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Sentenze con tag: conflitto di interessi

Tribunale di Trieste, 24 Giugno 2026
Curatore speciale, conflitto di interessi e liquidazione del compenso
Il curatore speciale nominato nel corso di un processo – ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. – alla società...

Il curatore speciale nominato nel corso di un processo - ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. - alla società il cui rappresentante sostanziale e processuale versi in conflitto di interessi, agisce in veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quale ausiliario del giudice. Pertanto, spetta alla società, nell’interesse della quale il curatore speciale ha agito, liquidare il compenso di questi e non al Tribunale.

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14/06/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RVG – 3127 –  2023
Corte d'appello di Venezia, 2 Marzo 2025, n. 171/2025
Il conflitto di interessi tra soggetti che sono parti del medisimo giudizio
Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di...

Al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, si deve, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. Qualora dovesse sorgere tra due o più parti costituite a mezzo dello stesso procuratore un conflitto di interessi, siffatta situazione, ove eccepita e non immediatamente sanata, comporta la nullità solo di quei motivi che contengono censure il cui accoglimento procurerebbe un vantaggio per una delle parti medesime a danno dell'altra, e non già dell’intero atto.

Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

La denuncia-querela che ha determinato l’avvio del procedimento penale, non può che assumere valore di mera asserzione nel giudizio civile, recando essa una narrazione dei fatti, per come descritti sussumibili in talune fattispecie di reato, da parte del denunciante.

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17/05/2026
Data sentenza: 02/03/2025
Numero: 171/2025
Carica: Presidente
Giudice: Guido Santoro
Relatore: Francesco Petrucco Toffolo
Registro : RG – 7 –  2023
Tribunale di Brescia, 24 Giugno 2026, n. 2588/2024
Azione sociale ex art. 2393 bis c.c. e contratti conclusi in conflitto di interessi
L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex...

L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell’art. 81 c.p.c., perché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la decisione sfavorevole al sostituto, perché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell’iniziativa del sostituto.

La norma che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione nei confronti degli amministratori per tutto il tempo in cui sono in carica non si applica ai sindaci, in quanto previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.

Il compimento, da parte del singolo componente del C.d.A., di atti di competenza del medesimo organo amministrativo, deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c., costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge.

Il conflitto di interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione di un utile per un soggetto mediante il sacrificio per l’altro.

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11/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 2588/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 8895 –  2019
Corte d'appello di Napoli, 24 Giugno 2026
Conflitto di interessi e curatore speciale della società: inammissibile il reclamo ex art. 739 c.p.c. contro il decreto di nomina ex art. 80 c.p.c.
Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di...

Il decreto di nomina del curatore speciale della società, emesso ai sensi dell’art. 80 c.p.c. in ragione del conflitto di interessi tra l’ente e il suo organo rappresentativo, ha natura di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di decisorietà e definitività, sicché non rientra tra i decreti reclamabili ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Esso è solo suscettibile di revoca o modifica ad opera del giudice che lo ha pronunciato o del giudice procedente, mentre le relative censure possono essere fatte valere esclusivamente mediante impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio, deducendo il vizio di rappresentanza o di costituzione del contraddittorio.

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22/04/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Giuseppa D’Inverno
Registro : RVG – 9 –  2024
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026
Abuso del diritto e conflitto di interessi nell’aumento del capitale sociale
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione...

Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.

L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.

La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.

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16/12/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 14022 –  2024
Tribunale di Firenze, 24 Giugno 2026, n. 1828/2025
Azione di responsabilità verso amministratori di società immobiliare
L’azione di responsabilità promossa contro amministratori ha ad oggetto i fatti di mala gestio addebitabili a questi ultimi che abbiano...

L'azione di responsabilità promossa contro amministratori ha ad oggetto i fatti di mala gestio addebitabili a questi ultimi che abbiano causato un danno alla società.

