Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali, la previsione di un tempo di durata tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci non può essere equiparata alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Un’opzione ermeneutica volta a riconoscere il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata della società eccedente l'aspettativa di vita dei soci sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori.
Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo le previsioni di Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.
Nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d’Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l’interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge.
Deve essere escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto dalla legge, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso, in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale dell'istituto e dell’intero sistema finanziario.
L’inadempimento della banca, o in generale dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi sugli stessi gravanti è fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese.
Si considera valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte attrice all’Arbitro per le Controversie Finanziarie avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento.
Nel contesto della trattazione di strumenti finanziari illiquidi — tra cui rientrano anche le azioni non quotate di banche popolari — occorre considerare che tali prodotti si caratterizzano per la difficoltà, per l’investitore, di disinvestire o liquidare l’investimento. Proprio per questa limitata possibilità di smobilizzo, è necessario che la banca o l’intermediario adotti specifiche cautele nel proporre e autorizzare tali operazioni, a maggior ragione nei casi in cui l’intermediario coincida con l’emittente degli strumenti stessi.
Gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, quali specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non qualificabile come soggetto professionale, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L’obiettivo cui mirano tali obblighi è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all’investitore — soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose — di effettuare una scelta realmente consapevole.
La circostanza, allegata dalla banca intermediaria, di aver effettuato la profilatura MiFID, nonché di aver inserito negli ordini di acquisto le diciture “FMR” o “titolo illiquido”, non è di per sé idonea a dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, essendo invece necessario che l’investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.
Il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all’intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore su base individuale, il risultato riflesso dell'efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di un'inalterata sussistenza dell’asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail.
In ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto di investimento, ad essere aggredito è il contratto base e non l’ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all’art 1458 c.c. e viene, quindi, travolto il contratto limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base.
La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo che impone di accertare l’obiettiva entità dell’inadempimento con riferimento alla natura accessoria o principale dell’obbligazione inattuata o all’entità del ritardo e su un criterio soggettivo che impone di considerare l’interesse che l’altra parte si era prefissa di realizzare così come cristallizzato nell’accordo contrattuale, dovendo il giudice verificare, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive indicative della possibile alterazione dell’equilibrio contrattuale, se la parte inadempiente con la sua condotta, nel cui ambito rientra anche l’inosservanza di un termine non essenziale, abbia compromesso l’interesse dell’altra parte al raggiungimento dello scopo negoziale originariamente programmato. Fondamentale, quindi, nella valutazione della gravità anche solo del ritardo nell’esecuzione della prestazione principale è la considerazione della natura e delle finalità dell’accordo, dovendo la gravità dell’inadempimento essere commisurata non all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all’esatta e tempestiva prestazione [nel caso di specie, il Tribunale, sulla scorta di tali principi, ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un complesso accordo di investimento, ritenendo di non scarsa importanza l'inadempimento dato dal ritardo nella stipulazione dell’atto notarile di closing].
La diligenza del contraente di un accordo di investimento non può comprendere la presunzione di falsità delle dichiarazioni rese dalla controparte, né necessariamente sostanziarsi in un obbligo di indagare la loro veridicità; di contro, il disporre di capacità di analisi professionali derivanti dalla qualità di investitore professionale, non trasforma in negligenza aver fatto affidamento sulla buona fede e correttezza altrui.
L’azione avente ad oggetto i rapporti tra un cliente e la banca intermediaria per l’acquisto di azioni della banca stessa da un terzo non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Alla luce della natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell’acquisto delle azioni, per detta azione è esclusa la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
La violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell’art. 1418, co. 1, c.c.
In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.
Per potere fruttuosamente esperire azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti dei soci di controllo e di altri responsabili in solido, il socio di minoranza ha l'onere di dedurre (e poi provare) un danno arrecato (altro…)
E' qualificabile come inadempimento rilevante quello dell'amministratore delegato di una s.p.a. il quale, dopo aver stipulato un contratto di investimento con la medesima che prevede l'acquisto di partecipazioni sociali a fronte della nomina (altro…)