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Sentenze con tag: denuntiatio

Tribunale di Catanzaro, 29 Luglio 2024, n. 1548/2024
Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio
L’alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della...

L'alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l'alienazione in violazione di clausola limitativa della circolazione di natura parasociale comporterà la sola responsabilità del socio alienante (inadempiente rispetto al patto parasociale), senza che sia ravvisabile alcuna conseguenza sul piano dell'organizzazione sociale.

La denunciato (ossia l'inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell'art. 1326 c.c. al terzo cessionario) deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.

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03/04/2025
Data sentenza: 29/07/2024
Numero: 1548/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Francesca Rinaldi
Registro : RG – 3572 –  2018
Tribunale di Firenze, 29 Maggio 2023
Principi in materia di diritto di prelazione e tutela cautelare
La prelazione deve sostanziarsi nella accettazione delle stesse condizioni (modalità, prezzo) offerte dal terzo acquirente al socio alienante, il che...

La prelazione deve sostanziarsi nella accettazione delle stesse condizioni (modalità, prezzo) offerte dal terzo acquirente al socio alienante, il che implica la fungibilità della controprestazione (prelazione c.d. propria); se questa, invece, è infungibile, il diritto di preferenza si configura in termini affatto diversi (c.d. prelazione impropria), non giustificandosi con l’accettazione delle stesse condizioni proposte dal terzo, ma con l’offerta di condizioni differenti, che i soci, approvando lo statuto, hanno ritenuto satisfattive.

La prelazione, intesa come mero obbligo di preferire un contraente piuttosto che un altro, può essere solo quella propria: l’infungibilità del corrispettivo dell’alienazione è, in sé stessa, ostativa all’ammissibilità dell’esercizio del diritto di prelazione, giacché rende impossibile il rispetto della parità di condizioni che ne costituisce il sostrato causale. Infatti, la prelazione di per sé è solo un obbligo di preferire a parità di condizioni. Per stabilire, invece, una facoltà di acquisto ad un prezzo dato, invece del trasferimento a terzi, è necessario che sia previsto nello statuto qualcosa in più, in realtà di diverso, della semplice prelazione.

La c.d. denuntiatio può avere natura di proposta o promessa contrattuale (rispetto alla quale la dichiarazione del prelazionario si configura come accettazione), oppure di invito ad offrire. Con riguardo alla prelazione convenzionale, a seconda di come è configurato il diritto, è possibile che la denuntiatio costituisca un mero avviso della disponibilità di un terzo a contrattare alle condizioni comunicate. Se configurata in tal modo dall’accordo delle parti, se ne dovrebbe dedurre non solo che, con l’esercizio della prelazione, il contratto non è ancora stipulato, ma addirittura che la denuntiatio neppure obbliga il denunciante a contrarre – tanto meno nei casi in cui il diritto di prelazione è riconosciuto a più soggetti –, né attribuisce al beneficiario un diritto alla conclusione del contratto, ma solo ad essere preferito ad altro contraente se ed in quanto un contratto abbia luogo.

La clausola di prelazione, se inserita (solo) in un patto parasociale, non è opponibile alla società né al terzo acquirente; talché la cessione eventualmente avvenuta in sua violazione non può impedire all’acquirente di chiedere, e alla società di effettuare, la registrazione del trasferimento, mentre il diritto di prelazione – spendibile solo nei confronti del socio che ha alienato, non del terzo acquirente estraneo a quel patto – non consente al titolare dello stesso di ottenere il retratto della quota, ma solo il risarcimento del danno dal socio inadempiente. Se invece la clausola è inserita nello statuto, essa è opponibile anche al terzo acquirente e alla società, perché la sua espressione statutaria la rende parte integrante dell’ordinamento societario nel quale il terzo intende fare ingresso; e ciò vale tanto più, ovviamente, se l’acquirente è già socio. In tale ipotesi, sarà proprio la cessione delle azioni, avvenuta in violazione della clausola, a risultare inopponibile alla società, la quale non dovrà registrare il trasferimento, che resterà invece valido solo tra alienante ed acquirente; l’inefficacia relativa del trasferimento, inidoneo ad incidere sull’assetto societario, rappresenta ed esaurisce la tutela degli altri soci, i quali non hanno perciò (di nuovo) alcun diritto di retratto sulla quota ceduta. Se poi l’organo amministrativo procedesse alla registrazione, pur in presenza di una violazione della clausola e della contestazione da parte di altri soci titolari del diritto di prelazione, si esporrebbe ad una responsabilità personale nei confronti di questi ultimi.

