Nel contratto d’opera intellettuale il committente può recedere ai sensi dell’art. 2237 c.c. in qualsiasi momento, anche a esecuzione iniziata e in una fase avanzata, e anche solo per una diversa valutazione sull’opportunità di realizzare il progetto, come per l’illuminazione artistica del Battistero di Firenze commissionata a noti lighting designer. Il recesso non è precluso dall’aspettativa del professionista all’integrale esecuzione, ingenerata dall’approvazione del suo operato, e sarebbe illegittimo solo se esercitato in modo abusivo o contrario a buona fede, circostanza che va allegata e provata.
Il committente deve corrispondere un’indennità per le spese sostenute e l’opera svolta, alla quale il professionista non rinuncia per la sola previsione contrattuale di un recesso con pagamento del primo acconto, e che il giudice può liquidare in via equitativa sul valore del lavoro effettivamente eseguito, considerando che le scadenze degli acconti non remunerano necessariamente le attività compiute fino a quel momento; l’indennità è dovuta con rivalutazione e interessi dal recesso.
La mancata realizzazione dell’opera per effetto di un recesso legittimo non è fonte di danno risarcibile per lesione della reputazione professionale o del diritto alla notorietà dell’autore. Né viola il diritto d’autore il committente che trasmetta a terzi il progetto realizzato su sua commissione e remunerato con il corrispettivo, che comprende il diritto di utilizzazione economica, quando non ne sia contestata la paternità né sia stato modificato senza autorizzazione.
Può attestare la natura sleale dell'attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea di prodotti in aperta concorrenza con altra parte, utilizzando peraltro a modello alcune referenze di proprietà della stessa per arricchire l’offerta commerciale, nonché l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la creazione di cataloghi, la realizzazione di brochure, l’imitazione della linea di prodotti, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio della società, l’evasione delle commesse in favore dei clienti e la formulazione degli ordini presso i fornitori.
Il danno effettivamente subito per effetto di atti di concorrenza sleale non può essere parametrato al fatturato complessivo dell’impresa rivale, quanto, semmai, agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.
La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti la perpetrazione di atti concorrenziali di natura sleale non può costituire fattispecie illecita, risultando invece espressione del diritto [dell’attrice] a evitare l’aggravamento del danno subito, portando a conoscenza i soggetti terzi dell’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività svolta [dalla estinta società convenuta].
La veemenza e la gravità dei contrasti emersi all'interno del CdA fa apparire pienamente comprensibile e senz'altro "giustificata" la scelta delle dimissioni fatta dalla maggioranza dei membri del CdA, da intendersi come decisione (altro…)