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Tribunale di Milano, 14 Maggio 2025, n. 3917/2025

Avviso di convocazione ricevuto il giorno dell’assemblea e delibera sostitutiva di approvazione del bilancio

Tribunale di Milano, 14 Maggio 2025, n. 3917/2025
Avviso di convocazione ricevuto il giorno dell’assemblea e delibera sostitutiva di approvazione del bilancio

È nulla ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c. la delibera dell’assemblea di s.r.l. adottata in assenza dei soci ai quali l’avviso di convocazione, pur spedito nel termine statutario, sia pervenuto soltanto il giorno stesso dell’adunanza e a poche ore dal suo inizio [nella specie, meno di due ore], senza precedenti tentativi di consegna. La presunzione di regolare costituzione dell’assemblea derivante dalla spedizione tempestiva dell’avviso è infatti vinta quando il destinatario dimostri di averlo ricevuto, per causa a lui non imputabile, così tardi da non poter partecipare all’adunanza; né rileva il preannuncio informale dell’assemblea dato dall’amministratore al difensore dei soci.

Qualora la delibera di approvazione dei bilanci impugnata dal socio sia sostituita da una successiva delibera di nuova approvazione dei medesimi bilanci, non impugnata, viene meno l’interesse ad agire per l’annullamento della prima, perché la delibera sostitutiva, ancorché eccepita come invalida, resta efficace nell’ambito endosocietario finché non sia annullata. Nel giudizio relativo alla prima delibera non possono pertanto essere esaminate le censure relative all’invalidità della delibera sostitutiva, e il giudice deve limitarsi a verificare l’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera. Il rinnovo integrale del bilancio da parte dell’assemblea è sempre ammissibile quando si sia verificato un vizio che ne implica l’invalidità.

Quando la sostituzione della delibera impugnata interviene dopo la notificazione della citazione, i motivi di impugnazione vanno esaminati ai fini del regolamento delle spese ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., che vanno poste a carico della società se le censure sarebbero state fondate.

Il potere-dovere di controllo del notaio previsto dall’art. 2436 c.c., applicabile alle s.r.l. per il rinvio dell’art. 2480 c.c., riguarda soltanto le delibere da lui verbalizzate soggette a iscrizione nel registro delle imprese, e non la delibera di approvazione del bilancio, che va soltanto allegata al bilancio, pubblicato mediante deposito ai sensi dell’art. 2435 c.c.; il rifiuto del notaio di chiedere l’iscrizione della delibera di aumento del capitale non incide pertanto sulle delibere di approvazione dei bilanci adottate nella medesima assemblea. Il vizio derivante dal mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’assemblea deve essere fatto valere dai soci mediante l’impugnazione delle delibere.

Data Sentenza: 14/05/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 2042 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Ilaria Porro
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