Il liquidatore di una cooperativa edilizia può deliberare l’esclusione del socio moroso nel pagamento delle rate del mutuo accollato, perché la morosità mette a rischio l’equilibrio finanziario della società, che il liquidatore ha l’obbligo di preservare, e l’esclusione consente di tornare nella disponibilità dell’alloggio e di procedere a una nuova assegnazione [socio immesso nel godimento di una villetta in virtù di un contratto di prenotazione, che aveva sospeso il pagamento delle rate del mutuo e agito per il trasferimento coattivo dell’alloggio].
Il socio prenotatario immesso nel godimento dell’alloggio non può sospendere il pagamento delle rate del mutuo ai sensi dell’art. 1460 c.c. per la mancanza del certificato di agibilità, di cui era consapevole al momento della consegna con esonero della società da responsabilità, né per vizi di valore modesto rispetto al prezzo, perché la sospensione sarebbe sproporzionata e contraria a buona fede, e il contratto di prenotazione, equiparabile al preliminare, non consente richieste di godimento o di assegnazione anticipata non previste.
Allo scioglimento del rapporto sociale e del contratto di prenotazione per esclusione del socio la cooperativa deve restituire gli acconti ricevuti, mentre il socio deve rilasciare l’alloggio e corrispondere un’indennità per il godimento anticipato, che può essere determinata anche in via equitativa con riferimento all’importo della rata del mutuo, con compensazione impropria tra le reciproche pretese.
La legittimità della deliberazione di esclusione non è inficiata dall’asserita indeterminatezza di una delle clausole statutarie richiamate quando l’esclusione sia motivata con un fatto vero corrispondente a un’altra causa di esclusione prevista dallo statuto, come la morosità del socio.
Le domande del socio escluso di trasferimento coattivo dell’alloggio, di nullità parziale della clausola sul prezzo e di riduzione del prezzo presuppongono l’esistenza del rapporto sociale e sono quindi infondate quando l’esclusione sia legittima.