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Sentenze con tag: contratto di cessione di azienda

Tribunale di Milano, 24 Gennaio 2022
La non cedibilità dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività
Le autorizzazioni amministrative, relative allo svolgimento di determinate attività, hanno carattere personale e come tali non sono riconducibili ai beni...

Le autorizzazioni amministrative, relative allo svolgimento di determinate attività, hanno carattere personale e come tali non sono riconducibili ai beni che compongono l’azienda, né possono essere cedute. Pertanto, le espressioni con le quali, nei negozi relativi alla cessione di azienda, si dichiari che il venditore cede le relative licenze commerciali vanno intese nel senso più limitato dell’assunzione di un obbligo a rinunciare alle medesime e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza in capo al nuovo titolare dell’azienda. La rinuncia all’autorizzazione amministrativa da parte del venditore, dunque, costituisce il mezzo per rendere possibile l’ottenimento dell’autorizzazione per il lecito esercizio dell’attività acquistata dall’acquirente.

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10/05/2024
Data sentenza: 24/01/2022
Registro : RG – 12944 –  2020
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2021
Il risarcimento del danno derivante da inadempimento del contratto di cessione di azienda e la quantificazione del danno emergente
L’inadempimento del contratto di cessione di azienda, dichiarato risolto ex art. 1453 c.c., può far sorgere, in capo alla parte...

L’inadempimento del contratto di cessione di azienda, dichiarato risolto ex art. 1453 c.c., può far sorgere, in capo alla parte non inadempiente, il diritto al risarcimento del danno secondo la disciplina della responsabilità contrattuale. Per la quantificazione del danno emergente, si può fare riferimento al valore attribuito convenzionalmente dalle parti all’azienda oggetto del contratto.

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09/05/2024
Data sentenza: 07/07/2021
Registro : RG – 7672 –  2017
Tribunale di Milano, 3 Giugno 2021
Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione d’azienda e ripartizione dell’onere probatorio
In materia di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento ex art. 1453 c.c., spetta al creditore cedente...

In materia di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento ex art. 1453 c.c., spetta al creditore cedente la dimostrazione della fonte negoziale o legale del proprio credito e, se previsto, del relativo termine di scadenza, nonché l’allegazione dell’inadempimento del cessionario; spetta, invece, al debitore cessionario provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.

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09/05/2024
Data sentenza: 03/06/2021
Registro : RG – 6974 –  2020
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 2513/2017
Ingerenza del socio accomandante che conduce le trattative per la cessione dell’azienda sociale
Il socio accomandante che dà impulso e conduce, per conto della società, le trattative che portano alla cessione dell’azienda sociale...

Il socio accomandante che dà impulso e conduce, per conto della società, le trattative che portano alla cessione dell’azienda sociale compie un atto di amministrazione vietato dall’art. 2320 c.c., perché la determinazione delle condizioni di vendita dell’attività sociale all’esito della contrattazione costituisce atto di gestione, anche se il contratto è poi sottoscritto dal socio accomandatario. In mancanza di allegazione e prova di una procura speciale per il singolo affare, l’accomandante risponde quindi illimitatamente e in proprio delle obbligazioni sociali.

La responsabilità dell’accomandante ingeritosi nella gestione opera nei confronti dei terzi; il suo operato diviene riconducibile alla società quando questa lo ratifichi [concludendo il contratto alle condizioni da lui negoziate, incassandone il prezzo e omettendo di far valere l’inefficacia dell’atto nei propri confronti], e in tal caso la responsabilità dell’accomandante si aggiunge a quella della società. Ai fini della valutazione del dolo, gli stati soggettivi vanno riferiti alla persona dell’accomandante che ha agito per conto della società, secondo il principio generale in tema di rappresentanza.

Le autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attività d’impresa sono provvedimenti volti a disciplinare nell’interesse pubblico l’esercizio dell’attività commerciale; esse hanno carattere personale, sono intrasmissibili per semplice accordo tra privati e restano estranee ai rapporti negoziali privati attinenti all’esercizio. Esse restano quindi fuori dal novero dei beni che compongono l’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e costituiscono oggetto di obbligazioni del cedente relative all’assenza di vizi o alle qualità promesse, sicché la loro eventuale mancanza è inidonea a determinare la nullità del contratto di cessione d’azienda per vizio dell’oggetto e può rilevare soltanto come vizio funzionale, ai fini dell’inadempimento e della risoluzione.

È inammissibile la domanda di nullità del contratto proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che si fondi su fatti costitutivi del tutto nuovi rispetto a quelli dedotti nell’atto di citazione [la mancanza delle autorizzazioni amministrative, a fronte dell’originaria allegazione dell’abusività di un manufatto], ancorché la nullità sia rilevabile d’ufficio dal giudice investito della domanda di annullamento del medesimo contratto.

Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c., grava sul contraente che si assume ingannato l’onere di provare la falsa rappresentazione della realtà e il carattere determinante dei raggiri sul proprio consenso. Depongono contro la rilevanza causale dell’inganno [relativo all’utilizzabilità di un manufatto annesso all’esercizio ceduto] l’omessa verifica della sua regolarità prima della conclusione del contratto, un prezzo sensibilmente inferiore a quello delle precedenti cessioni e il ritardo nel sollevare contestazioni dopo la scoperta.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1440 c.c. occorre accertare l’esistenza di raggiri maliziosi adoperati in mala fede da un contraente ai danni dell’altro, la loro idoneità a trarre in inganno l’altra parte senza determinare un vizio del consenso tale da invalidare il negozio e la circostanza che, in mancanza dei raggiri, il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse, che la parte deve specificamente indicare.

L’art. 2495 c.c., secondo il quale la cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese ha natura costitutiva e ne determina l’estinzione, non si estende alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, che non si distingue dalla persona fisica che svolge l’attività; l’inizio e la fine di tale qualità dipendono dall’effettivo svolgimento o dal reale venir meno dell’attività imprenditoriale, indipendentemente dalle formalità pubblicitarie. Resta quindi legittimato ad agire, quale titolare dell’impresa, l’imprenditore individuale cancellato dal registro che abbia di fatto proseguito l’attività [in un’altra unità locale].

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28/04/2022
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2513/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro : RG – 24994 –  2014
Tribunale di Milano, 16 Aprile 2019
Vizio dell’immmobile e inadempimento del contratto di cessione di azienda
Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione...

Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 cod. civ. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto. (altro…)

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22/12/2019
Data sentenza: 16/04/2019
Registro : RG – 59841 –  2015
Tribunale di Milano, 21 Febbraio 2018
Il contratto di cessione di azienda alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002
Il contratto di cessione di azienda non è qualificabile quale transazione commerciale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002 in...
Il contratto di cessione di azienda non è qualificabile quale transazione commerciale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002 in quanto il contratto non ha per oggetto, né in via esclusiva né in via prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì il trasferimento della proprietà di un bene comprendente beni materiali e immateriali.

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04/12/2018
Data sentenza: 21/02/2018
Registro : RG – 47875 –  2015
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