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Tribunale di Napoli, 29 Dicembre 2025, n. 12341/2025

Risoluzione della prenotazione dell’alloggio di cooperativa edilizia, indennità di occupazione e restituzione degli acconti

Tribunale di Napoli, 29 Dicembre 2025, n. 12341/2025
Risoluzione della prenotazione dell’alloggio di cooperativa edilizia, indennità di occupazione e restituzione degli acconti

La risoluzione per grave inadempimento del socio del contratto di prenotazione dell’alloggio di una cooperativa edilizia, qualificabile come contratto preliminare con consegna anticipata del bene, obbliga il socio a rilasciare l’alloggio e a corrispondere un’indennità di occupazione per il periodo di godimento, e obbliga la cooperativa a restituire le somme ricevute in conto prezzo, con compensazione impropria tra le reciproche pretese restitutorie [socia immessa nel godimento dell’alloggio che non aveva pagato parte del prezzo e le rate del mutuo accollato].

È nulla perché vessatoria la clausola del contratto di prenotazione che subordina la restituzione al socio delle somme versate alla prenotazione dell’alloggio da parte di un altro socio e all’approvazione del bilancio, in quanto impedisce al socio, che nel rapporto mutualistico va qualificato consumatore, di compensare il credito restitutorio derivante dalla risoluzione con il controcredito della cooperativa nascente dalla medesima causa, e la sua invocazione integra un’eccezione in senso stretto, inammissibile se proposta tardivamente.

Le difformità di finiture secondarie delle parti comuni non giustificano l’inadempimento del socio all’obbligo di pagamento del prezzo dell’alloggio, e la dichiarazione di conformità resa dal socio nel verbale di consegna ha natura di confessione stragiudiziale.

La mancata intimazione al socio moroso di rimuovere la causa di esclusione, prevista dallo statuto, determina l’invalidità della deliberazione di esclusione, e le precedenti messe in mora non la sostituiscono quando non contengano la minaccia dell’esclusione, sicché la decisione sull’impugnazione va sospesa se penda una querela di falso sull’avviso di ricevimento dell’intimazione.

Le domande riconvenzionali della cooperativa di risoluzione del contratto di prenotazione, rilascio e indennità di occupazione sono attratte nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa investita dell’impugnazione della deliberazione di esclusione, perché le pretese contrapposte traggono origine dal medesimo inadempimento del socio.

Il termine per impugnare la deliberazione di esclusione del socio di cooperativa è soggetto alla sospensione feriale, perché l’azione giudiziale costituisce l’unico strumento di tutela del socio.

Data Sentenza: 29/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro: RG 21023 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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