Nello specifico caso di amministratori di società immobiliare il danno alla società - fonte di responsabilità - può derivare:

a) dalla drastica ed immotivata decisione di riduzione di canoni di locazione su contratti di locazione già stipulati dalla società per immobili in titolarità di quest'ultima;

b) dal pagamento di spese non inerenti la società, soprattutto qualora tale pagamento sia a beneficio di altri soggetti riconducibili agli amministratori e, pertanto, effettuato in situazione di conflitto di interessi;

c) dalla mancata azione per richiedere a conduttori di immobili della società - relativamente a contratti di locazione cessati ma con immobili ancora in disponibilità dei conduttori - la corresponsione delle indennità di occupazione maturate, così come per la mancata applicazione dell'adeguamento ISTAT sui canoni precedentemente riscossi, se contrattualmente previsto;

d) dalla mancata messa a reddito di immobili della società, laddove sia provato che gli amministratori sono responsabili per ingiustificata inerzia protratta nel tempo.

Un interesse potenzialmente in conflitto di interesse non è soltanto, nè necessariamente, quello personale dell'amministratore, potendo esserlo anche con riferimento ad un terzo con il quale l'amministratore abbia particolari rapporti.

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13/10/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1828/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 1978 –  2022
Tribunale di Catania, 24 Giugno 2026, n. 1192/2025
Sull’eccezione di invalidità della delibera adottata in conflitto d’interessi
Premesso che la delibera adottata in conflitto di interessi è annullabile ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c., la...

Premesso che la delibera adottata in conflitto di interessi è annullabile ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c., la mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce di attribuire rilevanza, in via d’eccezione, a tale vizio di validità della deliberazione.

Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, dimostrare che le somme annotate nelle scritture contabili sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.

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25/09/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1192/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 3569 –  2019
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026
L’applicazione analogica dell’art. 2373 c.c. alla s.r.l.: il computo della quota del socio in conflitto di interessi ai fini del quorum costitutivo e deliberativo
Anche a voler aderire all’orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata dall’art. 2373 c.c. in...

Anche a voler aderire all’orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata dall’art. 2373 c.c. in materia di società per azioni, sul dovere dell’amministratore di astenersi dal voto nelle delibere inerenti la sua responsabilità, la quota del socio in conflitto di interessi andrebbe comunque computata ai fini del quorum costitutivo e scomputata solo dal quorum deliberativo, in base a quanto disposto dall’art 2368, comma 3, cc

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15/09/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 7416 –  2025
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026
Presupposti per la concessione di un sequestro conservativo sui beni dell’amministratore della società di cui si afferma la responsabilità gestoria
Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile...

Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile esistenza del credito fatto valere e la motivazione del provvedimento di concessione deve dare conto degli elementi essenziali su cui si fonda il convincimento della ritenuta esistenza del credito, si deve ritenere che tale requisito sussista nel caso in cui sia chiesto un sequestro conservativo nei confronti di un amministratore di cui si afferma la responsabilità gestoria ex artt. 2392 e 2393 c.c. per aver concesso finanziamenti in conflitto di interessi a società, già in situazione di difficoltà finanziaria, di cui era a sua volta socio e amministratore, senza alcuna garanzia e al di fuori dell’oggetto sociale della finanziatrice. Deve sussistere, altresì, il requisito del periculum in mora, da intendersi non come timore “soggettivo” del creditore, ma come situazione oggettiva verificabile in dati esterni che rendano univoca la sussistenza di un pericolo reale; detto pericolo si ritiene sussistere nel caso in cui contro l’amministratore siano già state intentate altre azioni risarcitorie per il danno subito dalla società, con pericolo che nel tempo occorrente per il giudizio di merito la garanzia patrimoniale dell’amministratore contro cui è chiesto il sequestro si riduca

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22/08/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 45008 –  2024
Tribunale di Catania, 20 Febbraio 2025, n. 1192/2025
Sul valore probatorio delle scritture contabili e sulla tempestiva impugnazione di una delibera adottata in conflitto di interessi
Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi...

Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili (come giroconto a suo favore) sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.

La mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce alla società di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all’asserito vizio di validità della deliberazione [nella specie di attribuzione di compensi all'amministratore].

