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Sentenze con tag: conflitto di interessi

Tribunale di Napoli, 4 Ottobre 2024
Denunzia ex art. 2409 c.c. nella s.r.l. familiare: onere di allegazione delle gravi irregolarità, comodato petrolifero e conflitto di interessi
In tema di ricorso ex art. 2409 c.c., grava sul ricorrente l’onere di allegare elementi oggettivi, specifici e riscontrabili, idonei...

In tema di ricorso ex art. 2409 c.c., grava sul ricorrente l’onere di allegare elementi oggettivi, specifici e riscontrabili, idonei a superare il mero sospetto e a individuare puntualmente operazioni gestorie connotate da grave irregolarità, attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale o tali da determinare un grave turbamento dell’attività sociale; ne consegue che non integrano gravi irregolarità rilevanti fatti di modesta entità economica ovvero comunque giustificati in relazione all’attività sociale, in difetto dei requisiti della gravità e della concreta incidenza sulla gestione o sul patrimonio della società.

Il contratto di comodato petrolifero, quale fattispecie negoziale complessa risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, non è di per sé idoneo a integrare una situazione di dipendenza economica o di subordinazione del gestore, non essendo sufficiente una mera asimmetria di diritti e obblighi tra le parti, ma richiedendosi la sussistenza di un significativo eccesso di squilibrio contrattuale.

La parentela tra l’amministratore unico e l’amministratore della società controparte contrattuale non costituisce, in difetto di altri elementi, indice significativo di una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. La disdetta del contratto strategico per la continuità aziendale da parte del terzo comodante, non comunicata ai soci di minoranza, non integra un’irregolarità gestoria idonea a procurare danno alla società, poiché la scelta di continuazione del rapporto attiene al merito e alla convenienza delle decisioni degli amministratori, sottratte al sindacato giudiziale fuori dai casi di iniziative irragionevoli o azzardate. La società intervenuta a mezzo del curatore speciale in posizione adesiva ai ricorrenti soccombenti è tenuta in solido con essi alle spese.

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20/09/2026
Data sentenza: 04/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Paolo Andrea Vassallo
Registro : RVG – 1110 –  2024
Tribunale di L'Aquila, 6 Maggio 2025
Denunzia ex art. 2409 c.c. e sopravvenuta nomina del nuovo amministratore: sindacato sull’operato del nuovo organo e convocazione dell’assemblea in luogo dell’amministratore giudiziario
Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità nella gestione sono l’esistenza di fondati...

Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità nella gestione sono l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti e il possibile danno alla società derivante da tali irregolarità, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

È procedibile il ricorso ex art. 2409 c.c. notificato a coloro che rivestivano la carica di amministratori al momento dell’introduzione del giudizio; poiché il procedimento è volto a eliminare le irregolarità attuali e non ad accertare responsabilità per mala gestio, i provvedimenti del tribunale hanno quali destinatari coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia, sicché, ove nelle more sia intervenuta la nomina del nuovo organo gestorio, il sindacato ha ad oggetto l’operato di quest’ultimo, con particolare riferimento all’essersi concretamente attivato per far emergere, accertare ed eliminare le irregolarità riscontrate, alla luce del dovere di diligenza ex art. 2392 c.c., che impone al nuovo amministratore di rimuovere le conseguenze dannose di quanto compiuto dal predecessore.

La nomina dell’amministratore giudiziario è extrema ratio, avendo il tribunale il potere di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e di convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni; quando il nuovo amministratore, ancor prima dell’esito dell’ispezione, si sia adeguatamente attivato per rimuovere le irregolarità imputabili alla precedente gestione, la nomina è sproporzionata anche se non tutte le irregolarità risultano sanate [nella specie, capitale eroso e non ricostituito, rapporti antieconomici con società collegate in conflitto di interessi], ed è più opportuno convocare l’assemblea perché rettifichi i bilanci alla luce delle risultanze ispettive, ricapitalizzi la società o deliberi il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e regolamenti i rapporti con le società collegate. Integrano gravi irregolarità la mancata attivazione a fronte dell’erosione del capitale per perdite e la gestione antieconomica di rapporti commerciali con società nelle quali l’amministratore rivesta cariche, in situazione di conflitto di interessi reale.

