La risoluzione del contratto di permuta ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c. e fa sorgere un obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite, riconducibile all’indebito oggettivo, autonomo rispetto al risarcimento del danno da inadempimento già liquidato; quando la cosa da restituire, come le azioni ricevute in permuta, sia perita per la fusione per incorporazione della società emittente, l’accipiens deve corrisponderne il valore. L’accipiens è in mala fede almeno dalla notificazione della domanda di risoluzione, e se ha fatto perire il bene dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirlo risponde anche del danno da inadempimento di tale obbligo, distinto da quello che ha causato la risoluzione.
Questo danno non coincide con l’equivalente monetario del bene, ma è pari alla differenza tra il suo valore al momento in cui è perito, stimato dal consulente tecnico, e quanto già dovuto a titolo di restituzione, e può anche mancare se la differenza è negativa. La prescrizione dell’azione decorre dal verificarsi dell’evento lesivo nel suo complesso, come la sentenza d’appello che ha ordinato la restituzione o la successiva fusione che l’ha resa impossibile; gli amministratori che vi hanno concorso sono condannati in solido al pagamento per il caso in cui le società restino inadempienti.
Il danno per la mancata riconsegna del compendio immobiliare permutato spetta al solo proprietario privato della disponibilità del bene, e non alla parte che ne abbia sempre conservato il possesso materiale pur avendone perso il titolo; né la mancata restituzione delle azioni può giustificarsi come eccezione di inadempimento quando chi doveva restituirle si sia posto volontariamente nell’impossibilità definitiva di adempiere.
L’erogazione di somme di denaro che a vario titolo i soci effettuano alla società partecipata può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi sottesi.
I versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all’obbligo di restituzione dell’importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio. Tali somme, pertanto, saranno utilizzate per ripianare le perdite della società, nel caso di abbattimento del capitale o per la sottoscrizione di nuovo capitale e, solo qualora siano stati pagati tutti i debiti, potranno essere restituite ai soci.
Il credito del socio, concesso in presenza di un finanziamento nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti. Il finanziamento de quo, pertanto, costituisce un prestito e non un apporto di capitale, alla cui disciplina non è soggetto. Onde il venir meno delle condizioni ex art. 2467 c.c. rende nuovamente la società tenuta alla restituzione.
Nelle cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà dei soci, in caso di recesso avvenuto prima dell’assegnazione dell’alloggio prenotato, il socio ha diritto alla restituzione dell’intera somma anticipata in conto costruzione, in virtù della posizione di creditore verso la cooperativa che il socio stesso ha acquisito.