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02/10/2023
Data sentenza: 29/05/2023
Registro : RG – 6115-1 –  2022
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2017
Omessa denuntiatio a favore dei soci prelazionari
Nell’ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei...

Nell'ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei soci e ponga il relativo onere a carico del socio alienante, spetterà a quest’ultimo attivarsi per verificare l’interesse di altri soci all'acquisto delle azioni, pena l’inesigibilità dell’obbligazione di pagamento del prezzo per colpa dello stesso creditore [nel caso di specie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio venditore per mancato assolvimento dell’onere della comunicazione ai soci titolari del diritto di prelazione].

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20/04/2022
Data sentenza: 07/07/2017
Registro : RG – 65240 –  2014
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2017
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una...

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (altro…)

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20/04/2022
Data sentenza: 07/07/2017
Registro : RG – 65240 –  2014
Tribunale di Milano, 28 Gennaio 2020
Evidenza
Esercizio della prelazione statutaria e insorgenza del vincolo a contrarre
La denuntiatio con la quale il socio intenzionato a cedere la propria quota (promittente) comunica alla restante compagine tale circostanza...

La denuntiatio con la quale il socio intenzionato a cedere la propria quota (promittente) comunica alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l'esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto non rappresenta una offerta contrattuale, ma una mera dichiarazione di intenzione di vendita a un terzo. Si tratta di un invito a contrarre da cui non sorge nessun obbligo immediato a carico del socio promittente, il quale resta libero anche di non stipulare il contratto cui la prelazione è riferita.

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21/06/2020
Data sentenza: 28/01/2020
Registro : RG – 36531 –  2019
Tribunale di Milano, 13 Settembre 2018
Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni
Il gradimento dell’acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può...

Il gradimento dell'acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall'interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica  diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell'art. 2355-bis c.c.).

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25/10/2019
Data sentenza: 13/09/2018
Registro : RG – 29678 –  2018
Corte d'appello di Genova, 15 Settembre 2016
Diritto di “prelazione rispetto ai terzi” e interpretazione della relativa clausola statutaria in ambito di s.p.a.
La clausola statutaria che preveda a favore dei soci “il diritto di prelazione rispetto ai terzi” nell’ipotesi di alienazione a...

La clausola statutaria che preveda a favore dei soci "il diritto di prelazione rispetto ai terzi" nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non può trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione (altro…)

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24/12/2016
Data sentenza: 15/09/2016
Registro : RG – 675 –  2014
Tribunale di Bologna, 30 Agosto 2016
Cessione di quote di s.r.l., diritto di prelazione, denuntiatio e avveramento della condizione
Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto di una  s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da...

Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto di una  s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da parte del socio prelazionario, rendono del tutto irrilevanti (altro…)

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08/11/2016
Data sentenza: 30/08/2016
Registro : RG – 8940 –  2013
Tribunale di Milano, 9 Marzo 2015
Violazione della clausola di prelazione e sequestro delle azioni
Il socio, al quale non sia stata previamente comunicata dal socio trasferente la cessione delle partecipazioni sociali soggette a clausola...

Il socio, al quale non sia stata previamente comunicata dal socio trasferente la cessione delle partecipazioni sociali soggette a clausola di prelazione statutaria, può chiedere il risarcimento del pregiudizio subito, ma non può pretendere (altro…)

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31/03/2015
Data sentenza: 09/03/2015
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