L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di (altro…)
Non è ipotizzabile un conflitto di interessi tale da necessitare la nomina di un curatore speciale nel caso in cui l'amministratore non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società. Il curatore speciale, infatti, non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore (altro…)