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Sentenze con tag: criteri di liquidazione del danno

Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 568/2026
Nome e immagine di Totò per un ristorante: uso pubblicitario illecito e liquidazione secondo il prezzo del consenso
Gli eredi possono reagire, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c. e 96-98 l.d.a., all’uso a fini commerciali del...

Gli eredi possono reagire, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c. e 96-98 l.d.a., all’uso a fini commerciali del nome e dell’immagine di un artista notorio, che è indebito quando non costituisca esercizio di un diritto o di una facoltà né risponda alle finalità informative, culturali o didattiche dell’art. 97 l.d.a., da bilanciare con la libertà d’impresa. È tale l’impiego del nome e dell’immagine di Totò, tratta da scene gastronomiche dei suoi film, nell’insegna, nei menù e nella comunicazione di un ristorante-pizzeria, volto soltanto a evocare presso la clientela la tradizione napoletana e la qualità del prodotto: si tratta di un mero uso pubblicitario, che va inibito anche nei segni distintivi e sui canali online, con distruzione del materiale.

Il danno patrimoniale si liquida secondo l’art. 158 l.d.a., che prevede la retroversione degli utili e, come soglia minima, il prezzo del consenso; la retroversione non si applica quando non sia offerta alcuna prova degli utili del convenuto. Il prezzo del consenso non può essere desunto dai contratti conclusi dagli eredi con grandi imprese cinematografiche o alimentari quando l’utilizzatore sia una piccola impresa individuale di ristorazione con limitata operatività territoriale, ma può esserlo dagli accordi transattivi conclusi in epoca prossima con ristoratori analoghi, e la liquidazione resta limitata al periodo per il quale è chiesto l’accertamento; non spetta un ulteriore danno non patrimoniale in difetto di idonea allegazione.

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01/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 568/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Valentina D'Aprile
Registro : RG – 7046 –  2024
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 1000/2025
Uso pubblicitario dell’immagine della modella oltre la licenza: legittimazione dell’agenzia e prezzo del consenso
L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato...

L’agenzia di model management che, in forza del contratto di mandato in esclusiva con la modella, sia l’unico soggetto abilitato a concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica dell’immagine è legittimata ad agire in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 96 e 158 l.d.a., per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’uso non autorizzato dell’immagine da parte del terzo, che la priva delle utilità economiche che le sarebbero spettate in caso di condotta lecita; la modella che sottoscriva l’atto di citazione senza proporre domande assume la posizione di interveniente adesiva ex art. 105, comma 2, c.p.c. e non è tenuta a partecipare alla negoziazione assistita obbligatoria.

L’utilizzo dell’immagine della modella come cartellonistica pubblicitaria nella vetrina di un punto vendita, a distanza di anni dal servizio fotografico, non rientra nel contratto che aveva concesso i diritti di utilizzazione per la sola realizzazione di un lookbook fotografico e per una durata limitata, e costituisce illecito ai sensi dell’art. 158 l.d.a. Il danno può essere determinato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, tenendo conto del corrispettivo a suo tempo pattuito per il servizio fotografico, dell’obiettiva incertezza sulla durata dell’esposizione, che era onere del convenuto precisare, e della condotta collaborativa del convenuto, che abbia rimosso l’immagine subito dopo la segnalazione; tale tempestiva rimozione, non accompagnata da rivendicazioni del diritto all’uso, fa venir meno l’interesse alla tutela inibitoria.

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22/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1000/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 11307 –  2021
Tribunale di Ancona, 25 Ottobre 2026, n. 1322
Violazione del diritto d’autore: liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale
In materia di violazione del diritto d’autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di...

In materia di violazione del diritto d'autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di aver effettuato un numero determinato di vendite illecite dell'opera protetta, il pregiudizio può essere quantificato in via diretta, assumendo come parametro il ricavo che il titolare del diritto avrebbe conseguito se gli acquirenti avessero acquistato legittimamente il prodotto al prezzo di listino.

In caso di danno all'immagine e alla reputazione commerciale derivante da condotte diffamatorie penalmente rilevanti (nella specie, la pubblicazione di video denigratori su una piattaforma online), il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Tra queste, assume particolare rilievo, ai fini della quantificazione, la particolare intensità del dolo del danneggiante, desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalla precisa volontà di offendere e arrecare pregiudizio. Sebbene il risarcimento non abbia una funzione sanzionatoria, l'intensità dell'elemento soggettivo incide sulla gravità del pregiudizio subito dal danneggiato e, di conseguenza, sull'ammontare della somma liquidata.

La domanda di inibitoria volta a impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta non perde il suo fondamento per il solo fatto che la condotta illecita sia cessata al momento della decisione. La mancata reiterazione delle violazioni non esclude di per sé la possibilità di una futura ripetizione dell'illecito e, pertanto, non elide l'interesse ad agire della parte attrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La sussistenza di elementi quali il perdurante possesso da parte del convenuto del materiale illecitamente diffuso, la natura dolosa delle condotte pregresse e la commissione di ulteriori illeciti dopo un primo provvedimento cautelare, sono sufficienti a ritenere concreto il pericolo di reiterazione e a giustificare la concessione di un provvedimento inibitorio pro futuro ai sensi dell'art. 156 LDA.

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08/04/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1322
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 1170 –  2022
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2024, n. 2388/2024
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 2388/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 12721 –  2018
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 2175/2025
Liquidazione del danno ex art. 2486 cod. civ.: presupposti per l’applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare
In tema di responsabilità dell’amministratore, la liquidazione del danno mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai...

In tema di responsabilità dell’amministratore, la liquidazione del danno mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, cod. civ., è ammissibile a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati. E' altresì onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale tra gli adempimenti e il danno.

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12/03/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 2175/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Costanzo
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 3405 –  2023
Tribunale di Roma, 12 Maggio 2022, n. 7397/2022
Profili di illiceità dell’adozione come denominazione sociale di un segno identico a una ditta e un marchio registrato anteriori
È illecita sotto plurimi profili la condotta consistente nell’utilizzo di una denominazione sociale identica tanto al nome breve di un’associazione...

È illecita sotto plurimi profili la condotta consistente nell’utilizzo di una denominazione sociale identica tanto al nome breve di un’associazione attrice precedentemente costituita e operante nello stesso settore imprenditoriale, quanto al marchio denominativo registrato su domanda anteriore. Essa, infatti, viola sia l’art. 2563 c.c. a tutela della ditta dell’imprenditore, sia gli artt. 2569 c.c. e 20 e 22 del c.p.i. a tutela del marchio registrato, sia infine l’art. 2958 n. 1, c.c. in materia di concorrenza sleale confusoria. In mancanza, tuttavia, di allegazione e prova da parte dell’attrice della sussistenza di un qualsiasi pregiudizio risarcibile riconducibile alla adozione, da parte della società convenuta, di una denominazione sociale identica al proprio marchio registrato e alla propria ditta/nome in forma abbreviata, non è possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e la relativa domanda dev'essere rigettata.

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06/03/2025
Data sentenza: 12/05/2022
Numero: 7397/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 39227 –  2019
Tribunale di Milano, 30 Aprile 2022
Inadempimento degli obblighi conservativi ex art. 2486 c.c. e quantificazione del danno
Ai sensi dell’art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della...

Ai sensi dell’art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, spetta al fallimento allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori (e dei sindaci) posti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

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16/05/2023
Data sentenza: 30/04/2022
Registro : RG – 45991 –  2017
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