Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per il periodo in cui è stata svolta l’indagine, sicché il fideiussore che deduca la nullità di una fideiussione omnibus stipulata successivamente e conforme allo schema dell’associazione bancaria deve allegare e provare la persistenza dell’intesa dopo tale periodo, e a tal fine non basta la produzione di moduli di altre banche o di fideiussioni dal contenuto identico [fideiussione omnibus rilasciata nel 2007 dall’amministratore della società garantita].
La disciplina antitrust si applica nei confronti di tutti gli operatori del mercato, sicché il fideiussore è legittimato a far valere la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. 287/1990 anche se non riveste la qualità di consumatore.
La clausola di pagamento a prima richiesta e la deroga all’art. 1957 c.c. non trasformano la fideiussione omnibus in un contratto autonomo di garanzia quando il contratto contenga riferimenti al rapporto principale, come l’obbligo del garante di informarsi sulla situazione del debitore, che ne denotano il carattere accessorio.
Tra il giudizio di nullità della fideiussione promosso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa e il giudizio anteriore in cui la medesima nullità sia stata fatta valere davanti a un altro tribunale ricorre un rapporto di continenza e non di litispendenza, e il criterio della prevenzione cede alla competenza funzionale della sezione specializzata, sicché prosegue il giudizio davanti a quest’ultima benché instaurato successivamente.
L’istanza di esibizione diretta a ottenere dalla banca i moduli di fideiussione utilizzati in un determinato periodo è inammissibile quando sia generica e abbia finalità esplorativa, perché l’ordine di esibizione è uno strumento residuale.
Il cessionario del credito garantito divenuto tale prima dell’inizio della lite non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, e la domanda di nullità della fideiussione proposta anche contro la banca cedente è ammissibile quando nei suoi confronti sia proposta anche un’azione risarcitoria.
La mancata produzione in giudizio di tutti gli atti necessari all'indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei due giudizi pendenti, al fine di accertare, oltre che la stessa pendenza, la loro entità e parziale coincidenza per stabilire quale giudice sia stato per primo investito, determina l'inaccoglibilità dell'eccezione di continenza.
La decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 non può costituire prova privilegiata dell'illecito per casi diversi da quelli oggetto del provvedimento dell'Autorità (nel caso di specie l'efficacia del provvedimento non è stata estesa a casi di fideiussione, qualificate come contratti autonomi di garanzia, sottoscritti nel 2015).
La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta trova la sua ratio nel fatto che il fideiussore, che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta, è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell’obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall’esercizio di un’azione giudiziale. E ciò, in quanto sarebbe obbligato a eseguire il pagamento richiesto, da un lato, secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall’altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell’art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; per l'effetto, una volta che sia stata tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo risulti (i) in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice adito in sede di cognizione ordinaria, e (ii) originata da un ricorso monitorio depositato successivamente all’instaurazione della causa continente, il giudice dell'opposizione, in applicazione dell’art. 39 co. 2° c.p.c., deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice.
L’exceptio veritatis non scrimina la condotta tenuta, qualora le dichiarazioni divulgate, quand’anche fossero vere, sono ingiustificatamente tese a (altro…)