Il credito dell’appaltatore di un servizio di recupero e trattamento di rifiuti urbani verso l’ente locale committente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., perché deriva da un’obbligazione unitaria nascente dall’affidamento di un servizio unico, nel quale la periodicità mensile riguarda soltanto la rendicontazione e la fatturazione e non il pagamento dei debiti accertati e liquidati, anche se il contratto sia stato prorogato [residuo di una fattura emessa da una società di gestione dei rifiuti nei confronti di un comune per il servizio di ricezione e trasferenza della frazione umida].
È estinto per compensazione il credito dell’appaltatore residuo su una fattura quando il committente, in forza di una clausola contrattuale che preveda in suo favore un ristoro per i materiali conferiti da portare in detrazione sulla fatturazione, abbia comunicato la detrazione e pagato la sola differenza, e in tal caso non sono dovuti gli interessi moratori sul debito estinto.
La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. si applica alle obbligazioni periodiche o di durata, nelle quali la prestazione matura con il decorso del tempo ed è esigibile alle scadenze convenute come corrispettivo della controprestazione resa per ciascun periodo, e non alle prestazioni derivanti da un debito unico, anche se rateizzato o eseguibile frazionatamente nel tempo.