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13/09/2026
Data sentenza: 06/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Elvira Buzzelli
Relatore: Jolanda Di Rosa
Registro : RVG – 1044 –  2023
Tribunale di Bologna, 21 Settembre 2026
Sequestro giudiziario di quote: motivo illecito, conflitto di interessi autorizzato dal socio di controllo, scissione e periculum
Contrastare un’operazione ostile sulle azioni di una società controllata non è di per sé illecito; la domanda di nullità della...

Contrastare un’operazione ostile sulle azioni di una società controllata non è di per sé illecito; la domanda di nullità della cessione di quote per motivo illecito comune ai sensi dell’art. 1345 c.c. che non deduca specifici profili di illiceità dello scopo perseguito resta indeterminata e non può fondare il fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute.

L’autorizzazione, anche sostanziale, del socio di controllo all’operazione conclusa dagli amministratori della controllata in conflitto di interessi esclude la rilevanza del conflitto ai sensi dell’art. 1395 c.c. e priva di ragionevole probabilità di accoglimento la domanda di annullamento del contratto ex art. 2475-ter c.c. [nella specie, gli amministratori della società cedente erano al contempo amministratori della società controllante].

Le quote della società beneficiaria costituita mediante scissione proporzionale della società le cui partecipazioni sono state cedute non sono le medesime quote con un diverso nome, ma partecipazioni in una società diversa da quella che ha beneficiato della cessione: la loro restituzione al cedente presuppone l’inefficacia della scissione nei suoi confronti, sicché, in difetto di deduzione delle relative ragioni, il sequestro giudiziario non può estendersi a esse né alle partecipazioni nelle società controllate dalla beneficiaria.

In tema di misure cautelari relative a partecipazioni sociali, il periculum in mora non può ritenersi sussistente quando le irregolarità gestionali addotte a fondamento della richiesta risultino risalenti nel tempo [nella specie, di oltre un anno anteriori al ricorso] e non emergano elementi attuali idonei a dimostrare un concreto e imminente rischio di pregiudizio.

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12/09/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro : RG – 9786 –  2023
Tribunale di Roma, 1 Agosto 2026
Sospensione della delibera assembleare per conflitto di interessi circa la determinazione del compenso dell’amministratore
In tema di s.r.l., la disciplina dell’impugnativa di delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie...

In tema di s.r.l., la disciplina dell’impugnativa di delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie della nullità/annullabilità e costruisce regimi differenti in ragione della gravità del vizio, ricomprendendo nella "assenza assoluta di informazione" anche l’ipotesi di assenza di convocazione.
Lo strumento della sospensione cautelare opera con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione ed alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell’organizzazione sociale, richiedendo la valutazione comparativa del pregiudizio ex art. 2378, comma 4, c.c.. Sebbene agli amministratori spetti il diritto soggettivo perfetto a un compenso, la cui determinazione in difetto di previsione statutaria spetta all’assemblea, sussiste il vizio di conflitto di interessi ex art. 2479 ter c.c. ove la delibera sia idonea a ledere l’interesse della società anche in via di mera potenzialità lesiva. Il compenso reca un danno alla società se è fissato in misura irragionevole — valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione — costituendo la manifesta irragionevolezza il discrimine che consente il vaglio giudiziale; il conflitto dannoso sussiste, in particolare, nella misura in cui la quantificazione abbia natura retroattiva oltre il periodo della prescrizione quinquennale, allorché è senz’altro interesse della società far valere l’effetto estintivo del diritto insito nella prescrizione. [Nella specie, il Tribunale ha sospeso l’efficacia della delibera assembleare che aveva attribuito all’amministratore un compenso e un’indennità di fine rapporto sproporzionati e retroattivi per sedici annualità dalla costituzione della società, oltre il periodo di prescrizione, generando un debito insostenibile].

