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Sentenze con tag: danno da false informazioni

Tribunale di Milano, 6 Novembre 2023
Responsabilità per falso da prospetto, false informazioni finanziarie e di bilancio
In tema di risarcimento del danno da perdita di chance occorre tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento...

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance occorre tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e si deve adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo, prima, dalla necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà e apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio e  procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato in quanto la perdita di chance consiste nella perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto a un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.

Il bilancio e le relazioni periodiche contengono le informazioni contabili costituenti lo strumento principale utilizzato dai terzi, dai soci e dagli investitori per compiere consapevolmente le proprie scelte di investimento e disinvestimento. Secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 1223 c.c., si deve ritenere che gli investitori compiono scelte di acquisto o disinvestimento di strumenti finanziari in base a tali informazioni contabili ovvero dai prospetti informativi in caso di sollecitazione all’investimento. Cosicché, se le informazioni sono state fuorvianti e dall’investimento o mancato disinvestimento ne è conseguito un pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio si presume causalmente ricollegabile, secondo un alto grado di probabilità logica e di razionalità, alle false informazioni contenute nei documenti informativi diffusi dalla società del danno deve ritenersi responsabile la società. Sussiste, quindi, una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente. La presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico.

L’intervenuto trasferimento dell’azione civile nel processo penale, sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo o estintivo dello stesso, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile, con conseguente effetto estintivo ex art. 306 c.p.c. e 75 c.p.p.

La sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti e autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ciò tenuto conto che: (i) l’art. 295 c.p.c. allude a un rapporto di stretta affinità-consequenzialità fra due possibili statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto tra giudicati, non a un mero collegamento tra diverse statuizioni (per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti da risolvere per la loro adozione) bensì ad un collegamento logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere; tale rapporto ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie, sicché, occorre garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato, con portata pregiudiziale in senso stretto e vincolante sulla causa pregiudicata.

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23/06/2024
Data sentenza: 06/11/2023
Registro : RG – 44721 –  2020
Tribunale di Milano, 19 Aprile 2021
Evidenza
Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio...

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell'accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. (altro…)

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03/10/2022
Data sentenza: 19/04/2021
Registro : RG – 47205 –  2016
Tribunale di Milano, 8 Ottobre 2019
Evidenza
Quantificazione del danno nella responsabilità da prospetto
All’investitore professionale che abbia disinvestito il titolo prima della proposizione della domanda risarcitoria è dovuto il risarcimento del danno quantificato...

All’investitore professionale che abbia disinvestito il titolo prima della proposizione della domanda risarcitoria è dovuto il risarcimento del danno quantificato nel differenziale tra il valore di carico del titolo ed il valore di dismissione.

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20/01/2020
Data sentenza: 08/10/2019
Registro : RG – 74996 –  2015
Tribunale di Milano, 24 Maggio 2017
Evidenza
Questioni in materia di responsabilità per false informazioni contenute nel prospetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari
Non è possibile configurare un’ipotesi di responsabilità contrattuale in materia di violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo,...

Non è possibile configurare un’ipotesi di responsabilità contrattuale in materia di violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti, con conseguente applicazione (altro…)

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29/08/2017
Data sentenza: 24/05/2017
Registro : RG – 4178 –  2015
Tribunale di Milano, 11 Agosto 2016, n. 12266/2016
Azione di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c. per false informazioni sulle condizioni della società
In caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull’assunto della deliberata proposizione...

In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.

L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.

Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.

L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.

 

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25/11/2016
Data sentenza: 11/08/2016
Numero: 12266/2016
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vincenzo Perozziello
Registro : RG – 8844 –  2014
Tribunale di Milano, 19 Giugno 2015
Risarcimento del danno da investimento del titolo azionario
Una indebita sopravvalutazione del titolo sul mercato può condurre al risarcimento del danno patito dall’azionista perché egli, fidando sulla veridicità...

Una indebita sopravvalutazione del titolo sul mercato può condurre al risarcimento del danno patito dall'azionista perché egli, fidando sulla veridicità delle comunicazioni diffuse, avrebbe acquistato ciò che diversamente non avrebbe acquistato, quantomeno a quei prezzi.

Condizioni per la configurabilità di in un siffatto danno sono: (altro…)

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16/09/2015
Data sentenza: 19/06/2015
Registro : RG – 18135 –  2012
Tribunale di Milano, 17 Luglio 2015
Evidenza
Responsabilità dell’amministratore di srl verso i soci e verso la società
L’amministratore è responsabile nei confronti dei soci ex art. 2476, comma 6, là dove, mediante una rappresentazione falsa della situazione...

L’amministratore è responsabile nei confronti dei soci ex art. 2476, comma 6, là dove, mediante una rappresentazione falsa della situazione economico-patrimoniale della società, li abbia indotti a elargire finanziamenti a favore della stessa. In tale ipotesi, il danno sarà pari alle somme che i soci non avrebbero sborsato se fossero stati edotti della reale situazione economico-patrimoniale della società.

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09/09/2015
Data sentenza: 17/07/2015
Registro : RG – 34958 –  2015
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