Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. l’inserimento di un marchio figurativo forte all’interno del marchio complesso di un distributore, anche in presenza di elementi differenzianti, quando il segno altrui sia posto al centro del marchio e riprodotto in grandi dimensioni, e il distributore non può invocare la presenza del marchio sui prodotti forniti da terzi quando lo abbia utilizzato sui cartellini dei prezzi inglobandolo nel proprio logo [marchio figurativo formato da due fili d’erba a forma di lettera V, concesso in licenza a pagamento per contrassegnare prodotti vegetariani, inserito da una catena di supermercati nel proprio logo sui cartellini dei prodotti].
Il marchio figurativo frutto di un’originale elaborazione grafica, costantemente utilizzato e diffuso sul mercato attraverso licenze a numerose imprese, è un marchio forte, e l’asserita prossimità alla volgarizzazione, in mancanza di una domanda di decadenza, non ne riduce la tutela.
Il lucro cessante del titolare del marchio contraffatto può essere liquidato in base ai canoni di licenza che il contraffattore avrebbe dovuto pagare, calcolati per punto vendita e per prodotto per l’intera durata dell’uso illecito, e il danno alla reputazione commerciale della persona giuridica può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 125, comma 1, c.p.i. in proporzione al danno patrimoniale.
Il contitolare del marchio può agire in contraffazione anche senza il consenso espresso degli altri contitolari, il cui consenso si presume salvo prova di un dissenso della maggioranza o paritario, e dopo l’acquisto della quota dell’altro contitolare l’acquirente è l’unico legittimato ad agire.
La parte non può sostituire il testimone deceduto prima dell’assunzione con altri testimoni non indicati nei modi e nei termini previsti dall’art. 244 c.p.c.
I marchi costituiti da lettere dell’alfabeto sono di regola deboli, salvo che l’elaborazione grafica o l’affermazione presso il pubblico ne accresca la capacità distintiva, e il giudizio di confondibilità va condotto in via globale e sintetica.