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25/08/2026
Data sentenza: 01/08/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 30021 –  2025
Tribunale di Brescia, 21 Settembre 2026, n. 2757/2024
Impugnazione di delibera assembleare di Srl: bilancio, convocazione e compensi degli amministratori
Ove l’avviso di convocazione dell’assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto...

Ove l'avviso di convocazione dell'assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto in seconda convocazione, il rispetto del termine statutario di preavviso va verificato con riguardo alla data di effettiva celebrazione dell'assemblea; è dunque regolare la convocazione quando tra l'invio dell'avviso e la data della seconda convocazione sia comunque rispettato il termine statutario e, in conformità allo statuto, l'assemblea deliberi in prima e in seconda convocazione con le stesse maggioranze.

La società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. non è tenuta a fornire tutte le informazioni previste dall'art. 2427 c.c. per il bilancio ordinario; qualora, tuttavia, gli amministratori inseriscano volontariamente informazioni non obbligatorie, queste devono comunque rispondere ai requisiti di chiarezza, correttezza e prudenza ex art. 2423 c.c. L'obbligo informativo sulla continuità aziendale ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. è assolto ove la nota integrativa dichiari che l'azienda opera in continuità e che nessuna deroga consentita dalla normativa emergenziale pandemica è stata applicata. Le valutazioni prospettiche su andamento dell'attività, concorrenza, rischi di mercato e investimenti rientrano nella discrezionalità degli amministratori e, pur potendo non essere condivise, non integrano di per sé violazioni di legge o di principi contabili.

Integra violazione dei principi di chiarezza e correttezza del bilancio l'omessa indicazione in nota integrativa delle quote di ammortamento ordinarie e ridotte e della sospensione degli ammortamenti consentita dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, D.L. "Agosto"), ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. e del principio contabile OIC 16; tale violazione è tanto più rilevante ove, senza la riduzione degli ammortamenti, il bilancio avrebbe chiuso in perdita anziché in utile. Parimenti, l'art. 2425, comma 1, c.c. prevede che alla voce A4) del conto economico siano iscritti "gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" senza distinguere tra realizzazione di nuovi beni e lavori su beni preesistenti, sicché le manutenzioni straordinarie eseguite con risorse aziendali su un cespite preesistente vanno evidenziate in tale voce; non è conforme ai principi legali e contabili la capitalizzazione diretta a cespite senza transito dal conto economico, anche qualora il bene sia stato ceduto nel medesimo esercizio.

Le materie consequenziali e accessorie a quelle indicate nell'ordine del giorno che possono essere trattate dall'assemblea pur senza specifica indicazione sono quelle collegate da consequenzialità necessaria alle materie espressamente indicate. Pertanto, ove lo statuto preveda che l'assemblea "possa" assegnare l'indennità, senza imporne l'attribuzione né la contestualità rispetto alla nomina, la delibera di nomina e quella di assegnazione dell'indennità sono legate da un mero rapporto di consequenzialità logica ma non da un rapporto di accessorietà o consequenzialità necessaria. La delibera di quantificazione del compenso all'amministratore, inoltre, non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore-socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all'interesse sociale - pregiudizio che deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente una prospettazione meramente ipotetica e generica.

Non consegue all'accoglimento dell'impugnativa di bilancio la cancellazione dal registro delle imprese della sua pubblicazione; la pubblicità della decisione sulla impugnazione del bilancio è, infatti, garantita dal disposto dell'art. 2378, ultimo comma, c.c., che onera gli amministratori della richiesta di iscrizione, nel registro delle imprese, del dispositivo della decisione.

