Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per il periodo in cui è stata svolta l’indagine, sicché il fideiussore che deduca la nullità di una fideiussione omnibus stipulata successivamente e conforme allo schema dell’associazione bancaria deve allegare e provare la persistenza dell’intesa dopo tale periodo, e a tal fine non basta la produzione di moduli di altre banche o di fideiussioni dal contenuto identico [fideiussione omnibus rilasciata nel 2007 dall’amministratore della società garantita].
La disciplina antitrust si applica nei confronti di tutti gli operatori del mercato, sicché il fideiussore è legittimato a far valere la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. 287/1990 anche se non riveste la qualità di consumatore.
La clausola di pagamento a prima richiesta e la deroga all’art. 1957 c.c. non trasformano la fideiussione omnibus in un contratto autonomo di garanzia quando il contratto contenga riferimenti al rapporto principale, come l’obbligo del garante di informarsi sulla situazione del debitore, che ne denotano il carattere accessorio.
Tra il giudizio di nullità della fideiussione promosso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa e il giudizio anteriore in cui la medesima nullità sia stata fatta valere davanti a un altro tribunale ricorre un rapporto di continenza e non di litispendenza, e il criterio della prevenzione cede alla competenza funzionale della sezione specializzata, sicché prosegue il giudizio davanti a quest’ultima benché instaurato successivamente.
L’istanza di esibizione diretta a ottenere dalla banca i moduli di fideiussione utilizzati in un determinato periodo è inammissibile quando sia generica e abbia finalità esplorativa, perché l’ordine di esibizione è uno strumento residuale.
Il cessionario del credito garantito divenuto tale prima dell’inizio della lite non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, e la domanda di nullità della fideiussione proposta anche contro la banca cedente è ammissibile quando nei suoi confronti sia proposta anche un’azione risarcitoria.