Quando lo statuto della s.r.l. demanda all’assemblea la determinazione del compenso degli amministratori, il diritto al compenso non sussiste senza un’apposita delibera assembleare, perché il diritto, pur presunto oneroso, è disponibile e lo statuto può subordinarlo all’adozione della delibera o al conseguimento di utili, oppure escluderlo [amministratrice unica di una s.r.l. familiare partecipata in parti uguali dal padre e dallo zio, nominata dopo vent’anni di amministrazione gratuita dello zio, che chiedeva un compenso mensile per oltre quattro anni dopo la nomina del liquidatore giudiziale].
La rinuncia tacita dell’amministratore al compenso va accertata considerando tutte le circostanze e le condotte qualificanti, e non la sola inerzia, e può desumersi dall’assenza di qualsiasi richiesta alla nomina e durante il mandato, dal carattere familiare della società e dalla gratuità dell’incarico del predecessore, dallo svolgimento di altre attività retribuite, dall’omessa sollecitazione di una delibera che determinasse il compenso e ne consentisse l’iscrizione in bilancio e dalla richiesta avanzata solo al passaggio di consegne al liquidatore.
La delibera di approvazione del bilancio non comporta implicitamente la determinazione del compenso dell’amministratore, salvo che l’assemblea totalitaria abbia discusso e approvato insieme al bilancio anche la proposta di compenso.