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25/08/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 2757/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 11964 –  2021
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2025, n. 4466/2025
Il danno risarcibile derivante da operazione in conflitto di interessi
L’amministratore che, trovandosi in una situazione in cui abbia un concreto interesse nell’operazione, deve necessariamente seguire la procedura prevista dall’art....

L’amministratore che, trovandosi in una situazione in cui abbia un concreto interesse nell’operazione, deve necessariamente seguire la procedura prevista dall’art. 2391 c.c. Laddove ciò non accada, e questi non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di tale interesse, risponde dei danni che la società ha subito per effetto di tale comportamento omissivo. Tuttavia, trattandosi di risarcimento del danno, alla società attrice è richiesto di provare che l’operazione compiuta sia del tutto irragionevole, fuori mercato o comunque che le abbia effettivamente cagionato un danno ingiusto. Contrariamente, qualora dal giudizio emerga che l’operazione abbia portato vantaggi alla società attrice, deve escludersi che possa sussistere un danno risarcibile.

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16/08/2026
Data sentenza: 06/03/2025
Numero: 4466/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 8810 –  2022
Tribunale di Genova, 21 Settembre 2026
Limiti al diritto di accesso del socio in presenza di conflitto di interessi e mancata prova dell’esistenza dei documenti
Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla...

Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, può subire limitazioni in presenza di un concreto conflitto di interessi con la società, specie ove l’accesso sia strumentale a controversie estranee alla gestione sociale; in ogni caso, va escluso il fumus boni iuris qualora non risulti provata l’esistenza del documento richiesto.

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05/07/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro : RG – 11246 –  2025
Tribunale di Napoli, 3 Dicembre 2025
Procedimento ex art. 2409 c.c. e necessaria nomina di un curatore speciale della società per conflitto di interessi
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.

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03/07/2026
Data sentenza: 03/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Salvatore Di Leonardo
Relatore: Francesca Reale
Registro : RVG – 22767 –  2024
Tribunale di Napoli, 21 Settembre 2026
Procedimento ex art. 2409 c.c.: litisconsorzio necessario della società e obbligo di nomina di un curatore speciale
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.

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03/07/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Ornella Minucci
Registro : RVG – 18053 –  2024
Tribunale di Bologna, 21 Settembre 2026
Contratto di cessione di azienda e (in)competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato...

La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].

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03/07/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 11245 –  2023
Tribunale di Trieste, 21 Settembre 2026
Curatore speciale, conflitto di interessi e liquidazione del compenso
Il curatore speciale nominato nel corso di un processo – ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. – alla società...

Il curatore speciale nominato nel corso di un processo - ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. - alla società il cui rappresentante sostanziale e processuale versi in conflitto di interessi, agisce in veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quale ausiliario del giudice. Pertanto, spetta alla società, nell’interesse della quale il curatore speciale ha agito, liquidare il compenso di questi e non al Tribunale.

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14/06/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RVG – 3127 –  2023
Corte d'appello di Venezia, 2 Marzo 2025, n. 171/2025
Il conflitto di interessi tra soggetti che sono parti del medisimo giudizio
Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di...

Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. Qualora dovesse sorgere tra due o più parti costituite a mezzo dello stesso procuratore un conflitto di interessi, siffatta situazione, ove eccepita e non immediatamente sanata, comporta la nullità solo di quei motivi che contengono censure il cui accoglimento procurerebbe un vantaggio per una delle parti medesime a danno dell'altra, e non già dell’intero atto.

Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

La denuncia-querela che ha determinato l’avvio del procedimento penale, non può che assumere valore di mera asserzione nel giudizio civile, recando essa una narrazione dei fatti, per come descritti sussumibili in talune fattispecie di reato, da parte del denunciante.

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17/05/2026
Data sentenza: 02/03/2025
Numero: 171/2025
Carica: Presidente
Giudice: Guido Santoro
Relatore: Francesco Petrucco Toffolo
Registro : RG – 7 –  2023
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