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08/05/2025
Data sentenza: 20/02/2025
Numero: 1192/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 3569 –  2019
Tribunale di Milano, 6 Giugno 2024, n. 5792/2024
Invalidità della delibera assembleare sull’aumento dei compensi degli amministratori per conflitto di interessi
È invalida ai sensi dell’art. 2479 ter la delibera avente ad oggetto l’aumento dei compensi degli amministratori, assunta con il...

È invalida ai sensi dell'art. 2479 ter la delibera avente ad oggetto l'aumento dei compensi degli amministratori, assunta con il voto determinante del socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore ogniqualvolta il compenso risulti di misura sproporzionata ed irragionevole rispetto alle dimensioni dell'impresa e all'impegno richiesto per la sua gestione o al risultato economico dell'attività.

Difatti, la configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall'art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che:

(i) il socio che esprime il voto sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società

(ii) e la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente il solo conflitto di interessi a giustificare l'annullamento delle deliberazione.

Dunque, il socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore, portatore dell'interesse personale a percepire la retribuzione più elevata, versa necessariamente in posizione di conflitto di interessi con la società, interessata, invece, al massimo contenimento dei costi di esercizio dell'impresa. Peraltro, nella valutazione dell'annullabilità della deliberazione determinativa del compenso del socio amministratore adottata con il suo voto determinante è essenziale, quindi, l'accertamento della sproporzione ed irragionevolezza del compenso attribuito che, aggravando ingiustificatamente i costi dell'esercizio dell'impresa comune, costituisce sintomo inequivocabile del pregiudizio per l'interesse sociale.

 

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05/01/2025
Data sentenza: 06/06/2024
Numero: 5792/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 38685 –  2021
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2077/2024
Abuso di maggioranza e conflitto di interessi nell’aumento del capitale mediante compensazione
Il conflitto di interessi implica una vera e propria incompatibilità fra l’interesse concreto della società e quello del socio, messo...

Il conflitto di interessi implica una vera e propria incompatibilità fra l’interesse concreto della società e quello del socio, messo in gioco nell’esercizio del voto e non può ritenersi sussistente per il solo fatto che la maggioranza abbia dato corso a un aumento di capitale con “minimo sforzo economico” mediante compensazione con i crediti vantati dai soci stessi per i finanziamenti precedentemente effettuati in favore della società.

Rispetto all’abuso di maggioranza, va ricordato che il socio è pienamente libero di votare le delibere secondo la valutazione del suo proprio interesse, con il solo limite di non esercitare il voto secondo mala fede, ciò che avviene quando il voto è esercitato con il solo scopo di danneggiare gli altri soci, senza che vi sia alcun legittimo interesse proprio. In tale contesto, l’interesse della società, spesso di difficile individuazione, rimane sullo sfondo: ma nella materia dell’aumento di capitale plurimi indici normativi favorevoli agli aumenti (anche della disciplina transitoria del periodo Covid) spingono a considerare l’aumento di capitale tendenzialmente come fatto che risponde sempre all’interesse della società.

Se anche l’aumento è ottenuto mediante liberazione da debiti, senza iniezione di capitale, ciò è sempre di vantaggio della società, che vede anche aumentare il patrimonio netto. Quando si tratta di convertire in capitale delle pregresse effettive iniezioni di liquidità dei soci, non si fa che dare risposta a quella esigenza, normativamente tutelata anche mediante la disciplina della postergazione, secondo la quale le necessità della società vanno sovvenute dai soci mediante aumento di capitale.

L’art. 2467 c.c., stabilendo che siano postergati i finanziamenti soci che siano fatti quando sarebbe invece opportuno un conferimento, non stabilisce una regola sterile e meramente punitiva per il socio, ma sottende la regola dell’obbligo del socio di aumentare il capitale, quando ciò è necessario, se vuole che il programma societario proceda.

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31/10/2024
Data sentenza: 29/06/2024
Numero: 2077/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 18892-1 –  2023
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