Nell’ambito delle diverse ricostruzioni interpretative dell’azione art. 2467 c.c. e, in particolare, tra quella che, facendo leva sul dato letterale, qualifica la stessa come azione di ripetizione dell’indebito e quella che, richiamandosi ai principi del diritto concorsuale, la qualifica come un'azione revocatoria di carattere speciale - trattandosi di un'inefficacia ex lege del rimborso supportata da una presunzione assoluta della scientia decotionis - deve ritenersi preferibile quest’ultima impostazione.
Il curatore che agisca ai sensi dell’art. 2467 c.c. è tenuto a provare non solo che il rimborso dei finanziamenti effettuati sia intervenuto nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, ma anche che detti finanziamenti presentino i requisiti previsti di cui al secondo comma della norma - secondo il quale devono intendersi finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche avuto riguardo al tipo di attività svolta dalla società, sussista un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria della società tale da rendere maggiormente ragionevole un apporto a titolo di conferimento.
Ai fini dell’azione proposta ex art. 2467 c.c., la contabilità sociale esaminata dagli ex soci, da questi mai contestata ed espressamente approvata fa prova nei loro confronti ai sensi dell’art. 2709 c.c., sia con riferimento ai versamenti effettuati a titolo di finanziamento, sia con riguardo ai relativi rimborsi.
La materiale redazione del verbale d'assemblea in un tempo successivo rispetto all'assemblea medesima configura un'irregolarità che rileva solo ai fini dell’annullabilità della delibera, con la conseguenza che la mancata impugnazione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (ex art. 2479 ter c.c.) determina la stabilità della delibera e la sua efficacia nei confronti dei soci e della società.
Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell'amissione altrui.
L'inadempimento parziale da parte dell'amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.
La corretta esecuzione dei pagamenti relativi ad oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di capitali. Tuttavia il danno subito dalla società per il mancato pagamento degli stessi (altro…)
E' responsabile nei confronti della s.r.l. - poi fallita - l'amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l'insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato (altro…)