.
Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.
La denuncia-querela che ha determinato l’avvio del procedimento penale, non può che assumere valore di mera asserzione nel giudizio civile, recando essa una narrazione dei fatti, per come descritti sussumibili in talune fattispecie di reato, da parte del denunciante.
L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell’art. 81 c.p.c., perché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la decisione sfavorevole al sostituto, perché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell’iniziativa del sostituto.
La norma che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione nei confronti degli amministratori per tutto il tempo in cui sono in carica non si applica ai sindaci, in quanto previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.
Il compimento, da parte del singolo componente del C.d.A., di atti di competenza del medesimo organo amministrativo, deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c., costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge.
Il conflitto di interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione di un utile per un soggetto mediante il sacrificio per l’altro.
Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di interessi tra l’ente e il suo organo rappresentativo, ha natura di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di decisorietà e definitività, sicché non rientra tra i decreti reclamabili ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Esso è solo suscettibile di revoca o modifica ad opera del giudice che lo ha pronunciato o del giudice procedente, mentre le relative censure possono essere fatte valere esclusivamente mediante impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio, deducendo il vizio di rappresentanza o di costituzione del contraddittorio.
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.
L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.
La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.