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Sentenze con tag: contratto di licenza di diritto d'autore

Corte d'appello di Milano, 23 Luglio 2019
Trasmissione dei diritti di utilizzazione provata per iscritto e non attraverso fatti concludenti
In caso di risoluzione di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione e vendita di beni sulla base...

In caso di risoluzione di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione e vendita di beni sulla base della concessione del diritto d’autore, il comportamento tollerante successivo del titolare diritto, che si è concretizzato nella non opposizione allo sfruttamento economico della sua opera, non può essere interpretato come una cessione definitiva del diritto a titolo gratuito, ma può tutt’al più considerarsi come una licenza tacita cui lo stesso il titolare del diritto può porre fine in qualsiasi momento, salvo congruo preavviso. Una tale conclusione trova conferma nell’art. 110 L. 633/1941, che prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata con atto scritto e non per fatti concludenti.

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11/03/2023
Data sentenza: 23/07/2019
Registro : RG – 1930 –  2019
Tribunale di Torino, 2 Marzo 2020
Contegno del licenziatario alla scadenza della licenza e responsabilità per l’illecita successiva circolazione di opera dell’ingegno
Il licenziatario che, scaduta la licenza, non abbia venduto o commercializzato opere del licenziante e/o autorizzato terzi a diffonderle, essendosi,...

Il licenziatario che, scaduta la licenza, non abbia venduto o commercializzato opere del licenziante e/o autorizzato terzi a diffonderle, essendosi, all’opposto, diligentemente adoperato per porre fuori dal mercato dette opere, non può ritenersi responsabile di alcuna relativa illecita distribuzione.

La “grave difficoltà” di provare il danno dà ingresso al giudizio equitativo; occorre, tuttavia, che si tratti di impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare e non sull’esistenza del danno; in altre parole, occorre che l’evento lesivo sia certo ma sia incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi.

La valutazione equitativa del danno non deve sopperire all’inerzia del danneggiato, nel senso che, se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati e di quegli elementi che per la loro notorietà non hanno bisogno di prova.

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05/10/2022
Data sentenza: 02/03/2020
Registro : RG – 17409 –  2016
Tribunale di Milano, 23 Dicembre 2015
Data sentenza: 23/12/2015
Registro : RG – 53258 –  2013
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