Posto che né la disciplina codicistica delle società di persone, né quella della società a responsabilità limitata prevedono la redazione di un atto organizzativo separato dal contratto sociale o dall’atto costitutivo, non può ravvisarsi alcuna lacuna nella disciplina normativa della s.r.l. con riferimento allo statuto, posto che le “norme relative al funzionamento della società” costituiscono, in tale tipo societario, contenuto necessario dell’atto costitutivo, comunque sia formalmente denominato l’atto che le contiene. Nemmeno sono ravvisabili lacune normative con riferimento ancora più specifico alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, posto che l’art. 2479 comma 2 n. 4) riserva alla “competenza dei soci … le modificazioni dell’atto costitutivo” ed il successivo comma 4 prescrive che in ogni caso le decisioni dei soci concernenti modificazioni dell’atto costitutivo debbono essere adottate previa convocazione di tutti i soci, ancorché la deliberazione possa essere adottata, in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, dalla maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.
L'art. 2500-ter c.c. deve essere interpretato restrittivamente, in quanto si riferisce alla sola trasformazione della società, ma non anche alle ulteriori modifiche dell’atto costitutivo non necessitate dalla trasformazione stessa. Pertanto, l’approvazione, in occasione della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, di un ‘nuovo’ statuto sociale contenente previsioni non corrispondenti alle previsioni dei precedenti patti sociali, seppur ragionevolmente funzionali alla trasformazione, non è soggetta alla regola di maggioranza di cui all’art. 2500-ter c.c., bensì all’unanimità.
Si verifica abuso di maggioranza (o "eccesso di potere") tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Nelle S.r.l. la rinuncia e la transazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono essere deliberate espressamente dalla maggioranza qualificata prevista per legge, non potendo queste ultime essere desunte (altro…)
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione (altro…)
L’omessa trascrizione nei libri sociali della delibera assembleare adottata da una società a responsabilità limitata non ne determina automaticamente l’inesistenza; si tratta di un vizio di forma che non inficia la validità o l’efficacia dell’atto, ove sia provata l’esistenza del documento ed il motivo per cui esso non è stato trascritto (nel caso di specie la delibera assembleare non era stata trascritta per una dimenticanza del commercialista).
La trascrizione delle delibere assembleari di una srl nei libri sociali non ha la funzione di rendere opponibile alla società o ai terzi la delibera stessa, ma quella (altro…)