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Sentenze con tag: contraffazione per equivalenti

Tribunale di Venezia, 14 Giugno 2021
Contraffazione per equivalenti di brevetto italiano
In relazione alla contraffazione per equivalenti va considerato che l’art. 52, co. 3 bis, cpi, introdotto dal D.Lgs. n. 131/2010,...

In relazione alla contraffazione per equivalenti va considerato che l’art. 52, co. 3 bis, cpi, introdotto dal D.Lgs. n. 131/2010, precisa che per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. In altri termini, è formalizzata una regola di interpretazione dell’ambito di protezione brevettuale in forza della quale un prodotto, anche se formalmente diverso dall’invenzione brevettata, essendo esclusa la contraffazione letterale, può essere comunque equiparato al brevetto e ricondotto nel suo ambito di protezione, mirandosi così a tutelare in modo effettivo i diritti del titolare. Peraltro, con la teorica dell’equivalenza si cerca di evitare che il diritto di esclusiva possa essere eluso o sacrificato mediante la realizzazione di modeste e non significative varianti all’invenzione.

Ai fini del giudizio di equivalenza occorre considerare il conseguimento dello stesso effetto tecnico da parte del trovato asseritamente in contraffazione e l’ovvietà della soluzione innovativa nel trovato in contestazione (ossia della modifica apportata) alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore, di modo che solo una innovazione non ovvia ed anzi originale esclude l’equivalenza, diversamente dalla modifica meramente banale ed ovvia o comunque alla portata dell’esperto del settore. Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. In particolare, affinché ricorra la contraffazione per equivalenti non è sufficiente che il problema tecnico affrontato dal brevetto sia il medesimo ma è necessario che la soluzione proposta al medesimo problema tecnico possa essere qualificata come una variante ovvia rispetto alla soluzione apportata dal brevetto tutelato.

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14/04/2024
Data sentenza: 14/06/2021
Registro : RG – 7539 –  2017
Tribunale di Torino, 15 Dicembre 2020
Contraffazione di brevetto per equivalenti e applicazione del principio del “file history estoppel”
L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale...

L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale dell’invenzione e quindi comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli rivendicati. Pertanto, per valutare se vi sia contraffazione per equivalenti, va in primo luogo individuato il contenuto essenziale dell’invenzione. Per l’individuazione del contenuto essenziale del brevetto si deve tenere conto delle limitazioni apportate all’originario testo brevettuale a seguito delle procedure di opposizione davanti all’EPO. Allorché l’inventore del brevetto abbia limitato il brevetto, introducendo una caratteristica specifica durante la fase di opposizione, l’esclusione volontaria di tale caratteristica dalla rivendicazione impedisce di recuperare quella soluzione alla tutela brevettuale avvalendosi della dottrina degli equivalenti, altrimenti restando violato l’affidamento dei terzi in buona fede circa la portata oggettiva del brevetto. Infatti, il brevetto deve essere interpretato alla luce della c.d. dottrina dell'estoppel, istituto di common law secondo cui ad una parte in causa è vietato prendere vantaggio da dichiarazioni contraddittorie che abbiano creato aspettative verso altri soggetti ed, in particolare, del principio della "file history estoppel", secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell'esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto, sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione. Nell'interpretare l'estensione della tutela brevettuale il Giudice deve bilanciare l'equa protezione del titolare del brevetto con la tutela dell'affidamento e la certezza dei terzi. In tale indagine il volontario inserimento, nell'ambito del procedimento per il rilascio del brevetto, di caratteristiche volte a delimitare la tutela brevettuale, al fine di assicurarsi il rilascio del brevetto, assume di regola un rilievo del tutto secondario e, comunque, è irrilevante se determinato dalla necessità di superare un'obiezione solo formale in quella sede sollevata, in quanto non attinente ai requisiti di validità sostanziale del brevetto. Per converso, la limitazione acquista rilevanza qualora la caratteristica non sia stata inserita per pura formalità, bensì perché necessaria per superare le anteriorità invalidanti ed indispensabile perché l’ufficio, nella procedura di opposizione, ritenesse sussistere l’originalità rispetto alle anteriorità comprese nello stato della tecnica. Ne consegue che ciò che è stato escluso dalla tutela non può essere recuperato a posteriori attraverso la dottrina degli equivalenti, con conseguente illegittima estensione della protezione brevettuale.

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09/03/2023
Data sentenza: 15/12/2020
Registro : RG – 33627 –  2016
Tribunale di Milano, 7 Novembre 2019
Contraffazione di brevetto per equivalenti e c.d. triple identity test
Le regole per l’interpretazione del brevetto, dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale...

Le regole per l’interpretazione del brevetto, dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione, sono dettate dall’art. 52 c.p.i.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo è fissato il principio di centralità delle rivendicazioni, intesi quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell’area dell’esclusiva. Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell’accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto che esclusivamente caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota. Ai sensi del comma 2 del citato art. 52, il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore). La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l’attuazione dell’invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell’art. 52, secondo cui “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”.

Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l’idea inventiva coperta dalla privativa, con la conseguenza che la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato.

La sostituzione degli elementi dell’invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all’esito del c.d. triple identity test e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato. Detto in altri termini, una variante all’invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell’ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l’elemento esplicitamente rivendicato.

Il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell’invenzione brevettata e della realizzazione sospettata di contraffazione (cd. element by element approach) piuttosto che dall’invenzione intesa nel suo complesso. Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto partendo dalla formulazione delle rivendicazioni e interpretandone il contenuto, individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l’oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti; le rigidità presenti in tale metodo devono però essere superate effettuando in ogni caso un confronto tra il risultato inventivo e l’oggetto che si afferma contraffatto.

La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni.

La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 126 c.p.i. è un rimedio a vocazione sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa – sia riparatoria – in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte – la cui concessione è rimessa caso per caso alla discrezione del giudice, tenuto conto, quale criterio preminente, degli interessi contrapposti delle parti.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva del fatto e non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato sulla liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato.

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21/11/2021
Data sentenza: 07/11/2019
Registro : RG – 31567 –  2016
Tribunale di Milano, 19 Settembre 2017
Non si ha contraffazione per equivalenti oltre i limiti di estensione della privativa determinati in sede di concessione del brevetto
L’ambito della protezione conferita dal brevetto è determinata dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni...

L’ambito della protezione conferita dal brevetto è determinata dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (art. 69 CBE). Nell'interpretare la portata della tutela brevettuale, pur senza limitarsi alla mera lettera della norma, è necessario sempre (altro…)

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23/10/2017
Data sentenza: 19/09/2017
Registro : RG – 54470 –  2016
Tribunale di Milano, 18 Giugno 2017
Contraffazione di brevetto farmaceutico e interpretazione delle rivendicazioni
Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come...

Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come interpretare il contenuto delle rivendicazioni stesse. La lettura della descrizione e delle rivendicazioni sarà dunque quella (altro…)

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19/07/2017
Data sentenza: 18/06/2017
Registro : RG – 41397 –  2016
Tribunale di Milano, 12 Giugno 2017
Data sentenza: 12/06/2017
Tribunale di Milano, 24 Gennaio 2017
Riformulazione del brevetto ex art. 79, III, CPI: natura, presupposti, limiti ed effetti
L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale...

L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale ipotesi si verifica solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine (altro…)

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13/03/2017
Data sentenza: 24/01/2017
Registro : RG – 77129 –  2013
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2014
Evidenza
Requisiti per la tutela brevettuale (novità e c.d. “could/would test” per l’altezza inventiva) e contraffazione per equivalenti
Per avere accesso alla tutela brevettuale, le invenzioni devono possedere i requisiti

Per avere accesso alla tutela brevettuale, le invenzioni devono possedere i requisiti (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 03/11/2014
Registro : RG – 12946 –  2014
Tribunale di Milano, 20 Ottobre 2014
Domanda di contraffazione di brevetto europeo per interferenza c.d. letterale
La domanda di accertamento di contraffazione di brevetto non meglio specificata deve essere intesa come limitata all’accertamento dell’interferenza c.d. letterale...

La domanda di accertamento di contraffazione di brevetto non meglio specificata deve essere intesa come limitata all'accertamento dell'interferenza c.d. letterale di tutti gli insegnamenti brevettuali, senza possibilità di procedere all'eventuale (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 20/10/2014
Registro : RG – 92364 –  2009
Tribunale di Milano, 24 Marzo 2015
Evidenza
Presupposti e criteri valutativi della contraffazione brevettuale per equivalenti (triple identity test)
In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.i., l’arte nota, quale insieme di tutte...

In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell'art. 46 comma 2 c.p.i., l'arte nota, quale insieme di tutte le conoscenze accessibili, non è concetto circoscritto ai soli insegnamenti rinvenibili in brevetti validi: alla tecnica nota (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 24/03/2015
Registro : RG – 43479 –  2011
Tribunale di Milano, 10 Giugno 2015
La teoria della contraffazione per equivalenti nelle rivendicazioni brevettuali
L’equivalenza degli elementi, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione dell’ambito di protezione delle rivendicazioni del brevetto ai sensi...

L’equivalenza degli elementi, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ambito di protezione delle rivendicazioni del brevetto ai sensi dell'art. 52 c.p.i., deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente tecnica strutturale (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 10/06/2015
Registro : RG – 7988 –  2012
Tribunale di Milano, 11 Settembre 2015
Evidenza
Brevetto per modello di utilità e contraffazione per equivalenti
Sebbene l’ambito di rilevanza delle ipotesi di contraffazione per equivalenti di modelli di utilità debba ritenersi più circoscritto rispetto a...

Sebbene l’ambito di rilevanza delle ipotesi di contraffazione per equivalenti di modelli di utilità debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello delle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, il richiamo a un medesimo concetto innovativo eseguito dall’art. 82, comma 3 c.p.i. comporta necessariamente che (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 11/09/2015
Registro : RG – 51967 –  2012
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