In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l’amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza.
La prescrizione dell’azione di responsabilità è sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutta la durata della permanenza in carica come amministratore. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui più amministratori abbiano rassegnato le dimissioni ai sensi dell'art. 2385, primo comma, ultima parte, c.c., la prescrizione dell'azione nei loro confronti inizia a decorrere soltanto dal momento in cui la maggioranza del consiglio di amministrazione si sia ricostituita per effetto dell'accettazione dei nuovi amministratori. Fino a tale momento, i dimissionari permangono in carica in regime di prorogatio imperii, sicché la rinunzia non produce effetti anticipati rispetto alla ricostituzione dell'organo collegiale nella sua composizione maggioritaria.
La domanda riconvenzionale (così come l’azione diretta) volta ad accertare la responsabilità degli amministratori se esercitata dal legale rappresentante di Srl senza apposita deliberazione assembleare è improcedibile. Apposita delibera assembleare è invero presupposto per l’esercizio dell’azione e il difetto della stessa può essere rilevato d’ufficio, (altro…)
Le dimissioni dell'amministratore oggetto di richiesta di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. hanno come conseguenza la cessazione della materia del contendere nel giudizio di rimozione dalla carica di cui alla norma citata, restando al Tribunale la sola regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite.